Decreto 24 ottobre 2023 n. 150 Ministero della Giustizia
NUOVE TARIFFE DI MEDIAZIONE | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
VALORE LITE | Spese avvio ridotte del 20% | Spese 1° incontro ridotte del 20% | Spese di mediazione ai minimi | Spese di mediazione ai massimi | Spese di mediazione ai minimi ridotte del 20% | Esito positivo al 1° incontro (+10%) | Esito positivo in incontri successivi al 1° (+25%) |
Fino a € 1.000 | 32,00 € | 48,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 64,00 € | 6,40 € | 16,00 € |
Da € 1.001 a € 5.000 | 60,00 € | 96,00 € | 160,00 € | 290,00 € | 128,00 € | 12,80 € | 32,00 € |
Da € 5.001 a € 10.000 | 60,00 € | 96,00 € | 290,00 € | 440,00 € | 232,00 € | 23,20 € | 58,00 € |
Da € 10.001 a € 25.000 | 60,00 € | 96,00 € | 440,00 € | 720,00 € | 352,00 € | 35,20 € | 88,00 € |
Da € 25.001 a € 50.000 | 60,00 € | 96,00 € | 720,00 € | 1.200,00 € | 576,00 € | 57,60 € | 144,00 € |
Da € 50.001 a € 150.000 | 88,00 € | 136,00 € | 1.200,00 € | 1.500,00 € | 960,00 € | 96,00 € | 240,00 € |
Da € 150.001 a € 250.000 | 88,00 € | 136,00 € | 1.500,00 € | 2.500,00 € | 1.200,00 € | 120,00 € | 300,00 € |
Da € 250.001 a € 500.000 | 88,00 € | 136,00 € | 2.500,00 € | 3.900,00 € | 2.000,00 € | 200,00 € | 500,00 € |
Da € 500.001 a € 1.500.000 | 88,00 € | 136,00 € | 3.900,00 € | 4.600,00 € | 3.120,00 € | 312,00 € | 780,00 € |
Da € 1.000.001 a € 2.500.000 | 88,00 € | 136,00 € | 4.600,00 € | 6.500,00 € | 3.680,00 € | 368,00 € | 920,00 € |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | 88,00 € | 136,00 € | 6.500,00 € | 10.000,00 € | 5.200,00 € | 520,00 € | 1.300,00 € |
Oltre 5.000.000 € | 88,00 € | 136,00 € | 0,20% | 0,30% | 0,16% | 0,02% | 0,05% |
Indeterminato | 88,00 € | 48,00 € | 1.200,00 € | 1.500,00 € | 960,00 € | 96,00 € | 240,00 € |
In tabella sono indicati gli importi al netto dell’iva dovuti per le mediazioni nelle materie obbligatorie.
Al deposito dell’istanza di mediazione e al momento di adesione al primo incontro, sono dovute le spese di avvio (colonna A) e le spese di 1° incontro (colonna B). Se il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto più nulla.
Se il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione (colonna E) maggiorate del 10% (colonna F), detratte le spese di primo incontro (colonna B)
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le spese di mediazione (colonna E), detratte le spese di primo incontro (colonna B)
Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude con una conciliazione sono dovute le spese di mediazione (colonna E), oltre la maggiorazione del 25% (colonna G), detratte le spese di primo incontro (colonna B)
Art. 28. Indennità e spese per il primo incontro
1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all’organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.
2. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.
3. Sono altresì dovute e versate le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall’organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’articolo 16, comma 4.
4. Sono dovuti e versati a titolo di spese di avvio i seguenti importi:
€ 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
€ 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
€ 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.
6. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1.
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.
Art. 30. Determinazione delle spese di mediazione
1. In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione dovute ai sensi dell’articolo 28, comma 7, sono calcolate, per gli organismi pubblici in conformità alla tabella di cui all’allegato A, e per gli organismi privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del dieci per cento.
2. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.
3. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella redatta in conformità all’articolo 32 e approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5.
4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, le spese di mediazione, determinate in conformità al presente articolo, sono ridotte di un quinto.