Primavera Forense
Organismo di Mediazione Civile e Camera Arbitrale
PRIMAVERA FORENSE

Cos’è la mediazione civile

La Mediazione Civile permette al cittadino e alle imprese di risolvere una controversia in tempi rapidi e a costi assai contenuti.

La mediazione civile è intesa come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione civile è quindi un nuovo sistema di risoluzione delle controversie civili, alternativo al giudizio ordinario davanti al Tribunale o al Giudice di Pace, ed è stato istituito e regolamentato da due specifiche disposizioni:

Leggi i nostri suggerimenti
per una proficua partecipazione in mediazione civile

Le figure che intervengono nella mediazione sono diverse:

la parte istante:
colei che chiede di avviare un incontro di mediazione;
la parte chiamata:
colei che viene chiamata a partecipare all’incontro mediazione;
il mediatore:
colui che gestisce l’incontro di mediazione tra le parti;
l’organismo di mediazione:
l’ente deputato a gestire una mediazione a livello amministrativo;
l’avvocato:
l’assistenza dell’avvocato in mediazione civile è obbligatoria;
il consulente:
che può intervenire qualora fossero necessarie eventuali perizie tecniche;

L’incontro di mediazione è gestito da un mediatore, cioè un professionista in possesso di una serie di competenze in ambito tecnico-giuridico, oltre che nel campo della comunicazione e della negoziazione.

Il mediatore opera come elemento terzo, imparziale, con l’obbligo della assoluta riservatezza, per aiutare le parti in conflitto a risolvere una controversia e per facilitare il raggiungimento di un accordo che soddisfi tutti i soggetti coinvolti.

La peculiarità della mediazione civile sta nel fatto che sono le parti stesse a costruire e raggiungere un accordo che le soddisfi entrambi.

Al mediatore civile possono rivolgersi sia i singoli cittadini che le aziende,
nonché gli enti pubblici e privati.

Spesso i termini di conciliazione e mediazione vengono utilizzati come sinonimi. Nello specifico ed esemplificando, potremmo dire che la mediazione può rappresentare l’intero iter del procedimento, mentre la conciliazione è l momento finale della mediazione, il risultato che da essa ne deriva.
Mentre nella mediazione esiste, come abbiamo visto, un esperto imparziale che facilita l’accordo ma non prende posizione, nell’arbitrato, invece, l’arbitro viene chiamato ad emettere una vera e propria decisione (lodo arbitra

La mediazione

  • La controversia è risolta per volere di entrambi le parti
  • Il processo di mediazione è volontario e implica la partecipazione e il consenso di tutte le parti
  • La buona riuscita della mediazione dipende completamente dalle parti interessate
  • L’accordo tra le due parti avviene in modo spontaneo
  • I criteri adottati sono di tipo metagiuridico
  • La mediazione implica una procedura di tipo informale
  • Il ruolo delle parti è attivo

L’arbitrato

  • Il processo viene risolto con il supporto di un terzo soggetto esterno
  • Il processo arbitrale può essere portato avanti da una sola delle parti anche in assenza delle altre
  • All’esito dell’arbitrato non si ha un accordo ma una decisione di un soggetto terzo (l’arbitro)
  • L’accordo tra le due parti non è sempre spontaneo ma per volontà della parte terza
  • I criteri adottati sono di tipo giuridico
  • L’arbitrato è formale
  • Il ruolo delle parti è passivo.

Perchè scegliere la mediazione civile?

​I vantaggi per chi decide di usufruire di questo servizio sono numerosi. In particolare:

• la celerità nella definizione della controversia, il procedimento infatti deve concludersi entro 3 mesi;
• i costi sono solitamente contenuti e già predeterminati;
• il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo, ha cioè valore di sentenza;
• l’assoluta informalità della procedura. Questo sta a significare che le parti, in accordo con il mediatore, sono libere di gestire l’incontro di mediazione in base alle loro esigenze senza che un elemento esterno imponga loro regole predeterminate;
• sono eliminate le incertezze della sentenza in quanto entrambe le parti sanno da subito quali sono i risultati della mediazione. Questo permette di vivere questo momento in modo più sereno;
• non si rischia la condanna alle spese;
• permette l’esenzione dall’imposta di bollo e dal contributo unificato nonché da ogni altra tassa e/o imposta;
• consente l’esenzione dall’imposta di registro sino ad un importo pari a 100.000 €;
• permette il riconoscimento di un credito di imposta pari all’importo pagato per le spese della mediazione fino a un massimo di 600 €;
• se le parti non giungono ad un accordo non perdono nessun diritto e sono libere di abbandonare la procedura di mediazione in qualsiasi momento.

In una causa le parti subiscono la decisione di un Giudice che stabilisce chi ha torto e chi ragione. La controversia quindi viene risolta ma il conflitto tra le parti perdura. Attraverso la mediazione, invece, le parti stesse, con l’aiuto di un mediatore, cercano di uscire dal loro problema ricostruendo il loro rapporto in chiave positiva e giungendo ad una soluzione da loro stesse condivisa.

Esiste uno specifico registro tenuto dal Ministero di Giustizia, che raggruppa tutti gli organismi di mediazione autorizzati a svolgere questo ruolo. In particolare essi sono ordinati secondo il numero di iscrizione nel Registro e sono facilmente rintracciabili sul sito del Ministero di giustizia: vedi registrazione n. 322 Primavera Forense.

Primavera Forense è iscritta anche nell’Elenco degli Enti di Formazione per Mediatori tenuto sempre dal Ministero della Giustizia posizione n. 178: vedi iscrizione Elenco n. 178

La mediazione è di 4 tipi:

• Obbligatoria: nelle materie previste dalla legge;

• Facoltativa: quando è scelta liberamente dalle parti;

• Contrattuale: quando è prevista da contratti specifici;

• Demandata dal giudice: quando quest’ultimo invita le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione.

Avviare una procedura di mediazione è semplicissimo.
Basta recarsi personalmente presso la nostra Associazione o scaricare direttamente dal nostro sito l’istanza di mediazione e inviarla una volta completata via mail a:segreteria@primaveraforense.it

Sarà nostra premura aiutarvi a compilare la domanda, verificare la correttezza di tutti i dati in essa contenuti e a darvi tutte le informazioni relative alla procedura adottata e al suo funzionamento.

• verrà fissato un primo incontro tra le parti;

• provvederemo noi a convocare la parte istante;

• al termine della controversia, una volta raggiunto un accordo vi rilasceremo una copia autentica del verbale conclusivo della mediazione il quale avrà valore di sentenza.

La parte
chiamata

Cosa succede se la parte chiamata non si presenta al primo incontro fissato per la procedura di mediazione?

Se la parte chiamata non si presenta all’incontro provvederemo a formulare un verbale negativo che vi consegneremo e che potrà essere utilizzato per avviare una causa.

Se mi arriva la convocazione da parte di un organismo di mediazione che cosa devo fare?

L’organismo di mediazione è solito mandare una raccomandata alla parte chiamata indicando l’oggetto della controversia la data e il luogo del primo incontro. La parte chiamata è tenuta a rispondere inviando una comunicazione via mail di adesione o di mancata adesione all’incontro. La parte chiamata deve versare immediatamente l’importo della mediazione secondo le tariffe di Primavera Forense.

Tempi e durata della
mediazione

Quanto dura complessivamente una procedura mediazione?

Dal momento in cui si deposita l’istanza, da 1 a 3 mesi.

L’incontro di mediazione è pubblico?

No e il mediatore è tenuto al segreto professionale. Questo significa che tutte le informazioni contenute nei documenti presentati e riportate in fase di colloquio non saranno assolutamente divulgate.

Il mediatore può incontrare le parti separatamente?

L’incontro di mediazione alterna sessioni congiunte, dove le parti e il mediatore siedono allo stesso tavolo, a sessioni separate, per agevolare il raggiungimento dell’accordo. Ciò che viene detto in sessione separata può essere, qualora richiesto, tenuto riservato all’altra parte.

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