
Approvato dal Ministero della Giustizia in data 11/02/2015.
Premessa – Ambito di applicazione del Regolamento
Articolo 1 – Avvio della procedura di conciliazione
1.1 Modalità di presentazione della domanda
1.2 Contenuto della domanda
1.3 Adesione alla procedura della parte chiamata
1.4 Primo incontro
1.5 Presenza personale delle parti
1.6 Durata della procedura
1.7 Procedura telematica
Articolo 2 – Scelta e nomina del mediatore
2.1 Criteri di nomina del mediatore
2.2 Indicazione del mediatore
2.3 Nomina di più mediatori
2.4 Incompatibilità del mediatore
Articolo 3 – Il Procedimento di mediazione
3.1 Formazione del fascicolo
3.2 Luogo della mediazione
3.3 Data del primo incontro
3.4 Comunicazioni della segreteria
3.5 Svolgimento della procedura
3.6 Conclusione della mediazione
3.7 Nomina dei Consulenti tecnici
3.8 Proposta di conciliazione
3.9 Criteri di gestione delle richieste di rinvio degli incontri di mediazione
Articolo 4 – Spese della procedura
4.1 Determinazione delle indennità della mediazione
4.2 Versamento delle spese di avvio
4.3 Versamento delle spese di mediazione
4.4 Maggiorazioni delle indennità di mediazione
4.5 Indennità di mediazione
4.6 Spese vive
4.6 Tabelle A e B allegate
Articolo 5 – Responsabilità delle parti
Articolo 6 – Accesso al gratuito patrocinio
Articolo 7 – Collaborazioni con altri Organismi
Articolo 8 – Tirocinio dei mediatori
Articolo 9 – Riservatezza e privacy
Articolo 10 – Regole finali e rinvio alla legge applicabile
Allegato I – Indennità di mediazione
Allegato II – Codice Etico
Allegato III – Scheda di valutazione
Allegato IV – Mediazione telematica
Premessa
Ambito di applicazione del Regolamento
Il presente Regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa.
Articolo 1
Avvio della procedura di conciliazione
1.1 Modalità di presentazione della domanda
Chiunque desideri ricorrere alla procedura di mediazione, anche volontariamente, per la conciliazione di una controversia civile o commerciale in materia di diritti disponibili, deve presentare domanda scritta a Primavera Forense. La domanda può essere presentata anche a mezzo fax o per posta elettronica, anche certificata al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. La domanda può essere presentata anche congiuntamente dalle parti coinvolte.
Le parti possono avviare la mediazione, o aderire ad essa, sia utilizzando gli appositi moduli predisposti da Primavera Forense, sia in carta libera purché la domanda di mediazione contenga le stesse informazioni richieste dai suddetti moduli. È predisposto e disponibile al pubblico, presso la segreteria dell’organismo e sul sito web primaveraforense.it, un modello prestampato di domanda.
La procedura s’intende avviata alla data del ricevimento della domanda da parte dell’Organismo corredata all’attestazione del versamento delle spese di avvio.
L’istanza deve essere sottoscritta dal richiedente e contenere le seguenti informazioni:
a) indicazione dell’organismo di mediazione “Primavera Forense” e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
b) generalità della parte richiedente con recapiti telefonici ed elettronici ed il codice fiscale (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
c) nome dell’eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia (procura speciale notarile);
d) nome o denominazione, indirizzo e quant’altro possa servire a contattare la(e) parte(i) nei cui confronti si desidera attivare la procedura;
e) l’oggetto della lite e le ragioni della pretesa, nonché un’ esposizione sintetica dei fatti;
f) eventuali documenti allegati;
g) il valore indicativo della controversia è individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile, ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di 250.000 €, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento
h) l’accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità;
1.3 Adesione alla procedura della parte chiamata
La parte chiamata è invitata a comunicare per iscritto, entro 8 giorni antecedenti la data dell’incontro, la propria adesione, utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione dal Primavera Forense.
Alla parte chiamata che accetta di partecipare alla procedura è richiesto di specificare nella risposta:
a) generalità della parte aderente con recapiti telefonici ed elettronici ed il codice fiscale (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante);
b) nome dell’eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per transigere la controversia (procura speciale notarile);
c) un’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni del contendere con le conseguenti richieste nei confronti dell’altra parte;
d) l’accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità;
e) l’attestazione del versamento delle spese di avvio di cui all’art. 4.2.
1.4 Primo incontro della procedura di mediazione
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 28/2010 e s.m., durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento.
Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige verbale di mancato accordo.
Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione, salvo le spese di avvio e le spese vive documentate in favore dell’organismo di mediazione.
Se il primo incontro si conclude con esito positivo, il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione, come definita all’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010.
1.5 Presenza personale delle parti
Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente e, se trattasi di materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità, devono essere assistite dal proprio avvocato. Solo per gravi ed eccezionali motivi è consentita la partecipazione alla procedura per il tramite di un rappresentante munito dei necessari poteri per definire la controversia (procura speciale notarile).
Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell’istanza, come salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell’istanza.
La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire, su richiesta di parte, in modalità telematica come disciplinato dall’Allegato IV al presente regolamento REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE ON-LINE (mediazione telematica a distanza).
La piattaforma informatica di questo Organismo è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
In questi casi, il verbale di mediazione verrà redatto e sottoscritto con firma digitale e con modalità idonee a garantirne la provenienza. La piattaforma telematica utilizzata dall’Organismo è predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza.
La mediazione con procedura telematica svolta da questo Organismo, in base a quanto predisposto dal D.lgs 28/2010, garantisce l’assoluto rispetto della privacy e la protezione delle dichiarazioni scambiate e delle informazioni emesse.
Articolo 2
Scelta e nomina del mediatore
2.1 Criteri di nomina del mediatore
La Segreteria provvede a trasmettere le istanze di mediazione al Responsabile dell’Organismo che, salvi i casi di incompatibilità e/o impossibilità, assegna gli affari di mediazione ai mediatori accreditati, con criteri inderogabili rispettosi della specifica competenza professionale, che devono quanto più possibile corrispondere alla natura della controversia insorta tra le parti.
Il Responsabile dell’Organismo, valutati il curriculum professionale del mediatore e l’oggetto della mediazione, procede quindi ad un ulteriore approfondimento, sulla base di un’istruttoria sommaria degli altri elementi della procedura.
Ove si tratti, a giudizio del Responsabile, di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza sulla base del successivo criterio di esperienza.
Ove, sempre sulla base della valutazione del Responsabile, si tratti di controversia rientrante in ambiti che sono da considerarsi di normale gestione, possono essere seguiti il criterio della disponibilità e quello della turnazione.
L’esperienza maturata in concreto dal mediatore costituisce un elemento ulteriore per la scelta del professionista più idoneo a gestire la mediazione demandata all’organismo. Il Responsabile dell’Organismo valuta quindi l’esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto, al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria), nonché al numero di mediazioni concluse con esito positivo.
Deve essere oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.
Al fine di procedere all’assegnazione dell’incarico, il Responsabile verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione per cui si discute.
Le parti possono fornire una indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nelle liste dell’Organismo di mediazione. Spetta comunque al Responsabile valutare l’opportunità di dar seguito alla richiesta delle parti.
Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.
Nelle controversie di particolare importanza e/o complessità dell’affare, o che richiedono specifiche competenze tecniche, è facoltà del Responsabile dell’organismo nominare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell’esercizio della sua funzione. La co-mediazione non prevede costi aggiuntivi a carico delle parti oltre a quelli già previsti.
2.4 Incompatibilità del mediatore
In ogni caso non possono assumere l’incarico di mediatore coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del codice di procedura civile o tra quelle previste dall’art. 14 bis del d.m. n. 180/2010.
Articolo 3
Il Procedimento di mediazione
Per ogni affare di mediazione, il Responsabile dell’Organismo forma un fascicolo debitamente registrato e numerato contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti, di cui trasmette copia al mediatore dopo che questi ha accettato per iscritto l’incarico e sottoscritto la dichiarazione di imparzialità. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ogni incontro si svolge presso la sede dell’organismo di mediazione o presso una delle unità locali del medesimo o presso una sede di altro organismo di mediazione con cui sia stato raggiunto un accordo di cui all’art. 7, comma 2 lettera c) del D.M. n. 180/2010. Tuttavia, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.M. n. 180/2010 il luogo di svolgimento del procedimento di mediazione può essere derogato con il consenso di tutte le parti, del mediatore, e del responsabile dell’Organismo e, all’effetto, la mediazione potrà svolgersi in un diverso luogo, scelto, appunto, unanimemente da tutti i soggetti del procedimento.
All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell’Organismo fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda, secondo le modalità indicate dall’art. 1.1. comma 3.
L’Organismo ha la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura. La richiesta di rinvio del primo incontro deve essere presentata alla segreteria dell’organismo non oltre 8 giorni prima della data del primo incontro.
Gli eventuali incontri successivi sono stabiliti d’intesa con le parti e la sottoscrizione del verbale con l’indicazione della data del rinvio vale come regolare notifica del successivo incontro.
3.4 Comunicazioni della segreteria
In seguito al deposito dell’istanza, e alla nomina del mediatore, la segreteria comunica alle parti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare l’avvenuta ricezione nonché la sicurezza della comunicazione e il rispetto della riservatezza, la domanda di mediazione e il provvedimento di fissazione della data del primo incontro. La parte istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. Dal momento della comunicazione alle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale, ai sensi dell’art. 5, comma 6,del d.lgs. 28/2010.
3.5 Svolgimento della procedura
Il mediatore conduce il procedimento di mediazione senza formalità di procedura, con le modalità più opportune, ma sempre nel rispetto del regolamento, della legge e delle norme di ordine pubblico. Il mediatore sente le parti congiuntamente e/o separatamente; il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, come pure ogni altra informazione dalla stessa ricevuta, salvo diversa disposizione della parte interessata. Il mediatore, ricevuto il fascicolo, agisce al fine di favorire la rapida composizione della lite aiutando le parti a raggiungere un accordo accettabile da entrambe. È libero di condurre la mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso, e della volontà delle parti. Non verrà eseguita nessuna verbalizzazione delle dichiarazioni rese dalle parti.
Ciascuna parte ha facoltà di abbandonare la procedura in qualsiasi momento, comunicandolo al mediatore ed alla controparte.
3.6 Conclusione della mediazione
1. La mediazione si considera conclusa quando:
• le parti hanno conciliato la controversia o, all’esito del tentativo di mediazione, non sono riusciti a raggiungere un accordo;
• non vi è la possibilità di conciliare la lite per improcedibilità della stessa, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, poiché:
– l’oggetto della controversia verte su diritti indisponibili;
– la parte non è comparsa personalmente;
– le parti non sono assistite dal legale ove la sua presenza sia obbligatoria, se trattasi di materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità.
• sono decorsi 90 giorni dal deposito dell’istanza di mediazione o dall’invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e il Responsabile dell’Organismo;
• la parte chiamata non compare all’incontro fissato ovvero una delle parti non paghi l’importo dovuto entro il termine fissato dall’Organismo.
La mediazione si considera conclusa con la sottoscrizione del verbale redatto dal mediatore e il suo contenuto sarà quindi di:
– “rinuncia della parte istante”;
– “mancata partecipazione al primo incontro di una della parti”;
– “mancata adesione al tentativo di mediazione di una della parti”;
– “accordo raggiunto”;
– “mancato accordo”.
Conclusa la procedura, viene quindi redatto il verbale di mediazione, che è un documento sottoscritto dalle parti e dal mediatore che dà atto dell’esito della procedura, e all’interno del verbale vengono riportati i dati identificativi delle parti, il luogo, la data e l’eventuale impossibilità o rifiuto di una parte di sottoscriverlo.
Al termine dello svolgimento di ogni procedura di mediazione, come definita dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010, viene consegnata a ciascuna delle parti una scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, dovrà essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento.
3.7 Nomina dei Consulenti tecnici
Per le controversie che richiedono particolari competenze tecniche, e nel caso sia necessario ai fini della formulazione della proposta conciliativa, il mediatore può, così come disposto dall’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 28/2010, avvalersi di esperti iscritti negli appositi albi dei consulenti presso i tribunali, previo consenso di una o di entrambe le parti ed a spese di chi ha manifestato il consenso. Il responsabile provvede ad individuare in piena autonomia l’esperto competente per materia e ad affidargli l’incarico. Il responsabile, sentito l’esperto, informa le parti dell’onere da sostenere concordato con il professionista individuato ed in base alle tariffe applicabili. Le parti sono tenute al versamento di un acconto in favore del professionista non inferiore alla metà. Il mediatore può formulare proprie proposte conciliative atte a definire amichevolmente la lite. In ogni caso, il mediatore non ha il potere di emettere alcuna decisione vincolante per le parti.
Il compenso dei consulenti viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi dovuti per le spese di mediazione.
Se le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale contenente le condizioni dello stesso ovvero allegando al verbale il testo dell’accordo sottoscritto dalle parti. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore non può verbalizzare alcuna delle dichiarazioni rese dalla parti. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. La proposta di conciliazione può essere formulata anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
Prima di formulare la proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13 del d. lgs. 28/2010, relativamente alle conseguenze sulle spese legali nel successivo procedimento giurisdizionale, qualora la proposta rifiutata corrisponda interamente al provvedimento che definisce il giudizio. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, a cura della segreteria, con ogni mezzo idoneo a garantire l’avvenuto ricevimento, la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Se è raggiunto l’accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo ed è sottoscritto in tanti originali quante sono le parti, più uno per la segreteria. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1- bis, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo.
3.9 Criteri di gestione delle richieste di rinvio degli incontri di mediazione
La richiesta di rinvio dell’incontro deve pervenire alla segreteria dell’Organismo, anche via mail, entro 3 giorni lavorativi precedenti alla data dell’incontro e deve essere motivata. Per esigenze organizzative le richieste tardive non potranno essere prese in considerazione.
Saranno ammesse due richieste di rinvio per ciascuna procedura, una per ciascuna parte. Per esigenze organizzative le richieste eccedenti non potranno essere prese in considerazione.
La richiesta tardiva potrà essere ripresentata all’incontro, anche in assenza delle parti, dai difensori, anche sostituiti da un solo delegato; in difetto di alcuna richiesta il mediatore dichiarerà chiusa la mediazione.
Le richieste di spostamento dell’orario degli incontri dovranno, come sopra, pervenire alla segreteria entro 3 giorni lavorativi precedenti all’incontro. Per esigenze organizzative, le richieste tardive non potranno essere prese in considerazione.
Alle procedura di mediazione gestite da Primavera Forense si applica la normativa sul legittimo impedimento (legge n. 205/2017) per le donne avvocato in maternità.
Articolo 4
Spese della procedura
4.1 Determinazione delle indennità della mediazione
L’indennità dovuta da ciascuna delle parti all’Organismo comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, oltre le spese vive comunque sostenute e documentate.
Le indennità della mediazione da corrispondere all’Organismo, sono inclusive anche del compenso del mediatore, e sono quelle in vigore al momento dell’avvio della procedura. Al fine del pagamento delle indennità, più soggetti che rappresentino un unico centro di interessi si considerano come una sola parte.
Le spese di mediazione sono dovute in solido, da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
4.2 Versamento delle spese di avvio
Le spese di avvio del procedimento sono versate dalla parte richiedente al momento del deposito della domanda e, dalla controparte, contestualmente alla dichiarazione di partecipazione al primo incontro di mediazione.
4.3 Versamento delle spese di mediazione e valore della lite
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore cui è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti, per l’intero procedimento di mediazione indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di sostituzione del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
Esse devono essere corrisposte prima dell’inizio della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà. In caso contrario, l’Organismo comunica alle parti la sospensione del procedimento. Nel caso in cui intervenga il pagamento, il procedimento riprende immediatamente il suo corso a norma del presente regolamento. È comunque facoltà della segreteria dell’Organismo dichiarare concluso il procedimento per mancato pagamento della metà delle spese di mediazione. L’eventuale parte di indennità non ancora versata e gli eventuali aumenti devono essere corrisposti al termine della procedura e sono condizione per il rilascio del verbale. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5, comma 1-bis e comma 2 del d.lgs. n. 28/2010, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
Per la determinazione delle indennità di mediazione il riferimento è al valore della lite indicato nella istanza di mediazione a norma del codice di procedura civile, salva l’eventuale ridefinizione del valore della lite in sede di mediazione.
Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile, ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di 250.000 €, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione, salvo le spese di avvio le spese vive documentate.
Se il primo incontro si conclude con esito positivo, il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria. Se il primo incontro si conclude con esito positivo e prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione vera e propria, organismo potrà chiedere la corresponsione delle spese di mediazione.
Ai fini della corresponsione della indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, si considerano come un’unica parte.
4.4 Maggiorazioni delle indennità di mediazione
L’importo delle indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 28/2010.
Gli importi relativi alle indennità di mediazione dovute da ciascuna delle parti e le modalità di versamento sono quelle indicate nell’Allegato I che deve considerarsi parte integrante di questo Regolamento.
Oltre alle indennità complessive, come determinate all’art. 4.1, devono essere corrisposte altresì le spese vive purché documentate dall’Organismo di mediazione.
Articolo 5
Responsabilità delle parti
È di competenza esclusiva delle parti verificare:
a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione. Primavera Forense non può essere ritenuta responsabile di eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell’Organismo;
b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
c. le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di Mediazione;
d. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f. la determinazione del valore della controversia;
g. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
Articolo 6
Accesso al gratuito patrocinio
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo, a pena di inammissibilità, apposita documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Articolo 7
Collaborazioni con altri Organismi
Primavera Forense, ai sensi dell’art. 7, II comma, lett. c), del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180, può avvalersi delle strutture, del personale e dei Mediatori di altri Organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
Articolo 8
Tirocinio dei mediatori
L’Organismo consente ai mediatori, a titolo gratuito, il tirocinio assistito previsto e reso obbligatorio dagli artt. 4 e 8 del D.M. 180/2010 come modificato dal d.m.145/2011.
8.1 Disciplina del tirocinio e obblighi di riservatezza
Al fine di consentire ai mediatori iscritti il tirocinio assistito reso obbligatorio dalla normativa vigente, al mediatore designato per ogni singolo affare di mediazione, vengono affiancati fino ad un massimo di due tirocinanti.
I tirocinanti assistono alle sessioni di mediazione, collaborano ed espletano le incombenze materiali che eventualmente si possono rendere utili o necessarie, e sono vincolati agli stessi obblighi di riservatezza e di segreto professionale a cui sono vincolati i mediatori, le parti e i loro rappresentanti, ai sensi della normativa vigente in materia.
I mediatori tirocinanti sono altresì sottoposti agli stessi obblighi dei mediatori come stabiliti nell’art. 6 del presente regolamento e della normativa in vigore. Ai tirocinanti si estendono le garanzie ed il principio di inutilizzabilità sancito nell’art. 10 del D. Lgs. 28/2010.
Articolo 9
Riservatezza e privacy
Tutto il procedimento di mediazione è informato dal dovere di riservatezza, dall’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese o delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione e dal segreto professionale del mediatore. Qualsiasi informazione, affermazione o dichiarazione, offerta o promessa fatta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da una delle parti, dai loro rappresentanti, avvocati, consulenti legali ed esperti, e dal conciliatore, è riservata e non può essere divulgata a terzi e non può essere verbalizzata. L’obbligo di privacy in particolare si estende a:
1. qualsiasi documento, dichiarazione o comunicazione proveniente da una delle parti meno che tali documenti siano pubblici o possano essere ottenuti autonomamente dalla procedura di mediazione;
2. qualsiasi documento relativo alla proposta del mediatore o le sue proposte verbali per tentare la mediazione;
3. le proposte di transazione fatte da una qualsiasi delle parti durante il procedimento di mediazione;
4. i fatti narrati nel corso della procedura.
L’obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
a. tutte le parti consentono a derogarvi;
b. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell’obbligo.
Per l’eventuale diffusione di notizie ed informazioni relative ad un procedimento, al fine di essere utilizzate in un’altra sessione del procedimento stesso, il mediatore si deve fare autorizzare espressamente dalla parte per iscritto. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico dell’Organismo, come pure il personale dipendente dell’organismo, è tenuto all’obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso.
I dati raccolti dall’Organismo sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Né il mediatore né il personale dell’Organismo potranno essere considerati responsabili per qualsiasi atto od omissione operato dalle parti e relativo alla procedura di mediazione.
Articolo 10
Regole finali e rinvio alla legge applicabile
La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.
In caso di sospensione o cancellazione dal registro i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 20 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:
Allegato I – Indennità di mediazione
Allegato II – Codice Etico
Allegato III – Scheda di valutazione
Allegato IV – Regolamento della mediazione online
testo tratto dall’art. 16 D.M. n. 180/2010
(Allegato I del Regolamento)
1. L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione e’ dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. – Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.
Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
Tabella A – Spese della mediazione obbligatoria (indennità) al netto dell’iva
Valore della controversia | A) Tariffe per la mediazione obbligatoria |
Fino a € 1.000 | € 65,00 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 85,00 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 160,00 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 240,00 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 400,00 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 6600,00 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 1.000,00 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 1.900,00 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 2.600,00 |
Oltre € 5.000.000 | € 4.600,00 |
Tabella B – Spese della mediazione facoltativa (indennità) al netto dell’iva
Valore della controversia | A) Tariffe per la mediazione facoltativa |
Fino a € 1.000 | € 65,00 |
Da € 1.001 a € 5.000 | € 130,00 |
Da € 5.001 a € 10.000 | € 240,00 |
Da € 10.001 a € 25.000 | € 360,00 |
Da € 25.001 a € 50.000 | € 600,00 |
Da € 50.001 a € 250.000 | € 1.000,00 |
Da € 250.001 a € 500.000 | € 2.000,00 |
Da € 500.001 a € 2.500.000 | € 3.800,00 |
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 5.200,00 |
Oltre € 5.000.000 | € 9.200,00 |
(Allegato II del Regolamento)
Tutti coloro che assumono l’incarico e svolgono la funzione di mediatori per l’Organismo di Mediazione “Primavera Forense” s’impegnano all’osservanza delle seguenti regole di comportamento, indicate nel Codice Europeo di Condotta per i Mediatori.
1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI
1.1. Competenza
I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
1.2. Nomina
Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo.
Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
1.3. Onorari
Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
1.4. Promozione dei servizi del mediatore
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ
2.1. Indipendenza
Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
– qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
– qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
2.2. Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando
altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.
3. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA
3.1. Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.
Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia.
Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.
Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
3.2. Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.
Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
– il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.
3.3. Fine del procedimento
Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.
4. RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte a meno che ciò sia imposto dalla legge.
(Allegato III del Regolamento)
PROCEDURA DI MEDIAZIONE N.: ______
MEDIATORE:_____________________________________________________
PARTE COMPILANTE: ____________________________Istante Chiamata
Si richiede alle parti di esprimere il proprio grado di soddisfazione secondo la seguente scala:
1: Non soddisfacente 2: Poco soddisfacente 3: Soddisfacente 4: Molto soddisfacente
a) Come giudica la celerità nell’espletamento della procedura?
1 2 3 4
b) Come giudica il suo grado di coinvolgimento per la durata della mediazione?
1 2 3 4
c) Come giudica professionalità e riservatezza del Mediatore?
1 2 3 4
d) Come giudica l’accoglienza e la disponibilità del personale di segreteria?
1 2 3 4
e) Come giudica reperibilità e chiarezza della modulistica?
1 2 3 4
f) Come giudica gli spazi e i luoghi di accoglienza?
1 2 3 4
NOTE E SUGGERIMENTI:
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*Autorizzo Primavera Forense al trattamento dei dati personali in base al D.lg. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché a pubblicare il sopra riportato commento sul forum del sito di Primavera Forense.
REGOLAMENTO DELLA MEDIAZIONE ON-LINE
(mediazione telematica a distanza)
APPLICAZIONE ConciliaSFERA
(Allegato IV al Regolamento di Mediazione)
Il servizio di Mediazione On-Line (mediazione telematica a distanza) integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall’Organismo Mediazione di Primavera Forense e rappresenta una modalità integrativa e complementare di fruizione del servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione del procedimento.
Il servizio di Mediazione On-Line, previsto dall’articolo 3 n. 4 del D.Lgs. 28/2010 e nel rispetto degli artt. 9 e 16 n. 3 del citato D.Lgs. e dell’art. 7 n. 4 del D.M. 180/2010, è sempre ammesso, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all’incontro di mediazione telematico a distanza tramite Stanza di Mediazione On-Line e l’altra parte partecipi all’incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell’Organismo.
Nel presente Regolamento, per “parte” si intende l’utente del servizio di mediazione e l’avvocato che l’assiste. Il costo dell’attivazione della Stanza di Mediazione On-Line è a carico dell’utente che richieda il servizio di Mediazione On-Line e deve essere corrisposto alla Segreteria Amministrativa contestualmente al pagamento delle spese di avvio del procedimento e con le stesse modalità.
La piattaforma on-line dell’Organismo è un’estensione della società Teleskill (www.teleskill.net) dell’applicazione gestionale ConciliaSFERA (www.conciliasfera.it), fornita dalla software house. La piattaforma on-line è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale. L’accesso delle parti e del mediatore è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) che consente la crittografia di tutto il traffico internet, ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato, e può avvenire, allo stato, con la seguente modalità: · da link diretto e personalizzato, generato dall’applicazione ConciliaSFERA e trasmesso via e-mail alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore dalla Segreteria Amministrativa dell’Organismo. Ricevuta la e-mail, l’utente e l’avvocato che lo assiste devono confermare esplicitamente l’adesione al presente Regolamento di mediazione telematica, disponibile nel sito internet dell’Organismo di Mediazione di Primavera Forense (www.primaveraforense.it). Preliminarmente all’incontro di mediazione, è possibile eseguire un test automatico (cosiddetto wizard) finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l’incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore). E’ garantita l’assoluta riservatezza delle informazioni anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee.
Caratteristiche di funzionamento
Ricevuta la disponibilità ad eseguire l’incontro di mediazione on-line di almeno una parte, nonché l’adesione al presente Regolamento di mediazione telematica:
1) l’Organismo seleziona l’opzione “Mediazione on-line” nella scheda del procedimento del programma gestionale ConciliaSFERA;
2) l’applicazione crea una Stanza di Mediazione On-line (Stanza Virtuale) e permette l’invio di una email a tutti i soggetti interessati (parti, rappresentanti, mediatore), con la quale essi sono invitati ad accedere alla piattaforma on-line nel giorno stabilito per l’incontro di mediazione attraverso il link presente nella e-mail stessa.
3) da quel momento e per i 120 giorni successivi le parti, i rappresentanti e il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla Stanza Virtuale per partecipare agli incontri di mediazione e anche per condividere file.
Utilizzando la Stanza Virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in video-conferenza audio/video fino a ulteriori quattro utenti concorrenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia. Durante l’incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni “separate”, totalmente indipendenti, alternativamente con l’una o con l’altra parte e di riprendere la sessione “comune” in qualunque momento. Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing con la quale è possibile condividere documenti e immagini a supporto dell’incontro di mediazione. I file che siano stati eventualmente già allegati dall’Organismo alla pratica nell’applicazione ConciliaSFERA sono disponibili per una più rapida condivisione. Al termine della mediazione può essere sottoscritto sia il verbale dell’incontro, sia l’eventuale accordo di mediazione, condiviso on-line tramite la funzione di file sharing/viewer. Le parti possono visualizzare il verbale e l’eventuale accordo e firmarli digitalmente, attraverso i software di firma, oppure firmarli tradizionalmente. Nel dettaglio la Mediazione on-line: · per utilizzare il servizio “Mediazione on-line” è necessario che il computer degli utenti collegati (mediatore, parti, avvocati, ecc.) siano dotati di:
– connessione internet ADSL;
– microfono e cuffie (o altoparlanti) correttamente configurati;
– webcam;
– versione 11.1 di Adobe Flash Player o successive.
E’ probabile che i PC/Mac siano già dotati dell’ultima versione, per verificarlo eseguire il test del Flash Player in una delle seguenti modalità:
– se si è già inserito l’utente in una stanza virtuale ed è già stato comunicato il link di accesso, il test sarà proposto all’avvio dal servizio;
– altrimenti cliccare sul seguente link: http://helpx.adobe.com/it/flashplayer.html · permette alle parti di gestire l’incontro di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’Organismo;
· consente alle parti di dialogare sia in sessioni “comuni” a tutti, sia in “sessioni” separate, dedicate ad ognuna delle parti, in tempo reale a distanza;
· consente alla parte che non accetti la modalità di mediazione on line di recarsi presso gli uffici dell’Organismo e di collegarsi on line con l’ausilio del mediatore, che in tal caso sarà presente presso gli uffici dell’Organismo;
· consente alle parti di ricevere, all’esito dell’incontro, direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata una copia del verbale con l’accordo raggiunto, ovvero il verbale attestante il mancato accordo, i quali potranno comunque essere ritirati in formato cartaceo presso la Segreteria Amministrativa dell’Organismo;
· consente alle parti di sottoscrivere il verbale e l’accordo sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).
Per quanto non specificatamente indicato, al servizio telematico si applicano le condizioni del Regolamento di procedura a codice etico dell’Organismo, del quale il presente Regolamento fa parte integrante.
Il presente Regolamento può essere modificato da Primavera Forense. Le modifiche non avranno effetto per le procedure, di cui sia stata depositata la domanda di mediazione prima della data della loro entrata in vigore.
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