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Mediazione Familiare a Roma

La mediazione familiare è un utile strumento per la soluzione di controversie che possono sorgere all’interno di una famiglia, attraverso l’intervento di un terzo imparziale, il mediatore, figura professionale dotata di una specifica competenza.

La mediazione familiare è un utile strumento per la soluzione di controversie che possono sorgere all’interno di una famiglia, attraverso l’intervento di un terzo imparziale, il mediatore, figura professionale dotata di una specifica competenza.

La Mediazione Familiare consiste in un percorso strutturato che sostiene e facilita la riorganizzazione delle relazioni familiari, in particolare la condivisione della responsabilità genitoriale, e finalizzato alla tutela dei figli. Può essere richiesto ed attivato in tutte le situazioni di conflittualità in fase separativa, divorzile o al termine di una unione civile e /o una convivenza di fatto anche all’interno della procedura di negoziazione assistita.
La mediazione familiare  prevede una serie di incontri, in cui il Mediatore, in assoluta autonomia dall’ambito giudiziario, aiuta gli ex coniugi ad elaborare accordi soddisfacenti e duraturi in quanto raggiunti consapevolmente.

La mediazione familiare è un processo di gestione dei conflitti per la riorganizzazione delle relazioni familiari,  nell’ambito del quale i membri della famiglia chiedono ed accettano l’intervento di un terzo, il mediatore familiare, che ha il compito di aiutare gli interessati a ridurre la conflittualità, a trovare insieme una soluzione condivisa e a rendere gli accordi reciprocamente accettabili, tenendo conto dei bisogni di ognuno ed in particolar modo di quelli dei minori, in uno spirito di corresponsabilità genitoriale.

Il mediatore non prende decisioni che riguardino i problemi della coppia, ma aiuta le parti, senza esprimere giudizi, nel prendere una decisione consapevole.

La mediazione familiare affronta gli ostacoli della separazione, siano essi relazionali, familiari, economici o patrimoniali.

Come funziona la mediazione?

Il percorso di mediazione si realizza attraverso una serie di incontri (generalmente da quattro a sei, max 10), con cadenza settimanale.

Cosa fa il mediatore?

Il mediatore opera come un terzo imparziale e gestisce il processo di mediazione aiutando la coppia, nella quale spesso la comunicazione è interrotta a causa di incomprensioni e tensioni, a comunicare in maniera costruttiva e ad assumere decisioni responsabili e consapevoli.
Il mediatore non può fornire pareri sulle decisioni da adottare, ma può solo aiutare i coniugi a dialogare fra loro per trovare insieme delle soluzioni condivise.

Su cosa interviene la mediazione familiare?

La base di partenza per iniziare un processo di mediazione è che le parti si riconoscano reciprocamente come interlocutori e che vi sia in entrambi una volontà di trovare un accordo.
La mediazione non è una terapia e interviene solo sulla comunicazione fra le parti quando questa è alterata per effetto delle tensioni e delle incomprensioni divenute ingestibili dalla coppia.

Il mediatore parla anche con i figli?

Il mediatore incoraggia entrambi i genitori a parlare con i figli, per capire quali siano i loro bisogni e desideri.
Può talvolta accadere che il mediatore, d’accordo con i genitori, ritenga utile parlare direttamente ai figli.
Gli incontri con i figli, specialmente se minori, verranno programmati con cura e in accordo con i genitori.

Come si conclude il percorso di mediazione familiare?

Alla fine del processo di mediazione viene redatto un documento scritto che riassume tutti i punti sui quali si è raggiunto un accordo.
Le questioni oggetto dell’accordo possono essere tanto quelle riguardanti i figli, quanto quelle di carattere patrimoniale ed economico. 
Questo documento non è legalmente impegnativo, ma l’accordo in esso contenuto verrà sottoposto all’attenzione dei rispettivi legali e riportato negli atti redatti dagli stessi avvocati che rappresenteranno le parti interessate nel procedimento di separazione consensuale o di divorzio congiunto o di negoziazione assistita, di scioglimento della famiglia di fatto, di modifica.

E’ necessario per ciascuna delle parti essere assistita da un avvocato?

Dopo il percorso di mediazione è necessario che ciascuna delle parti sia assistita da un proprio legale al fine di formalizzare gli accordi raggiunti in mediazione. 

Quali sono i vantaggi della mediazione per i genitori?

  • Possibilità di un confronto su temi scelti da loro stessi, in un contesto confidenziale e riservato, e possibilità di essere ascoltati su tematiche delicate e private relative all’evento separativo da professionisti qualificati, evitando un procedimento giudiziario lungo, costoso ed emotivamente doloroso;
  • Riconoscimento delle competenze genitoriali e delle risorse personali attraverso un percorso di autodeterminazione che porta i genitori a riscoprirsi entrambi capaci ed esperti per quanto concerne la loro vita ed i loro figli ;
  • Possibilità di chiarire ed esplicitare i propri bisogni, istanze e richieste e di raggiungere accordi in prima persona da protagonisti della propria vita, evitando che terzi (avvocati, giudici, assistenti sociali) decidano al proprio posto ciò che è giusto per sè e per i propri figli.
  • Elaborare la fine della relazione con l’ex partner attraverso un percorso progressivo di riconoscimento dell’altro come genitore separato.
  • Acquisizione di strumenti relazionali specifici di tipo negoziale che aprano la possibilità di un confronto costruttivo anche in futuro, su altre e diverse tematiche che, nel tempo, ci si troverà ad affrontare come genitori.

Attraverso tale percorso la coppia ritroverà le proprie risorse per affrontare tutte le questioni relazionali, familiari, economico-finanziarie-patrimoniali, consentendo agli interessati di mantenere buoni rapporti nel futuro e garantire la durata degli accordi consapevolmente raggiunti.

Quando non è possibile svolgere la mediazione familiare?

  • Quando il conflitto compromette completamente l’esercizio della responsabilità e delle competenze genitoriali e sono stati emessi provvedimenti di sospensione o di decadenza.
  • Presenza di procedimenti penali in corso. Non viene ritenuto ostativo, per l’invio in mediazione familiare, la presenza di querele o denunce di parte rimettibili.
  • Presenza di provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento a carico di uno dei due genitori.
  • Presenza di CTU in corso.
  • Presenza di valutazione psicologica o delle relazioni familiari, da parte dei Servizi territoriali competenti, in corso.
  • Presenza di conclamata e certificata psicopatologia di uno dei genitori o entrambi (uso comprovato e sistematico di sostanze, TSO, ricoveri ripetuti in strutture psichiatriche pubbliche e/o private ecc.).

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