CTU mediazione procedibile in giudizio. In mediazione, infatti, ci si può avvalere di consulenti tecnici con competenze tecniche specifiche: in questo modo si dipanano i dubbi delle parti e si evita che possa svanire l’eventuale accordo a causa di ‘mancate conoscenze tecniche’ al tavolo di mediazione.
Le valutazioni tecniche, infatti, possono essere validi strumenti per far scaturire proposte accettabili e condivise dalle parti.
La consulenza tecnica espletata in mediazione può essere riprodotta in giudizio?
Per rispondere a questa domanda è necessario fare una disamina degli articoli 8, 9 e 10 del D.lgs. n. 28/2010 anche alla luce della più recente giurisprudenza in merito.
Articolo 8 commi 1 e 4 del decreto legislativo 28/2010
Il primo comma ultimo periodo dell’articolo 8 del D.lgs in esame prevede la possibilità per il mediatore di avvalersi di uno o più mediatori ausiliari qualora la controversia richieda competenze tecniche specifiche. Al quarto comma, invece, è previsto che il mediatore possa avvalersi di esperti iscritti agli albi dei consulenti presso i Tribunali. Ciò significa che in sede di mediazione possa essere richiesta la presenza di un esperto che risponda a eventuali quesiti, pur rimanendo terzo ed imparziale.
Vincolo di riservatezza ex articoli 9 e 10 del decreto legislativo 28/2010 e giurisprudenza recente
L’articolo 9 del medesimo decreto prevede che chiunque presti la propria opera, sia a servizio dell’organismo di mediazione sia all’interno di un procedimento di mediazione, è tenuto al vincolo di riservatezza in merito alle dichiarazioni ricevute e alle informazioni acquisite. Ulteriormente l’articolo 10 stabilisce come tutte le informazioni assunte in mediazione non siano producibili in un giudizio “avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni”.
Si rende necessario, inoltre, citare alcune pronunce in merito alla questione esaminanda.
CTU mediazione procedibile in giudizio: la giurisprudenza.
La giurisprudenza, nel tempo ha ritenuto ammissibile in giudizio la riproduzione dell’elaborato del C.T. esterno – nominato in mediazione – in quanto non esiste alcuna norma che lo vieti “specificamente nella causa che può seguire”. (ordinanza del Tribunale Civile di Roma sez. XIII del 17 marzo 2014).
Con l’ordinanza del 16 luglio 2015, il Tribunale di Roma XIII sezione ha previsto che “la possibilità di nomina di un consulente nel procedimento di mediazione è espressamente prevista dalla legge; anche nel caso di mancato accordo, la consulenza in mediazione ed in particolare la relazione dell’esperto elaborata e depositata in quel procedimento non è un atto privo di utilità successive, potendo essere prodotto ed utilizzato nella causa che segue alle condizioni, nei limiti e per gli effetti che la giurisprudenza ha motivatamente elaborato”.
Con l’ordinanza del 13 marzo 2015, il Tribunale di Parma, I sezione civile,ravvisa la possibilità di utilizzare la relazione peritale anche in assenza di una delle parti. La parte diligente che presentandosi ha richiesto la C.T. potrà utilizzarla in un giudizio ex articolo 700 c.p.c. al fine di provare il fumus boni iuris della perizia espletata in mediazione con la parte che, seppur invitata, è rimasta contumace. La perizia risulta attendibile poiché il C.T.è stato nominato da un soggetto terzo ed imparziale (l’Organismo di mediazione).
Una sentenza più recente, del Tribunale di Ascoli Piceno del 18 ottobre 2018, si è espressa ulteriormente in riferimento alla producibilità in giudizio della C.T.espletata in mediazione.
Emerge così, dalla sentenza in esame, come le parti coinvolte in giudizio, avendo deciso espressamente di far confluire la consulenza tecnica nel giudizio in oggetto, unitamente al verbale di mediazione negativo, svincolavano la C.T.dal vincolo di riservatezza.
A fronte di ciò il giudice ha potuto accertare come prive di pregio le contestazioni degli opponenti. Infatti, a seguito dell’analisi della C.T.M.in sede giudiziale il Giudice ha potuto rilevare come l’operato dell’istituto di credito fosse stato corretto. Sottolineando anche come la difesa delle parti attrici-opponenti non proponevano alcuna critica all’elaborato peritale. In conclusione, essendo la consulenza tecnica svincolata dal vincolo di riservatezza ha la stessa valenza di una perizia espletata in giudizio su incarico del giudice.