Regolamento della Conciliazione Elettronica
Premessa – Ambito di applicazione del Regolamento
Art. 1 – Definizioni
Art. 2 – Attivazione della Conciliazione Elettronica
Art. 3 – Invito della Parte chiamata
Art. 4 – Mancata adesione della Parte chiamata
Art. 5 – Adesione della Parte chiamata
Art. 6 – Scelta e nomina del Conciliatore
Art. 7 – Procedimento della Conciliazione Elettronica
Art. 8 – L’accordo e la proposta conciliativa
Art. 9 – Sottoscrizione dell’accordo o della proposta conciliativa
Art. 10 – Riservatezza delle informazioni acquisite
Art. 11 – Tariffario della Conciliazione Elettronica e modalità di pagamento
Art. 12 – Regole finali e rinvio alla legge applicabile
Allegato A – Modulo di Attivazione della Conciliazione Elettronica
Allegato B – Modulo di Adesione alla Conciliazione Elettronica
(Ultimo aggiornamento 18 marzo 2020)
Premessa
Ambito di applicazione del Regolamento
- Il presente Regolamento si applica alle controversie di valore non superiore alle € 50.000,00. Per le controversie di valore superiore si deve attivare una procedura di mediazione civile.
- Lo svolgimento della procedura di Conciliazione Elettronica non sostituisce l’eventuale obbligo giuridico di svolgere la mediazione civile, di cui al D.Lgs. 4 marzo 2020 n. 28, o la negoziazione assistita, di cui al D.L. 12 settembre 2014 n. 132, o altri eventuali obblighi di tentativi di conciliazione normativamente previsti.
Art. 1 – Definizioni
- Ai fini del presente regolamento, si intende per:
Conciliazione Elettronica: la procedura volontaria di risoluzione di controversie di valore non superiore a 50.000 € condotta da un Conciliatore e finalizzata ad agevolare le Parti per il raggiungimento di un accordo, anche mediante la formulazione di una proposta conciliativa;
Conciliatore: il professionista, terzo ed imparziale, incaricato da Primavera Forense per valutare le posizioni delle Parti in lite al fine di formulare una proposta conciliativa;
Credito vantato: la somma che l’istante dichiara di voler recuperare dalla Parte chiamata;
Causale del credito: il titolo (es. fattura, contratto, ecc.) che giustifica l’esistenza del credito;
Somma accettabile: la somma che l’istante sarebbe disposto ad accettare per la definizione della controversia;
Somma offerta: la somma che la Parte chiamata offre per la definizione della controversia;
Percentuale di tolleranza: la percentuale di riduzione sulla somma accettabile dall’istante, o di aumento sulla somma offerta dalla Parte chiamata, quale ulteriore disponibilità per la definizione positiva dalla procedura;
Controvalore in beni o servizi: beni o servizi offerti come valore corrispondente al credito vantato o alla somma offerta;
Accordo: la composizione bonaria di una lite a seguito dello svolgimento della Conciliazione Elettronica;
Proposta conciliativa: la proposta formulata dal Conciliatore su base equitativa, non vincolante, ed elaborata sulla scorta delle informazioni acquisite dalle parti.
Art. 2 – Attivazione della Conciliazione Elettronica
- Per attivare una procedura di Conciliazione Elettronica, l’Istante deve compilare tutti i campi obbligatori del Modulo di Attivazione della Conciliazione Elettronica, accettando il trattamento dei dati personali ed il contenuto del presente Regolamento.
- Contestualmente all’invio del modulo, l’Istante dovrà procedere al pagamento delle spese di attivazione della Conciliazione Elettronica, secondo gli importi e le modalità indicati all’art. 10.
- L’attivazione della procedura di Conciliazione Elettronica si perfeziona col regolare pagamento delle relative spese.
- In caso di mancato o irregolare pagamento, Primavera Forense non può avviare la procedura.
Art. 3 – Invito della Parte chiamata
- Verificata la regolare attivazione della procedura, Primavera Forense invita la Parte chiamata ad aderire alla Conciliazione Elettronica. L’invito è spedito a mezzo pec oppure mail o, in mancanza, a mezzo raccomandata a/r.
- Le informazioni ricevute dall’Istante riguardanti la somma accettabile, la percentuale di tolleranza, l’eventuale disponibilità di rateizzazione del pagamento del debito, l’eventuale disponibilità a ricevere un controvalore del credito in beni o servizi NON SONO COMUNICATE ALLA CONTROPARTE.
Art. 4 – Mancata risposta della Parte chiamata
In caso di mancata risposta della Parte chiamata entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, Primavera Forense invia all’Istante la comunicazione di definizione negativa della Conciliazione Elettronica e la procedura è conclusa. In tal caso, le spese di attivazione sono trattenute da Primavera Forense e regolarmente fatturate.
Art. 5 – Adesione della Parte chiamata
- La Parte chiamata, se intende aderire alla procedura di Conciliazione Elettronica, deve compilare tutti i campi obbligatori del Modulo di Adesione alla Conciliazione Elettronica entro 7 giorni dalla ricezione dell’invito, accettando il trattamento dei dati personali e il contenuto del presente Regolamento.
- Contestualmente all’invio del modulo di adesione, la Parte chiamata deve procedere al pagamento delle spese di attivazione della procedura e delle spese della procedura, secondo gli importi e le modalità indicati all’art. 10.
- L’adesione alla procedura di Conciliazione Elettronica si perfeziona col regolare pagamento delle relative spese di attivazione e della procedura.
- In caso di mancato o irregolare pagamento, Primavera Forense sospende la procedura e sollecita la Parte chiamata a perfezionare la propria adesione entro i successivi 3 giorni.
- In caso di mancato o regolare pagamento dopo la sospensione di cui al punto 4, Primavera Forense invia all’Istante la comunicazione di definizione negativa della Conciliazione Elettronicae la procedura è conclusa, con diritto di Primavera Forense ad acquisire tutte le somme già versate dalle Parti.
- In caso di regolare adesione della Parte chiamata alla procedura, Primavera Forense invita l’Istante a pagare entro 3 giorni le spese della procedura, secondo gli importi e le modalità indicati all’art. 10.
- In caso di mancato o irregolare pagamento delle spese della procedura da parte dell’Istante, Primavera Forense invita nuovamente l’Istante a regolarizzare la propria posizione entro i successivi 3 giorni.
- In caso di mancato positivo riscontro dell’Istante, Primavera Forense acquisisce tutte le somme versate dall’Istante e restituisce alla Parte chiamata le somme da questa corrisposte, trattenendo solo le spese di attivazione, e dà comunicazione alle Parti di definizione negativa della Conciliazione Elettronica.
Art. 6 – Scelta e nomina del Conciliatore
- La Segreteria di Primavera Forense, verificato il regolare pagamento di tutte le spese dovute da entrambe le Parti, provvede a trasmettere l’istanza di Conciliazione Elettronica al Responsabile di Primavera Forense che, salvi i casi di incompatibilità e/o indisponibilità e/o impossibilità, assegna le controversie ai propri Conciliatori, secondo criteri inderogabili rispettosi della terzietà ed imparzialità del Conciliatore, della sua specifica competenza professionale e dell’esperienza che devono quanto più possibile corrispondere alla natura della controversia insorta tra le Parti.
- Non possono assumere l’incarico di Conciliatore coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del codice di procedura civile.
Art. 7 – Procedimento della Conciliazione Elettronica
- Il Conciliatore, ricevuto l’incarico, contatta le Parti – solo telefonicamente o tramite account WhatsApp se disponibile – per ascoltare le loro motivazioni.
- Il Conciliatore contatta le Parti separatamente o congiuntamente, a sua insindacabile scelta, valutata anche la volontà in tal senso delle Parti stesse.
- L’assistenza legale delle Parti nella procedura di Conciliazione Elettronica è facoltativa.
- E’ prevista un sola sessione di incontro tra il Conciliatore e ciascuna delle Parti. Qualora le Parti manifestino il bisogno di più sessioni, il Conciliatore ne dà comunicazione alla Segreteria affinchè la stessa inviti le Parti ad integrare i costi della procedura.
- All’esito del confronto con le Parti, se è raggiunto un accordo, il Conciliatore formalizza il testo dell’accordo da sottoscrivere, salva diversa volontà delle Parti. Se, al contrario, non è raggiunto un accordo, il Conciliatore formalizza una proposta conciliativa.
Art – 8 L’accordo e la proposta conciliativa
- L’accordo o la proposta conciliativa elaborati dal Conciliatore sono trasmessi alle Parti a mezzo pec o mail a cura della Segreteria di Primavera Forense.
- In caso di invio della proposta conciliativa, la Segreteria invita le Parti a comunicare, sempre a mezzo pec o mail, entro i successivi 3 giorni l’eventuale accettazione della stessa.
- Se entrambe le Parti accettano la proposta formulata dal Conciliatore, Primavera Forense gliene dà comunicazione congiunta a mezzo pec o mail.
Art – 9 Sottoscrizione dell’accordo o della proposta conciliativa
- In caso di accordo o di accettazione di entrambe le Parti della proposta conciliativa, le Parti inviano a Primavera Forense – tramite raccomandata o un servizio di consegna veloce – la copia dell’accordo o della proposta conciliativa debitamente sottoscritti unitamente ad un documento di identità. Primavera Forense, quindi, ricevute entrambe le copie debitamente sottoscritte, invia a ciascuna delle parti la copia sottoscritta dall’altra e la procedura è conclusa.
- In alternativa, le Parti, concordemente fra loro, possono chiedere di sottoscrivere l’accordo davanti a un mediatore professionista di Primavera Forense. In tal caso, la definizione dell’accordo avviene con le modalità e i costi della mediazione civile, detratti i costi già corrisposti per la Conciliazione Elettronica, e l’accordo così sottoscritto dalle Parti avrà valore di titolo esecutivo, come previsto e con le modalità contemplate dall’art. 12 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28. I costi complessivi della mediazione civile sono fatturati ad entrambe le parti in egual misura, salvo diverso accordo.
- In ulteriore alternativa, le Parti possono concordare direttamente modalità, tempi e luogo per la sottoscrizione formale dell’accordo o della proposta conciliativa.
Art. 10 – Riservatezza delle informazioni acquisite
- Tutto il procedimento di Conciliazione Elettronica è informato dal dovere di massima riservatezza del Conciliatore su tutte le informazioni acquisite.
- Qualsiasi informazione offerta, atto o documento prodotto nel corso della procedura da una delle Parti è riservata e non può essere divulgata a terzi.
- In particolare, NON sono comunicate alla Parte chiamata, salva autorizzazione dell’Istante, le informazioni riguardanti l’eventuale somma accettabile per definire la lite, la eventuale percentuale di tolleranza, la eventuale disponibilità a rateizzare il pagamento, la eventuale disponibilità a ricevere un controvalore in beni o servizi.
- Allo stesso modo, NON sono comunicate all’Istante, salva autorizzazione della Parte chiamata, le informazioni ricevute dalla Parte chiamata riguardanti la somma offerta, la percentuale di tolleranza, la eventuale richiesta di rateizzazione del pagamento del debito, la eventuale offerta di un controvalore in beni o servizi.
- Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio su incarico di Primavera Forense, come pure il personale dipendente, è tenuto all’obbligo della riservatezza su quanto appreso nel corso del procedimento o in ragione dello stesso.
- I dati raccolti da Primavera Forense sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
- Né il Conciliatore incaricato né il personale di Primavera Forense possono essere considerati responsabili per qualsiasi atto od omissione operato dalle parti e relativo alla procedura di Conciliazione Elettronica.
Art. 11 – Tariffario della Conciliazione Elettronica e modalità di pagamento
- Spese di attivazione
Le spese di attivazione della Conciliazione Elettronica ammontano a 19,00 €, iva compresa, e sono dovute da ciascuna Parte intervenuta nella procedura. - Spese postali
Le spese postali sostenute da Primavera Forense sono a carico della Parte in favore di cui vengono spese:
10,00 € per ciascuna raccomandata a/r;
20,00 € per spedizioni veloci.
Nulla è dovuto per le comunicazioni a mezzo pec o mail. - Tabella delle spese della procedura
Valore della controversia
Spese della procedura
Ogni ulteriore sessione*
Fino a € 5.000
€ 60,00 i.c.
€ 15,00 i.c.Da € 5.001 a € 25.000
€ 120,00 i.c.
€ 30,00 i.c.Da € 25.001 a € 50.000
€ 180,00 i.c.
€ 45,00 i.c.Gli importi indicati in tabella sono iva compresa.
* per le istanze depositate fino al 31 maggio 2020 non sarà chiesta alcuna integrazione per le eventuali ulteriori sessioni.
- Il valore della lite è indicato dall’Istante al momento dell’attivazione della procedura.
- Primavera Forense si riserva il diritto di rideterminare il valore della lite qualora sia stato erroneamente indicato, con conseguente eventuale rideterminazione dei costi della procedura.
- In caso di valore indeterminato o indeterminabile, si considera il valore fino a 25.000 €.
- Affitto di una sala presso la sede di Primavera Forense
45,00 €, iva compresa, per ora o frazione di ora - Modalità di pagamento e fattura
I costi della procedura di Conciliazione Elettronica possono essere corrisposti a mezzo PayPal, Satispay, Bill, carta di credito o bonifico bancario sulle seguenti coordinate: Primavera Forense Srl – IBAN: IT61B0200805285000104460072
Ad avvenuto pagamento sarà emessa regolare fattura.
Art. 12 – Regole finali e rinvio alla legge applicabile
- La Conciliazione Elettronica di Primavera Forense è regolata dal presente Regolamento e produce gli effetti stabiliti dalla legge italiana.
- Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti allegati:
Allegato A – Modulo di Attivazione della Conciliazione Elettronica
Allegato B – Modulo di Adesione alla Conciliazione Elettronica
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