Obbligazioni pecuniarie e regime probatorio del maggior danno da svalutazione monetaria

28 Maggio 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


Il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, cod. civ., può ritenersi esistente in via presuntiva nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall’attività svolta dal creditore, fermo restando che, qualora quest’ultimo domandi per il titolo indicato una somma superiore a quella risultante dal suddetto saggio, sarà suo onere provare, anche in via presuntiva, l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio e, in particolare, ove il creditore abbia la qualità di imprenditore, avrà l’onere di dimostrare di avere fatto ricorso al credito bancario, sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero quale fosse la produttività della propria impresa per le somme in essa investite, attraverso la produzione dei relativi bilanci, restando a carico del debitore la prova contraria.

Corte di cassazione, Sez. VI civ. ordinanza 19 aprile 2018, n. 9793

Corte di Appello di Roma, sentenza 8 novembre 2012, n. 5570

Corte di Appello di Roma, sentenza 21 gennaio 2016, n. 400

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