Definizione causa divisoria e diverso accertamento in altra sede giudiziale

13 Marzo 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


DIVISIONE

Definizione causa divisoria e diverso accertamento in altra sede giudiziale

Il giudizio di divisione si compone di una fase dichiarativa, avente ad oggetto l’accertamento della comunione e del relativo diritto potestativo di chiederne lo scioglimento, e di una fase esecutiva, volta a trasformare in porzioni fisicamente individuate le quote ideali di comproprietà sul bene comune. Secondo la dottrina maggioritaria e più recente, la prima delle due fasi è la sola necessaria, nel senso che l’accertamento positivo del diritto in comunione e dell’inesistenza di ragioni ostative al suo scioglimento è prodotto, alternativamente, dall’ordinanza che, ai sensi dell’art. 785 cod. proc. civ. dispone la divisione o dalla sentenza che, emessa in base all’ultimo inciso della medesima norma, statuisce in maniera espressa sul diritto stesso. Ne consegue che un diverso accertamento in altra sede giudiziale, successivo alla definizione della causa divisoria, è precluso pro iudicato nel primo caso ed escluso dal giudicato esplicito nel secondo. Ciò non significa – si badi – che l’ordinanza che dispone la divisione in assenza di contestazioni ovvero quella che provvede a norma dell’art. 187 cod. proc. civ., indirizzando il procedimento verso una sentenza sul diritto alla divisione, possiedano una propria efficacia di giudicato. Piuttosto è da dire che la non contestazione attribuisce all’esito finale del procedimento, che si concluda con l’ordinanza non impugnabile ex art. 789, terzo comma, cod. proc., la medesima stabilità del giudicato sul diritto allo scioglimento della comunione pronunciato con sentenza.

 

Corte di cassazione, Sez. II civ. ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2951

Corte di Appello di L’Aquila, sentenza 18 settembre 2012, n. 1044

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