ARBITRATO E CLAUSOLA MULTISTEP

13 Giugno, 2019

Vantaggi arbitrato: tempi ridotti per la risoluzione delle controversie

La crisi della giustizia civile ha condotto ad una diffusione sempre maggiore dell’arbitrato quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo rispetto alla giurisdizione civile ordinaria.
Processo giurisdizionale e processo arbitrale sono sempre più considerate quali forme concorrenti e alternative per la risoluzione delle controversie civilistiche.

La scelta si fonda sulla volontà dei litiganti di scegliere l’arbitrato per la risoluzione della propria controversia.

Questo strumento, dunque, trova la sua fonte in un atto di autonomia privata, la convenzione arbitrale, espressione con la quale si vuole ricomprendere sia il compromesso, sia la clausola compromissoria sia la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale.

Il compromesso, ai sensi dell’art. 807 c.p.c., è il patto che le parti stipulano per deferire a terzi una o più controversie tra esse già insorte in relazione ad un determinato rapporto giuridico sostanziale.

La clausola compromissioria

La clausola in parola, ex art. 808 c.p.c., è la clausola inserita in un contratto o in un atto separato attraverso la quale vengono assoggettate ad arbitrato le controversie, future ed eventuali, nascenti da un determinato rapporto sostanziale di tipo contrattuale.

Con la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale le parti possono stabilire, ai sensi di quanto dispone l’art. 808 bis c.p.c., che siano decise da arbitri le controversie future relative ad uno o più rapporti non contrattuali determinati.

La procedura arbitrale non richiede necessariamente l’assistenza di un legale, anche se di norma è consigliabile visto che, comunque, l’arbitro decide la controversia sulla base delle norme del diritto; sicché è necessario che a suggerire la corretta interpretazione – favorevole alla parte – sia un avvocato. Non ci vuole un avvocato esperto in arbitrato, visto che si tratta solo di una procedura e non di una branca del diritto.

Vantaggi arbitrato

L’arbitro emette una sentenza, che si chiama lodo, che ha la stessa forza di una decisione del giudice. Il lodo viene poi dichiarato esecutivo dal giudice ordinario. Pertanto il creditore attraverso il lodo può procedere a pignorare i beni della parte inadempiente o ad abbinare l’esecuzione forzata.

Vantaggi arbitrato? Tempi di risoluzione del conflitto notevolmente ridotti rispetto alle cause giudiziali. La procedura, inoltre, prevede costi nettamente inferiori a una causa civile. L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa e che si ritengono approvate dall’arbitro all’atto di accettazione dell’incarico. Nel regolamento della Camera Arbitrale di Primavera Forense, altresì, è previsto che l’arbitro debba evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura. 
La controversia viene affidata a esperti nella materia o nel settore giuridico rilevante (societario, contrattuale, commerciale). Il soggetto che accetta la nomina di arbitro in una procedura amministrata dalla Camera Arbitrale dell’Associazione Primavera Forense, sia egli nominato dalla parte, dagli altri Arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo Codice Deontologico promosso dall’Associazione. L’arbitro ha il compito di favorire la conciliazione tra le parti ma non può influenzarne la determinazione, mantenendo fede ai criteri di imparzialità e indipendenza.

Per quali materie si ricorre all’arbitrato

La legge stabilisce che l’arbitrato è possibile solo quando la lite ha ad oggetto un «diritto disponibile» ossia uno di quei diritti che possono essere ceduti, transatti o oggetto di rinuncia. 
Per ulteriori informazioni leggi l’articolo pubblicato su Diritto 24.

Vantaggi arbitrato e Clausola Multistep

Si ricorre all’arbitrato anche nel caso della Clausola Multistep. La Clausola in parola, inserita nei contratti B2B, consente alle parti di concordare che, in caso di controversia futura, le stesse si obbligano a esperire dapprima la procedura di mediazione civile e poi, in caso di mancata conciliazione, a sottoporre la controversia alla decisione di un arbitro della Camera Arbitrale prescelta. Sicuramente, la clausola Multistep rappresenta un rilevante quanto fondamentale strumento di gestione delle controversie. L’aspetto innovativo più importante risiede, senza dubbio, nella maggior celerità con cui vengono trattate le controversie, con un innegabile effetto deflattivo del contenzioso in ambito processuale. Già in una precedente intervista al prof. Boria sull’uso della Clausola Multistep si legge come lo strumento in esame rappresenti ‘un connubio perfetto, quello di mediazione ed arbitrato, che consente, oltre alla riduzione dei tempi di risoluzione delle controversie, anche un maggiore contatto con i clienti. In sede di mediazione ed arbitrato, infatti, ha modo di esprimersi più compiutamente quel legame fiduciario, di intuitus personae, che si instaura normalmente tra il Professionista ed il proprio Cliente’.

Primavera Forense rende disponibile il testo della Clausola Multistep da inserire nei propri mandati professionali anche per contratti internazionali.

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