Rassegna Giurisprudenza Civile n. 7/2019

29 Novembre, 2019


Newsletter giuridica n. 7/2019 del 3 dicembre 2019
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29802 Procedimento civile – Capacità processuale – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione – Poteri officiosi del giudice 
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29803Procedimento civile – Esercizio dell’azione – Principio del contradditorio – Rilievo della tardività dell’impugnazione
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29819 Procedimento civile – Spese giudiziali – Spese sostenute per la consulenza tecnica di parte 
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30241 Procedimento civile – Notificazioni atti processuali – Notificazione impugnazione – Domicilio dichiarato in primo grado 
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30247 Successioni – Accettazione eredità – Beneficio d’inventario – Liquidazione eredità in caso di opposizione – Termine
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30299 Procedimento civile – Parti e difensori – Avvocato – Pagamento spese di registrazione – Diritto al rimborso
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520 Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Controversie – Contratti “bancari e finanziari” – Leasing immobiliare 

Per consultare l’archivio delle pronunce integrali clicca qui

Scopri Primavera Forense PRAEMIA

Il programma fedeltà che fa accumulare un punto per ogni euro speso in Primavera Forense.

Procedimento civile – Capacità processuale – Difetto di rappresentanza o di autorizzazione – Poteri officiosi del giudice – Sanatoria vizi afferenti alla procura alle liti – Verifica officiosa esistenza di altro mandato difensivo – Sussistenza – Fondamento

Ai sensi dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. – nella versione introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 – nell’ambito

dei poteri officiosi assegnati al giudice al fine di consentire la sanatoria dei vizi afferenti alla procura alle liti appositamente rilasciata per il giudizio in corso rientra anche quello di verificare d’ufficio se agli atti del processo risulti l’esistenza di un altro mandato difensivo conferito anche per il grado che si sta celebrando, così da rendere superflua la rinnovazione della procura viziata.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29802 – Pres. Frasca, Rel. D’Arrigo

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 182

__________________________________________________________________

Procedimento civile – Esercizio dell’azione – Principio del contradditorio – Divieto del giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti – Portata – Limiti – Rilievo della tardività dell’impugnazione o dell’intervenuta decadenza dall’opposizione – Esclusione – Fondamento

Non soggiace al divieto posto dall’art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non

sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell’impugnazione o dell’intervenuta decadenza dall’opposizione. Ciò in quanto l’osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d’ufficio dell’eventuale violazione di siffatti termini.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29803 – Pres. Frasca, Rel. D’Arrigo

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 101

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 21 luglio 2016, n. 15019

Cass. civ. Sez. V, sentenza 23 maggio 2014, n. 11453

Cass. civ. Sez. V, sentenza 13 luglio 2012, n. 11928

Cass. civ. Sez. III, sentenza 27 aprile 2010, n. 10062

Scopri Primavera Forense PRAEMIA

Il programma fedeltà che fa accumulare un punto per ogni euro speso in Primavera Forense.

_________________________________________________________________

Procedimento civile – Spese giudiziali – Spese sostenute per la consulenza tecnica di parte – Ripetibilità in favore della parte vittoriosa – Deroga – Condizioni – Diritto al rimborso – Prova del pagamento – Necessità – Esclusione

Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue. Tra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all’atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, in applicazione degli enunciati principi, ha cassato con rinvio la decisione gravata

avendo il giudice del merito negato il rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte in favore del ricorrente in assenza della prova del pagamento anziché esercitare il diverso sindacato sulla eccessività o superfluità delle spese stesse).

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29819 – Pres. Lombardo, Rel. Tedesco

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

Cod. Proc. Civ. art. 92

Cod. Proc. Civ. art. 201

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3380

Cass. civ. Sez. II, sentenza 3 gennaio 2013, n. 84

Cass. civ. Sez. L, sentenza 22 marzo 1984, n. 1907

Scopri Primavera Forense PRAEMIA

Il programma fedeltà che fa accumulare un punto per ogni euro speso in Primavera Forense.

_________________________________________________________________

Procedimento civile – Notificazioni atti processuali – Impugnazioni – Notificazione dell’impugnazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio di primo grado – Esito negativo per l’avvenuto trasferimento dello studio – Efficacia – Esclusione – Parte impugnante – Riattivazione processo notificatorio – Efficacia – Condizioni e limiti

La notificazione dell’impugnazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio di primo grado, che abbia avuto esito negativo per l’avvenuto trasferimento dello studio, non ha alcun effetto giuridico. La notifica va infatti effettuata al domicilio reale (quale risulta dall’albo professionale ovvero dagli atti processuali), poiché il dato di riferimento personale prevale su quello topografico. La parte impugnante ha, in tal caso, la facoltà e l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e la successiva notificazione avrà effetto dalla data di attivazione del procedimento, sempreché detta ripresa sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto – non superiore alla metà del termine per impugnare – tenuti presenti i tempi necessari per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni necessarie a provvedere alla rinnovazione. In tale ipotesi, la possibilità di superare eventuali decadenze è subordinata a due condizioni: l’errore sul domicilio del destinatario non deve essere imputabile al notificante e la nuova notifica deve essere eseguita entro un termine ragionevole (non superiore alla metà di quello stabilito a pena di decadenza).

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30241 – Pres. Oricchio, Rel. Fortunato

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 137

Cod. Proc. Civ. art. 153

Cod. Proc. Civ. art. 325

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. Un, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594

Cass. civ. Sez. Un, sentenza 4 luglio 2014, n. 15295

Cass. civ. Sez. Un, sentenza 24 luglio 2009, n. 17352

Scopri Primavera Forense PRAEMIA

Il programma fedeltà che fa accumulare un punto per ogni euro speso in Primavera Forense.

_________________________________________________________________

Successioni “mortis causa” – Accettazione dell’eredità – Beneficio d’inventario – Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione – Invito rivolto dall’erede beneficiato a creditori e legatari a presentare le dichiarazioni di credito – Termine relativo – Carattere perentorio

Il termine previsto dall’art. 498, secondo comma, cod. civ., entro

il quale l’erede beneficiato è tenuto ad invitare i creditori ed i

legatari a presentare le dichiarazioni di credito, è perentorio.

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30247 – Pres. Carrato, Rel. Picaroni

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 498

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. II, sentenza 13 agosto 2018, n. 20713

Cass. civ. Sez. II, sentenza 19 ottobre 1994, n. 8527

_________________________________________________________________

Procedimento civile – Parti e difensori – Avvocato – Pagamento spese di registrazione in luogo delle parti costituite – Diritto al parziale rimborso nei confronti della controparte – Sussistenza – Fondamento

L’avvocato che abbia pagato le spese di registrazione di pronunce in luogo delle parti costituite ha diritto di ottenere dalla controparte il rimborso di un terzo delle somme indebitamente versate. Infatti, vale il principio secondo cui colui che, senza esservi tenuto, adempie un’obbligazione solidale nell’interesse di uno dei coobbligati, acquista, per effetto del pagamento, il diritto di regresso che sarebbe spettato alla persona, nel cui interesse è eseguito il pagamento, nei confronti degli altri condebitori (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, accogliendo di ricorso di un avvocato, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito, sul presupposto che il ricorrente non fosse il procuratore distrattario parte dei giudizi relativi alle sentenze registrate, aveva negato diritto al rimborso ritenendolo privo della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire).

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 20 novembre 2019, n. 30299 – Pres. Frasca, Rel. Scoditti

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1203

Cod. Civ. art. 1298

Cod. Civ. art. 1299

Cod. Civ. art. 2036

Cod. Proc. Civ. art. 100

Cod. Proc. Civ. art. 112

Cod. Proc. Civ. art. 115

DPR 26/04/1986 n. 131 art. 37

DPR 26/04/1986 n. 131 art. 57

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 19 settembre 2017, n. 21686

_________________________________________________________________

Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Controversie soggette – Materie – Contratti “bancari e finanziari” – Controversia relativa a leasing immobiliare – Assoggettabilità al previso tentativo obbligatorio di conciliazione a pena di improcedibilità della domanda – Necessità – Esclusione – Fondamento

In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (D.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al T.U.F. (D.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30520 – Pres. Amendola, Rel. Cricenti

Riferimenti normativi:

D.lgs. 04/03/2010, n. 28 art. 5

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200


Scopri Primavera Forense PRAEMIA

Il programma fedeltà che fa accumulare un punto per ogni euro speso in Primavera Forense.

Condividi questo articolo su:

Form

Mettiti in contatto con noi

Contatti

Via Santamaura, 46 00192 – Roma

Tel. 06.47.41.96.7

segreteria@primaveraforense.it

Si informa la gentile Clientela che dal 15/11/2023 sono operative le nuove tariffe stabilite dal D.M. n. 150/2023

×

Ciao!

Clicca sul contatto riportato qui sotto per chattare su WhatsApp o invia una mail a amministrazione@primaveraforense.it

× Come ti posso aiutare?