Newsletter giuridica n. 6/2019 del 25 novembre 2019
a cura del Centro Studi di Primavera Forense
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Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 13 novembre 2019, n. 29325 | Possesso – Effetti – Usucapione – bene immobile – Creditore garantito da ipoteca – litisconsorte necessario |
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 13 novembre 2019, n. 29364 | Locazione – Fideiussione prestata a garanzia degli obblighi assunti dal conduttore – Morosità – Obbligo informativo |
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29543 | Prescrizione civile – Prescrizioni presuntive – Crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato |
Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 14 novembre 2019, n. 29623 | Procedimento civile – Corte di cassazione – Pronuncia affermativa della giurisdizione ordinaria – Riassunzione – Termine |
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29721 | Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione criptica – Nullità |
orte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29729 | Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo – Competenza |
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Possesso – Effetti – Usucapione – Giudizio di usucapione di bene immobile – Creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale – Qualità di litisconsorte necessario – Sussistenza – Conseguenze nel giudizio di opposizione di terzo promosso dall’usucapiente avverso l’espropriazione immobiliare del bene usucapito
Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari
anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all’esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall’usucapiente avverso l’espropriazione immobiliare del bene usucapito.
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 13 novembre 2019, n. 29325 – Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1158
Cod. Civ. art. 2651
Cod. Civ. art. 2808
Cod. Proc. Civ. art. 102
Cod. Proc. Civ. art. 404
Cod. Proc. Civ. art. 619
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 18 settembre 2012, n. 15698
Cass. civ. Sez. II, sentenza 28 giugno 2000, n. 8792
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Locazione – Obbligazioni del conduttore – Fideiussione prestata a garanzia degli obblighi assunti da quest’ultimo – Morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto – Obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore a pena di estinzione della garanzia – Insorgenza – Condizioni – Consapevolezza da parte del locatore dell’intervenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali del conduttore – Necessità – Accertamento – Ricorso alla prova presuntiva – Ammissibilità – Condizioni
In caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, laddove intervenga una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto, l’obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chiedere a quest’ultimo l’autorizzazione per continuare a far credito al debitore (e quindi non agire immediatamente per la risoluzione della locazione), ai sensi dell’art. 1956 cod. civ., richiede comunque, come espressamente previsto da tale disposizione, che il locatore stesso fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; tale requisito può peraltro essere accertato anche sulla base di presunzioni, se dotate dei caratteri di cui all’art. 2729 cod. civ.
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 13 novembre 2019, n. 29364 – Pres. Vivaldi, Rel. Tatangelo
Riferimenti normativi:
Legge 27/07/1978, n. 392, art. 5
Cod. Civ. art. 1571
Cod. Civ. art. 1956
Cod. Civ. art. 2729
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. I, sentenza 17 novembre 2016, n. 23422
Cass. civ. Sez. III, sentenza 13 agosto 2015, n. 16798
Cass. civ. Sez. III, sentenza 13 febbraio 2009, n. 3525
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Prescrizione civile – Prescrizioni presuntive – Ambito di applicazione – Crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato – Operatività – Esclusione – Fondamento – Principio enunciato in riferimento al credito vantato dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello
Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29543 – Pres. D’Ascola, Rel. Criscuolo
Riferimenti normativi:
D.P.R., 30/05/2002 n. 115, art. 82
Cod. Civ. art. 2938
Cod. Civ. art. 2956
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30539
Cass. civ. Sez. I, sentenza 3 febbraio 1971, n. 244
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Procedimento civile – Giurisdizione – Corte di cassazione – Pronuncia affermativa in sede di rinvio della giurisdizione ordinaria in precedentemente denegata dai giudici di merito – Riassunzione del processo – Termine applicabile – Individuazione
La riassunzione del processo di primo grado conseguente all’affermazione della competenza giurisdizionale dell’A.G.O., denegata nei gradi di merito e fatta dalla Corte di Cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine previsto in via generale dall’art. 392 cod. proc. civ. secondo la misura di esso ratione temporis stabilita, e non nel termine di cui all’art. 367, comma 2, cod. proc. civ., riguardante l’ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa in sede di regolamento di giurisdizione, né in quello di cui all’art. 353, comma 2, cod. proc. civ., né infine nei termini stabiliti dall’art. 50 cod. proc. civ. o 59, comma 2, della legge n. 69/2009.
Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 14 novembre 2019, n. 29623 – Pres. Napoletano, Rel. Bellè
Riferimenti normativi:
Legge, 18/06/2009, n. 69, art. 59
Cod. Proc. Civ. art. 50
Cod. Proc. Civ. art. 59
Cod. Proc. Civ. art. 353
Cod. Proc. Civ. art. 367
Cod. Proc. Civ. art. 383
Cod. Proc. Civ. art. 392
Vedi:
Cass. civ. Sez. T, sentenza 31 maggio 2017, n. 13734
Cass. civ. Sez. I, sentenza 7 ottobre 2015, n. 20105
Cass. civ. Sez. I, sentenza 7 dicembre 1968, n. 3920
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Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – Caratteri – Percorso argomentativo della pronuncia giudiziale – Esplicitazione – Necessità – Mancanza – Nullità pronuncia
In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che deve essere tale da evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale funzionale alla sua comprensione ed alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, ritenutane la nullità, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata essendosi il giudice di appello limitato ad una valutazione criptica della struttura dell’atto di gravame senza dare conto delle ragioni controverse e senza palesare in modo intelligibile le ragioni del rigetto).
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29721 – Pres. Vivaldi, Rel. Sestini
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 132
Cod. Proc. Civ. art. 156
Disp. att. cod. civ. art. 118
Vedi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 920
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Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo – Opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi – Inammissibilità – Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. ed opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. – Ammissibilità
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere
dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa
in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto – ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell’art. 650 cod. proc. civ. – la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29729 – Pres. Frasca, Rel. D’Arrigo
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 615
Cod. Proc. Civ. art. 617
Cod. Proc. Civ. art. 645
Cod. Proc. Civ. art. 650
Vedi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 4 dicembre 2014, n. 25713
Cass. civ. Sez. III, sentenza 2 aprile 2009, n. 8011
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