Rassegna Giurisprudenza Civile n. 6/2019

25 Novembre, 2019


Newsletter giuridica n. 6/2019 del 25 novembre 2019
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

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Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 13 novembre 2019, n. 29325Possesso – Effetti – Usucapione – bene immobile – Creditore garantito da ipoteca – litisconsorte necessario  
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 13 novembre 2019, n. 29364Locazione – Fideiussione prestata a garanzia degli obblighi assunti dal conduttore – Morosità – Obbligo informativo  
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29543 Prescrizione civile – Prescrizioni presuntive – Crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato
Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 14 novembre 2019, n. 29623 Procedimento civile – Corte di cassazione – Pronuncia affermativa della giurisdizione ordinaria – Riassunzione – Termine
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29721  Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione criptica – Nullità
orte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29729 Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo – Competenza

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Possesso – Effetti – Usucapione – Giudizio di usucapione di bene immobile – Creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari in data anteriore alla trascrizione della domanda giudiziale – Qualità di litisconsorte necessario – Sussistenza – Conseguenze nel giudizio di opposizione di terzo promosso dall’usucapiente avverso l’espropriazione immobiliare del bene usucapito

Il creditore garantito da ipoteca iscritta nei registri immobiliari

anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di usucapione del medesimo immobile è litisconsorte necessario nel giudizio di usucapione, con la conseguenza che la sentenza pronunciata all’esito di un giudizio al quale non sia stato posto nelle condizioni di partecipare è a lui inopponibile e potrà, semmai, essere prudentemente apprezzata quale mero elemento di prova dal giudice dell’opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ. promossa dall’usucapiente avverso l’espropriazione immobiliare del bene usucapito.

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 13 novembre 2019, n. 29325 – Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1158

Cod. Civ. art. 2651

Cod. Civ. art. 2808

Cod. Proc. Civ. art. 102

Cod. Proc. Civ. art. 404

Cod. Proc. Civ. art. 619

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 18 settembre 2012, n. 15698

Cass. civ. Sez. II, sentenza 28 giugno 2000, n. 8792

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Locazione – Obbligazioni del conduttore – Fideiussione prestata a garanzia degli obblighi assunti da quest’ultimo – Morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto – Obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore a pena di estinzione della garanzia – Insorgenza – Condizioni – Consapevolezza da parte del locatore dell’intervenuto peggioramento delle condizioni patrimoniali del conduttore – Necessità – Accertamento – Ricorso alla prova presuntiva – Ammissibilità – Condizioni

In caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, laddove intervenga una morosità del conduttore tale da giustificare la risoluzione del contratto, l’obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chiedere a quest’ultimo l’autorizzazione per continuare a far credito al debitore (e quindi non agire immediatamente per la risoluzione della locazione), ai sensi dell’art. 1956 cod. civ., richiede comunque, come espressamente previsto da tale disposizione, che il locatore stesso fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; tale requisito può peraltro essere accertato anche sulla base di presunzioni, se dotate dei caratteri di cui all’art. 2729 cod. civ.

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 13 novembre 2019, n. 29364 – Pres. Vivaldi, Rel. Tatangelo

Riferimenti normativi:

Legge 27/07/1978, n. 392, art. 5

Cod. Civ. art. 1571

Cod. Civ. art. 1956

Cod. Civ. art. 2729

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. I, sentenza 17 novembre 2016, n. 23422

Cass. civ. Sez. III, sentenza 13 agosto 2015, n. 16798

Cass. civ. Sez. III, sentenza 13 febbraio 2009, n. 3525

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Prescrizione civile – Prescrizioni presuntive – Ambito di applicazione – Crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello Stato – Operatività – Esclusione – Fondamento – Principio enunciato in riferimento al credito vantato dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

In caso di crediti vantati nei confronti dell’Amministrazione dello

Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29543 – Pres. D’Ascola, Rel. Criscuolo

Riferimenti normativi:

D.P.R., 30/05/2002 n. 115, art. 82

Cod. Civ. art. 2938

Cod. Civ. art. 2956

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 20 dicembre 2017, n. 30539

Cass. civ. Sez. I, sentenza 3 febbraio 1971, n. 244

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Procedimento civile – Giurisdizione – Corte di cassazione – Pronuncia affermativa in sede di rinvio della giurisdizione ordinaria in precedentemente denegata dai giudici di merito – Riassunzione del processo – Termine applicabile – Individuazione

La riassunzione del processo di primo grado conseguente all’affermazione della competenza giurisdizionale dell’A.G.O., denegata nei gradi di merito e fatta dalla Corte di Cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine previsto in via generale dall’art. 392 cod. proc. civ. secondo la misura di esso ratione temporis stabilita, e non nel termine di cui all’art. 367, comma 2, cod. proc. civ., riguardante l’ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa in sede di regolamento di giurisdizione, né in quello di cui all’art. 353, comma 2, cod. proc. civ., né infine nei termini stabiliti dall’art. 50 cod. proc. civ. o 59, comma 2, della legge n. 69/2009.

Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 14 novembre 2019, n. 29623 – Pres. Napoletano, Rel. Bellè

Riferimenti normativi:

Legge, 18/06/2009, n. 69, art. 59

Cod. Proc. Civ. art. 50

Cod. Proc. Civ. art. 59

Cod. Proc. Civ. art. 353

Cod. Proc. Civ. art. 367

Cod. Proc. Civ. art. 383

Cod. Proc. Civ. art. 392

Vedi:

Cass. civ. Sez. T, sentenza 31 maggio 2017, n. 13734

Cass. civ. Sez. I, sentenza 7 ottobre 2015, n. 20105

Cass. civ. Sez. I, sentenza 7 dicembre 1968, n. 3920

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Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – Caratteri – Percorso argomentativo della pronuncia giudiziale – Esplicitazione – Necessità – Mancanza – Nullità pronuncia

In tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, che deve essere tale da evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale funzionale alla sua comprensione ed alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, ritenutane la nullità, ha cassato con rinvio la pronuncia gravata essendosi il giudice di appello limitato ad una valutazione criptica della struttura dell’atto di gravame senza dare conto delle ragioni controverse e senza palesare in modo intelligibile le ragioni del rigetto).

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29721 – Pres. Vivaldi, Rel. Sestini

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132

Cod. Proc. Civ. art. 156

Disp. att. cod. civ. art. 118

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 920

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Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Nullità della notificazione del decreto ingiuntivo – Opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi – Inammissibilità – Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. ed opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. – Ammissibilità

La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé l’inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere

dedotta mediante opposizione a precetto o all’esecuzione intrapresa

in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., restando invece attribuita alla competenza funzionale del giudice dell’opposizione al decreto – ai sensi dell’art. 645 cod. proc. civ. e, ricorrendone le condizioni, dell’art. 650 cod. proc. civ. – la cognizione di ogni questione attinente all’eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 15 novembre 2019, n. 29729 – Pres. Frasca, Rel. D’Arrigo

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 615

Cod. Proc. Civ. art. 617

Cod. Proc. Civ. art. 645

Cod. Proc. Civ. art. 650

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 4 dicembre 2014, n. 25713

Cass. civ. Sez. III, sentenza 2 aprile 2009, n. 8011

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