Rassegna Giurisprudenza Civile n. 5/2019

15 Novembre, 2019


Newsletter giuridica n. 3/2019 del 22 ottobre 2019
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

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Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 7 novembre 2019, n. 28625Contratti assicurativi – Assicurazione contro i danni – Mancato avviso o salvataggio – Inadempimento dell’assicurato 
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 7 novembre 2019, n. 28630 Avvocato – Incarico professionale – Responsabilità civile – Eccezione d’inadempimento formulata dal cliente 
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 7 novembre 2019, n. 28703 Procedimento civile – Spese giudiziali – Liquidazione – Rigetto gravame di merito – Riforma della sentenza di primo grado 
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 8 novembre 2019, n. 28875 Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Parte soccombente su una domanda o un’eccezione
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 8 novembre 2019, n. 28877  Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Produzione di nuove prove 
Corte di cassazione, Sezione I, sentenza 8 novembre 2019, n. 28877Procedimento civile – Mezzi di prova – Interrogatorio formale – Mancata risposta – Conseguenze

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Contratti assicurativi – Assicurazione contro i danni – Obbligo di avviso o salvataggio – Inadempimento dell’assicurato – Perdita dei benefici assicurativi – Consapevolezza dell’obbligo previsto dalla legge e cosciente volontà di non osservarlo – Sufficienza – Fattispecie concernente l’interpretazione di polizza assicurativa contro il rischio di insolvenza di crediti commerciali

Ai fini della perdita dei benefici assicurativi, ai sensi dell’art. 1915 cod. civ., è sufficiente la consapevolezza dell’obbligo previsto dalla suddetta norma e la cosciente volontà di non osservarlo, sicché, nel caso di assicurazione dal rischio di insolvenza di crediti commerciali, non è conforme ai canoni di corretta ermeneutica contrattuale l’interpretazione della polizza che imputi i pagamenti successivi alla scadenza del periodo assicurato ai crediti più recenti, né rilevano in contrario accordi diretti tra assicurata e debitrice società di capitale, neppure ovele quote di questa fossero sottoposte a sequestro penale.

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 7 novembre 2019, n. 28625 – Pres. Vivaldi, Rel. De Stefano

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1914

Cod. Civ. art. 1915

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 28 luglio 2014, n. 17088

Cass. civ. Sez. III, sentenza 22 giugno 2007, n. 14579

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Avvocato – Incarico professionale – Responsabilità civile – Eccezione d’inadempimento formulata dal cliente – Legittimità – Condizioni e limiti – Fattispecie in tema di assistenza legale giudiziale prestata in controversia di “malpractice” medica

L’eccezione d’inadempimento, ex art. 1460 cod. civ., può essere opposta dal cliente all’avvocato che abbia violato l’obbligo di diligenza o perizia professionale, purché tali colpose condotte siano idonee ad incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l’esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l’esercizio del potere di autotutela ove la negligenza od imperizia nell’attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la “chance” divittoria.

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 7 novembre 2019, n. 28630 – Pres. Scoditti, Rel. Porreca

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1176

Cod. Civ. art. 1218

Cod. Civ. art. 1460

Cod. Civ. art. 2230

Cod. Civ. art. 2236

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. II, sentenza 22 marzo 2017, n. 7309

Cass. civ. Sez. II, sentenza 15 dicembre 2016, n. 25894

Cass. civ. Sez. II, sentenza 5 luglio 2012, n. 11304

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Procedimento civile – Spese giudiziali – Liquidazione – Rigetto del gravame di merito – Riforma della sentenza di primo grado sulle spese – Mancanza di specifico motivo di gravame – Divieto – Sussistenza – Riforma totale o parziale della sentenza impugnata – Dovere del giudice di appello di disciplinare nuovamente le spese – Sussistenza – Fondamento – Riferimento all’esito finale della lite – Necessità

In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 7 novembre 2019, n. 28703 – Pres. Lombardo, Rel. Besso Marcheis

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

Cod. Proc. Civ. art. 92

Cod. Proc. Civ. art. 336

Cod. Civ. art. 2909

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 24 gennaio 2017, n. 1775

Cass. civ. Sez. L, sentenza 22 dicembre 2009, n. 26985

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Parte soccombente su una domanda o un’eccezione – Appello incidentale condizionato – Proposizione – Necessità – Mancata proposizione – Formazione del giudicato implicito – Fattispecie

Soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 8 novembre 2019, n. 28875 – Pres. Scaldaferri, Rel. Tricomi

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 346

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. I, sentenza 13 maggio 2016, n. 9889

Cass. civ. Sez. III, sentenza 14 marzo 2013, n. 6550

Cass. civ. Sez. Un, sentenza 24 maggio 2007, n. 12067

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Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Produzione di nuove prove da parte del creditore – Ammissibilità – Conseguenze – Insufficienze probatorie nella fase monitoria – Superamento

Con l’opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l’emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l’accertamento dell’esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 8 novembre 2019, n. 28877 – Pres. Scaldaferri, Rel. Tricomi

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 633

Cod. Proc. Civ. art. 634

Cod. Proc. Civ. art. 645

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. II, sentenza 24 maggio 2004, n. 9927

Cass. civ. Sez. I, sentenza 23 ottobre 1990, n. 10280

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Procedimento civile – Mezzi di prova – Interrogatorio formale – Mancata risposta – Conseguenze – Poteri del giudice – Individuazione

La disposizione dell’art. 232 cod. proc. civ., se è vero che non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, è pure decisamente lontana dal negare a questa una idoneità e utilizzabilità probatoria. Pure è da stimare sicuro, peraltro, che tale norma non intende assegnare al giudice di merito un potere che, in proposito, risulti sciolto da regole e di tratto sicuro. In effetti, la formula normativa per cui il giudice, in caso di mancata risposta all’interrogatorio, può ritenere come ammessi fatti dedotti, va completata e letta alla luce dell’inciso, nella disposizione subito precedente, per cui, nel contempo, deve essere valutato ogni mezzo di prova. In altri termini, la norma de qua impone al giudice di calare la mancata risposta all’interrogatorio nel contesto degli altri mezzi di prova disponibili e di compiere una valutazione complessiva degli stessi: che, dunque, tenga conto dell’uno come pure degli altri.

Corte di cassazione, Sezione I, sentenza 8 novembre 2019, n. 28877 – Pres. Didone, Rel. Dolmetta

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 116

Cod. Proc. Civ. art. 232

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9436

Cass. civ. Sez. I, sentenza 6 agosto 2014, n. 17719

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 26 aprile 2013, n. 10099 __________________________________________________________________

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