Rassegna Giurisprudenza Civile n. 3/2019 – Focus contratti bancari

25 Ottobre, 2019


Newsletter giuridica n. 3/2019 del 22 ottobre 2019
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

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Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 15 ottobre 2019, n. 26041 Condominio negli edifici – Parti comuni – Indivisibilità – Novella del 2012 – Art. 1119 c.c. – Interpretazione
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 Contratti bancari – Rapporti bancari – Interessi corrispettivi – Interessi moratori – Nozioni rispettive – Cumulo 
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 Contratti bancari – Rapporti bancari – Interessi convenzionali di mora – Normativa antiusura – Applicabilità 
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 Contratti bancari – Rapporti bancari – Interessi convenzionali di mora – Normativa antiusura – Violazione 
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 Contratti bancari – Rapporti bancari – Clausola “di salvaguardia” – Nozione – Efficacia – Contestazione 
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26287 Procedimento civile – Atti processuali – Notificazioni – Notificazione atto giudiziario – Servizio postale – Perfezionamento 
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26493 Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Vizi del processo – Rilevanza – Condizioni 
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26873 Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Incapacità di testare – Incapacità di intendere e di volere 
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26882 Procedimento civile – Impugnazioni – Appello innanzi a giudice diverso, per territorio o grado – Rimedi 

Condominio negli edifici – Parti comuni – Indivisibilità – Novella del 2012 – Nuovo testo dell’art. 1119 c.c. – Interpretazione – Criteri – Piano letterale, logico e sistematico – Divisione giudiziaria – Divisione volontaria – Presupposti rispettivi

In tema di indivisibilità delle parti comuni nel regime del condominio negli edifici, tenuto conto dell’ermeneutica letterale e sistematica in relazione anche ai lavori preparatori, l’art. 1119 cod. civ., nel nuovo testo come modificato dall’art. 4 della legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, va interpretato nel senso che “le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione”, a meno che – per la divisione giudiziaria –  “la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino” e – per la divisione volontaria – a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il “consenso di tutti i partecipanti al condominio” (quest’ultimo requisito non essendo richiesto per la divisione giudiziaria). Tale interpretazione è l’unica che consente di osservare il significato letterale del testo (pur tenendo conto della sua redazione in due fasi temporali, e con un’indubbia difficoltà quanto al significato della congiunzione “e”) e, ad un tempo, garantire la coerenza logica del sistema.

Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 15 ottobre 2019, n. 26041 – Pres. Manna, Rel. Sabato

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1119

Legge 11/12/2012, n. 220, art. 4

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Contratti bancari – Rapporti bancari – Interessi corrispettivi – Interessi moratori – Nozioni rispettive – Cumulo – Ammissibilità – Esclusione – Determinazione convenzionale del tasso degli interessi moratori sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale – Individuazione individuare tasso degli interessi moratori – Criterio

Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori

contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante ed i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati.

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 – Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1219

Cod. Civ. art. 1224

Cod. Civ. art. 1383

Cod. Civ. art. 1815

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Contratti bancari – Rapporti bancari – Interessi convenzionali di mora – Normativa antiusura – Applicabilità – Fondamento

Nei rapporti bancari, anche gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all’applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. “tasso soglia” previsto dall’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, si configura la cosiddetta usura c.d. “oggettiva” che determina la nullità della clausola ai sensi dell’art. 1815, secondo comma, cod. civ. Non è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d’Italia non prevedano l’inclusione degli interessi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il “tasso soglia”. Infatti, poiché la Banca d’Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è possibile individuare il “tasso soglia di mora” del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Tuttavia, resta fermo che, dovendosi procedere ad una valutazione unitaria del saggio di interessi concretamente applicato – senza poter più distinguere, una volta che il cliente è stato costituito in mora, la “parte” corrispettiva da quella moratoria -, al fine di stabilire la misura oltre la quale si configura l’usura oggettiva, il “tasso soglia di mora” deve essere sommato al “tasso soglia” ordinario (analogamente a quanto previsto dalla sentenza delle Sezioni unite n. 16303 del 2018, in tema di commissione di massimo scoperto).

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 – Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1419

Cod. Civ. art. 1815

Cod. Pen. art. 644

Legge 07/03/1996, n. 108 art. 2

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. III, ordinanza 30 ottobre 2018, n. 27442

Cass. civ. Sez. Un, sentenza 20 giugno 2018, n. 16303

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Contratti bancari – Rapporti bancari – Interessi convenzionali di mora – Normativa antiusura – Violazione – Effetti – Nullità della pattuizione – Rimedio della “reductio ad aequitatem” – Coesistenza – Fondamento

Per gli interessi convenzionali di mora, che hanno natura di clausola penale in quanto consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento, trovano contemporanea applicazione l’art. 1815, secondo comma, cod. civ., che prevede la nullità della pattuizione che oltrepassi il “tasso soglia” che determina la presunzione assoluta di usurarietà, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 108 del 1996, e l’art. 1384 cod. civ., secondo cui il giudice può ridurre ad equità la penale il cui ammontare sia manifestamente eccessivo. Sono infatti diversi i presupposti e gli effetti, giacché nel secondo caso la valutazione di usurarietà è rimessa all’apprezzamento del giudice (che solo in via indiretta ed eventuale può prendere a parametro di riferimento il T.E.G.M.) e, comunque, l’obbligazione di corrispondere gli interessi permane, sia pur nella minor misura ritenuta equa.

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 – Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1384

Cod. Civ. art. 1419

Cod. Civ. art. 1815

Cod. Pen. art. 644

Legge 07/03/1996, n. 108 art. 2

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Contratti bancari – Rapporti bancari – Clausola “di salvaguardia” – Nozione – Efficacia – Contestazione – Onere probatorio della banca

In tema di rapporti bancari, l’inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dall’art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto.

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26286 – Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1815

Cod. Pen. art. 644

Legge 07/03/1996, n. 108 art. 2

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. I, sentenza 22 giugno 2016, n. 12965

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Procedimento civile – Atti processuali – Notificazioni – Notificazione di atto giudiziario a mezzo del servizio postale – Perfezionamento – Produzione avviso di ricevimento dell’atto – Necessità – Temporanea assenza del destinatario o mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere il piego – Produzione avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito del plico presso l’ufficio postale – Idoneità – Ritiro del piego presso l’ufficio postale da parte del destinatario – Sanatoria vizi o incompletezza del procedimento di notificazione – Sussistenza

Ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto giudiziario a mezzo del servizio postale – ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. e degli artt. 7 e 8 della legge n. 890 del 1982 – occorre la produzione dell’avviso di ricevimento nonché, nel caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l’ufficio postale. Tuttavia, qualora il destinatario o persona da lui delegata ritirino il piego presso l’ufficio postale, tale attività implica la sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notificazione per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. Pertanto, la notificazione si ha per perfezionata a tale data (purché anteriore al decimo giorno dalla spedizione della CAD) e, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, è sufficiente l’attestazione di avvenuta consegna del plico da parte dell’agente postale, con l’indicazione della data e degli elementi identificativi del soggetto che ha provveduto al ritiro.

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26287 – Pres. Armano, Rel. D’Arrigo

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 149

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 160

Legge 20/11/1982, n. 890 art. 7

Legge 20/11/1982, n. 890 art. 8

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25552

Cass. civ. Sez. VI, sentenza 21 luglio 2014, n. 16574

Cass. civ. Sez. V, sentenza 8 novembre 2013, n. 25138

Cass. civ. Sez. VI, sentenza 4 giugno 2010, n. 13639

Cass. civ. Sez. III, sentenza 12 luglio 2005, n. 14606

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Vizi del processo – Rilevanza – Condizioni – Lesione del diritto di difesa – Portata – Fattispecie in tema di dedotta violazione delle norme che disciplinano la procedura del giudizio di appello nella fase decisionale con applicazione dell’art. 281-sexies c.p.c.

La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.

Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 17 ottobre 2019, n. 26493 – Pres. Campanile, Rel. Varrone

Riferimenti normativi:

Cost. art. 24

Cod. Proc. Civ. art. 281-sexies

Cod. Proc. Civ. art. 360

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 27 ottobre 2017, n. 25552

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Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Testamento – Incapacità di testare – A causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento – Impugnazione del testamento – Prova presuntiva – Ammissibilità – Inversione dell’onere probatorio – Sussistenza – Fondamento

In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; conseguentemente, quando l’attore in impugnazione abbia fornito la prova di una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, poiché in tal caso la normalità presunta è l’incapacità, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26873 – Pres. San Giorgio, Rel. Tedesco

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 591

Cod. Civ. art. 2697

Cod. Civ. art. 2729

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. II, sentenza 24 novembre 1980, n. 6236

Cass. civ. Sez. II, sentenza 7 luglio 1978, n. 3411

Cass. civ. Sez. II, sentenza 8 luglio 1975, n. 2666

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Appello innanzi a giudice diverso, per territorio o grado, da quello ex art. 341 c.p.c. – Rimedi – “Translatio iudicii” – Ammissibilità – Fondamento

L’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 cod. proc. civ. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo il giudice adito pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione anziché dichiararsi incompetente a conoscerla, indicando il giudice competente ed eventualmente fissando il termine perentorio per la riassunzione del giudizio dinanzi al predetto giudice, ferma restando – in caso di omessa fissazione di detto termine perentorio – l’operatività del termine generale trimestrale di cui all’art. 50, comma 1, cod. proc. civ.).

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26882 – Pres. Lombardo, Rel. Oliva

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 50

Cod. Proc. Civ. art. 341

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 3 aprile 2018, n. 8155

Cass. civ. Sez. Un, sentenza 14 settembre 2016, n. 18121

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