Rassegna Giurisprudenza Civile n. 10/2019

13 Dicembre, 2019


Newsletter giuridica n. 3/2019 del 22 ottobre 2019
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

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Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32023 Procedimento civile – Processo di esecuzione – Misure di coercizione indiretta – Proposizione in separato giudizio 
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32109 Contratti – Transazione – Transazione novativa – Patto di risolubilità – Cessazione materia del contendere
Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza int. 11 dicembre 2019, n. 32371 Procedimento civile – Notificazione mediante consegna al portiere – Invio della raccomandata al destinatario – Omissione
Corte di cassazione, Sezione I, sentenza 11 dicembre 2019, n. 32405 Procedimento civile – Sentenza – Inesistenza o nullità – Rimedi esperibili – Rinnovabilità 
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32483 Procedimento civile – Spese giudiziali – Liquidazione – Spese per attività stragiudiziale – Liquidazione
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32487Procedimento civile – Impugnazioni – Appello – Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado – Rimedi
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 12 dicembre 2019, n. 32502 Procedimento civile – Pluralità di parti – Litisconsorzio c.c. processuale – Unitarietà del termine per l’impugnazione
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797 Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Omesso rituale espletamento – Poteri del giudice di appello

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Procedimento civile – Processo di esecuzione – Misure di coercizione indiretta – Domanda di condanna all’astreinte ex art.614-bis cod. proc. civ. – Proposizione in separato giudizio – Ammissibilità – Condizioni

L’art.614-bis cod. proc. civ., inserito dall’art. 49, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e poi sostituito dall’art. 13 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132, in tema di coercizione indiretta, ha previsto che con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissi, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del

provvedimento. Tanto premesso, la legge non esclude in modo univoco la proposizione in separato giudizio della domanda di condanna all’astreinte ex art.614-bis cod. proc. civ., in un’ottica di progressivo rafforzamento della tutela di tali categorie di creditori. Infatti, se è vero che la norma in questione prevede esplicitamente che la pronuncia di fissazione delle misure indirette di coercizione avvenga con il provvedimento di condanna, nulla esclude che il creditore possa introdurre in un secondo tempo ed in separato giudizio tale richiesta di emanazione della misura di coercizione indiretta, in esplicazione del principio dispositivo, a  patto di giustificare adeguatamente la separata proposizione delle richieste e la conseguente frammentazione dell’istanza di tutela, evitando una eventuale contestazione di “abuso del processo” e spiegando la propria condotta in una prospettiva di progressiva e bilanciata reazione all’avversario inadempimento.

Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32023 – Pres. De Chiara, Rel. Scotti

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 614-bis

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. I, sentenza 23 settembre 2011, n. 19454

Cass. civ. Sez. L, sentenza 5 settembre 2014, n. 18779

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Contratti – Transazione – Transazione novativa – Stipulazione tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio – Patto di risolubilità – Effetti – Cessazione della materia del contendere – Configurabilità – Esclusione – Fondamento

La transazione novativa stipulata tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio non determina la cessazione della materia del contendere qualora contenga l’espressa pattuizione del diritto delle parti alla risoluzione per inadempimento della transazione medesima, giacché questa pattuizione, secondo l’inciso finale dell’art. 1976 cod. civ., impedisce l’estinzione immediata del rapporto originario e lo tiene in stato di quiescenza sino all’effettivo adempimento della transazione novativa; solo l’adempimento della transazione determina l’effettiva estinzione del rapporto originario, mentre la risoluzione della stessa per inadempimento comporta la reviviscenza del medesimo rapporto.

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32109 – Pres. Lombardo, Rel. Carbone

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1976

Cod. Proc. Civ. art. 100

Cod. Proc. Civ. art. 306

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. II, sentenza 17 febbraio 2017, n. 4257

Cass. civ. Sez. III, sentenza 10 febbraio 2003, n. 1950

Cass. civ. Sez. III, sentenza 9 novembre 1969, n. 2974

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Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio – Notificazione mediante consegna al portiere – Invio della raccomandata al destinatario – Omissione – Conseguenze

Nella notificazione eseguita ex art. 139, comma 3, cod. proc. civ., l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 della medesima disposizione costituisce un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario.

Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza int. 11 dicembre 2019, n. 32371 – Pres. De Chiara, Rel. Ferro

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 139

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 160

Cod. Proc. Civ. art. 291

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. Un, ordinanza int. 31 luglio 2017, n. 18992

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Procedimento civile – Sentenza – Inesistenza o nullità – Sentenza emessa nei confronti delle parti del processo ma con motivazione e dispositivo relativi ad altri soggetti e diversa causa – Insanabile nullità equiparabile all’inesistenza – Fondamento – Rimedi esperibili – Rinnovabilità – Possibilità

La cd. inesistenza giuridica o nullità radicale di un provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio, emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti, in quanto non coperta dal giudicato formale, può essere fatta valere anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con un’autonoma azione di accertamento, con la conseguenza che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente può procedere alla sua rinnovazione, senza sanarla, e dunque emanando un atto valido.

Corte di cassazione, Sezione I, sentenza 11 dicembre 2019, n. 32405 – Pres. De Chiara, Rel. Federico

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2909

Cod. Proc. Civ. art. 132

Cod. Proc. Civ. art. 133

Cod. Proc. Civ. art. 161

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. I, sentenza 19 giugno 2019, n. 16497

Cass. civ. Sez. L, sentenza 17 marzo 2014, n. 6162

Cass. civ. Sez. I, sentenza 29 dicembre 2011, n. 30067

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Procedimento civile – Spese giudiziali – Liquidazione – Spese per attività stragiudiziale – Natura – Danno emergente – Liquidazione in favore del danneggiato – Presupposti – Individuazione

Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa. L’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domandaallegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il motivo di ricorso, ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale il giudice d’appello aveva ritenuto non rimborsabili le spese di patrocinio stragiudiziale rilevando che l’attività svolta dalla società infortunistica incaricata dal ricorrente era stata superflua, ovvero non funzionale ad evitare il giudizio né a risolvere un problema tecnico di una qualche complessità).

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32483 – Pres. Amendola, Rel. Gianniti

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 1223

Cod. Civ. art. 1226

Cod. Proc. Civ. art. 91

Cod. Proc. Civ. art. 92

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. Un, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990

Cass. civ. Sez. III, sentenza 13 aprile 2017, n. 9548

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Domande ed eccezioni nuove – Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado – Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. – Rispettivi ambiti – Individuazione

In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, cod. proc. civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2, cod. proc. civ.

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32487 – Pres. Vivaldi, Rel. Di Florio

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 329

Cod. Proc. Civ. art. 342

Cod. Proc. Civ. art. 345

Cod. Proc. Civ. art. 346

Cod. Proc. Civ. art. 363

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. L, sentenza 28 agosto 2018, n. 21264

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 19 ottobre 2017, n. 24658

Cass. civ. Sez. Un, sentenza 12 maggio 2017, n. 11799

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Procedimento civile – Parti – Pluralità di parti – Litisconsorzio necessario o processuale – Principio della unitarietà del termine per l’impugnazione – Applicabilità – Conseguenze – Notifica della sentenza ad istanza di una sola parte – Decorrenza del termine breve anche nei confronti di tutte le altre parti – Sussistenza

Nel caso di proposizione, sulla base di un unico fatto generatore dell’illecito, di domanda giudiziale nei confronti di due distinti convenuti, sorge una ipotesi di litisconsorzio “unitario o quasi necessario” a cui è applicabile la regola propria delle cause “inscindibili” sull’unitarietà del termine di proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti, segna, nei confronti suoi e della destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti.

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 12 dicembre 2019, n. 32502 – Pres. Travaglino, Rel. Gianniti

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 102

Cod. Proc. Civ. art. 326

Cod. Proc. Civ. art. 327

Cod. Proc. Civ. art. 331

Cod. Proc. Civ. art. 332

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. III, ordinanza 7 giugno 2018, n. 14722

Cass. civ. Sez. L, sentenza 20 gennaio 2016, n. 986

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Procedimento civile – Mediazione obbligatoria – Omesso rituale espletamento del procedimento di mediazione – Mancato rilievo officioso o su eccezione di parte in primo grado – Giudizio di appello – Declaratoria di improcedibilità della domanda – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Principio espresso in controversia in materia locatizia

In tema di mediazione obbligatoria, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo officioso ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. è precluso al giudice di appello rilevare l’improcedibilità della domanda per omesso rituale espletamento della procedura di mediazione. Nello stadio d’appello, infatti, è prevista solo una facoltà del giudice di creare la condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito, muovendo dall’assunto che al giudice di appello non può ritenersi precluso rilevare la nullità della sentenza per il difetto di rituale mediazione non rilevato dal giudice di primo grado, aveva di conseguenza dichiarato l’improcedibilità della domanda in quanto il ricorrente aveva omesso ingiustificatamente di partecipare personalmente alla procedura di mediazione in violazione dell’art. 8 del citato decreto).

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 13 dicembre 2019, n. 32797 – Pres. Vivaldi, Rel. Scoditti

Riferimenti giurisprudenziali:    

Decreto Legisl.04/03/2010, n. 28 art. 5

Decreto Legisl.04/03/2010, n. 28 art. 8

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 13 novembre 2018, n. 29017

Cass. civ. Sez. III, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27433

Cass. civ. Sez. III, ordinanza 13 aprile 2017, n. 9557

Cass. civ. Sez. III, sentenza 2 febbraio 2017, n. 2703

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