Procura speciale notarile in mediazione: Corte di cassazione

2 Aprile, 2019

Procura speciale notarile in mediazione: Sentenza 8473 della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza del 27 marzo 2019, n. 8473, si è pronunciata sulla vexata quaestio della obbligatorietà della presenza personale delle parti in mediazione, nonché sulla questione che individua il momento in cui può dirsi assolta la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010. Da oggi, quindi, chi sostituisce la parte in mediazione dovrà produrre unicamente una procura speciale notarile che riporti “lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.

Procura speciale notarile in mediazione: insufficiente la semplice procura all’avvocato in mediazione

La giurisprudenza di merito (Tribunali di Vasto, Firenze ed altri) si era espressa escludendo la possibilità che l’avvocato potesse sostituirsi al cliente, affermando la obbligatorietà della presenza personale delle parti in mediazione, ritenendo, come peraltro riporta testualmente anche la sentenza in esame, che “il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l’acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali”.

Procura speciale notarile in mediazione: le parti possono farsi sostituire dai difensori

Con la citata sentenza, tuttavia, la Suprema Corte ribalta detto orientamento e ritiene che nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte possa anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente anche nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché dotato di apposita procura speciale sostanziale.
La procura, infatti, deve riportare lo specifico oggetto della mediazione e conferire ad un rappresentante a conoscenza dei fatti il potere di disporre espressamente dei diritti sostanziali che sono oggetto della mediazione. Tale procura, continua la S.C., non può essere autenticata dallo stesso avvocato “perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione, non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.La procura speciale notarile, a fronte delle considerazioni della cassazione e della Corte d’Appello di Trieste (sentenza n. 2010/2017) dovrà riportare “lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”. Sta ora a tutti gli organismi di mediazione civile rispettare e far osservare rigorosamente tale nuova disposizione.

Il commento completo a cura di Giovanni Giangreco Marotta, Presidente di ASS.I.O.M., è visibile sul sito di Diritto24

Il format della procura speciale è disponibile sul sito di ASS.I.O.M. nella sezione Attività e Documenti.

Condividi questo articolo su:

Form

Mettiti in contatto con noi

Contatti

Via Santamaura, 46 00192 – Roma

Tel. 06.47.41.96.7

segreteria@primaveraforense.it

Si informa la gentile Clientela che dal 15/11/2023 sono operative le nuove tariffe stabilite dal D.M. n. 150/2023

×

Ciao!

Clicca sul contatto riportato qui sotto per chattare su WhatsApp o invia una mail a amministrazione@primaveraforense.it

× Come ti posso aiutare?