Osservatorio Giurisprudenza Civile n. 02/2019

22 Ottobre, 2019

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Tribunale civile di Roma, ordinanza 14 febbraio 2019Procedimento civile – Procedimento di mediazione obbligatoria – Mediazione demandata dal giudice – Principio di effettività 
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 1° ottobre 2019, n. 24512 Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di libera valutazione delle prove 
Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 2 ottobre 2019, n. 24597 Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Domande ed eccezioni nuove – Obbligazioni solidali 
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 Edilizia e urbanistica – Diritti reali – Comunione – Art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985 – Costruzioni abusive 
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 Edilizia e urbanistica – Successioni ereditarie – Divisione – Art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985 – Costruzioni abusive 
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 Edilizia e urbanistica – Diritti reali – Successioni ereditarie Comunione – Divisione – Fabbricato abusivo 
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 Edilizia e urbanistica – Successione ereditaria – Divisione – Asse ereditario – Presenza di edifici abusivi 
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 Edilizia e urbanistica – Diritti reali – Comunione – Ordinaria ed ereditaria – Esecuzioni – Espropriazione di beni indivisi
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 8 ottobre 2019, n. 25045Procedimento civile – Estinzione del giudizio – Rinunzia agli atti del giudizio – Difensore privo di procura speciale – Poteri
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 9 ottobre 2019, n. 25332Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Atto di citazione in appello – Nullità – Vizio della “vocatio in ius”  
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25411  Procedimento civile – Impugnazioni – Procedimenti cautelari – Provvedimento emesso in sede di reclamo – Processo esecutivo
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25423 Procedimento civile – Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Giudizio di legittimità – Intervento 
Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25477 Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione al procuratore costituito – Collega di studio 

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione demandata dal giudice – Principio di effettività – Applicabilità – Violazione – Conseguenze – Fattispecie in tema di responsabilità medico-sanitaria

Nel procedimento di mediazione demandata dal giudice, è richiesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 28 del 2010, l’effettiva partecipazione, per tale intendendo che le parti non si fermino alla sessione informativa e che, unitamente agli avvocati difensori, siano presenti le parti personalmente, con l’ulteriore precisazione che la mancata partecipazione, al pari dell’irrituale partecipazione senza giustificato motivo al procedimento, oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Tribunale civile di Roma, ordinanza 14 febbraio 2019 – Giudice Verusio

Riferimenti normativi:  
Decreto Legisl. 04/03/2010, num. 28 art. 5
Decreto Legisl. 04/03/2010, num. 28 art. 8

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Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di libera valutazione delle prove – Violazione art. 116 c.p.c. – Giudizio di cassazione – Configurabilità – Condizioni

La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., può dirsi sussistente, e costituire valido motivo di ricorso per cassazione, solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva, oppure, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l’atto pubblico. Per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l’omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di per sé violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., e quindi un error in procedendo, ma soltanto — a tutto concedere — un error in iudicando.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 1° ottobre 2019, n. 24512 – Pres. Frasca, Rel. Rossetti

Riferimenti normativi:  
Cod. Proc. Civ. art. 116
Cod. Proc. Civ. art. 360

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 5 agosto 2016, n. 16598
Cass. civ. Sez. III, sentenza 10 giugno 2016, n. 11892

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Domande ed eccezioni nuove – Obbligazioni solidali – Domanda di condanna in via solidale dei condebitori convenuti introdotta dal creditore – Grado di appello – Modifica domanda originaria in diversa domanda volta ad ottenere la condanna dei condebitori medesimi pro quota – Ammissibilità – Fondamento

Una volta domandato l’adempimento solidale e per la totalità, il creditore ben può, in appello, domandare la condanna dei convenuti pro quota. Infatti, come, sul piano sostanziale, è ammessa la rinuncia alla solidarietà da parte del creditore (art. 1311 cod. civ.), essendo il vincolo solidale stabilito nell’esclusivo interesse di quel soggetto, così, sul piano processuale, deve ritenersi consentito che il creditore medesimo contenga la propria domanda, inizialmente diretta alla condanna solidale dei condebitori, nei limiti della quota di spettanza di ciascuno di essi. In tal modo, il creditore delimita solo, sul piano quantitativo, il petitum fatto valere nei confronti dei singoli condebitori: petitum che resta, nel complesso, immutato. Sempre che non venga immutato il titolo della domanda, e cioè la sua causa petendi, la stessa rimodulazione della pretesa è poi attuabile non solo nel caso in cui il vincolo solidale effettivamente sussista (ed in cui, quindi, tale variazione costituisca proiezione, sul piano del giudizio, della facoltà di rinuncia alla solidarietà attribuita al creditore), ma anche quando il vincolo stesso sia mancante, e cioè ove non si configuri in jure alcuna solidarietà. In altri termini, quando la pretesa, inizialmente fatta valere verso più soggetti che si reputano, a torto, obbligati in solido, viene riproposta verso gli stessi debitori, ma pro quota, sulla base del medesimo titolo, non viene spiegata una diversa domanda, ma è solo postulata una differente regola di esecuzione delle prestazioni nascenti dalla stessa obbligazione. Il creditore, pertanto, ben può modificare la domanda originaria di condanna in via solidale dei convenuti in una domanda che, sulla base del medesimo fatto costitutivo, è preordinata a ottenere la condanna dei medesimi pro quota.

Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 2 ottobre 2019, n. 24597 – Pres. Valitutti, Rel. Falabella

Riferimenti normativi:  

Cod. Civ. art. 1292
Cod. Civ. art. 1311
Cod. Proc. Civ. art. 99
Cod. Proc. Civ. art. 100
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 427

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 5 maggio 2004, n. 8520

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Edilizia e urbanistica – Diritti reali – Comunione – Art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985 – Costruzioni abusive – Sanzione di nullità – Ambito di applicazione – Atti di scioglimento della comunione ordinaria aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti – Applicabilità

Gli atti di scioglimento delle comunioni relativi ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall’art. 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della legge n. 47 del 1985 dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita copia della domanda di sanatoria corredata dalla prova del versamento delle prime due rate di oblazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell’opera è stata iniziata in data anteriore al 10 settembre 1967.

Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 – Pres. Mammone, Rel. Lombardo

Riferimenti normativi:  

Legge 28/02/1985, n. 47, art. 17
Legge 28/02/1985, n. 47, art. 40
D.P.R. 06/06/2001, n. 380, art. 46
D.P.R. 06/06/2001, n. 380, art. 136
Cod. Civ. art. 1100
Cod. Civ. art. 1111
Cod. Civ. art. 1418

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 22 marzo 2019, n. 8230
Cass. civ. Sez. II, ordinanza int. 16 ottobre 2018, n. 25836
Cass. civ. Sez. II, sentenza 13 luglio 2005, n. 14764

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Edilizia e urbanistica – Successioni ereditarie – Divisione – Art. 40, comma 2, legge n. 47 del 1985 – Costruzioni abusive – Sanzione di nullità – Ambito di applicazione – Atti di scioglimento della comunione ereditaria aventi ad oggetto edifici abusivi o loro parti – Applicabilità

Gli atti di scioglimento della comunione ereditaria sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità, prevista dall’art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 17 della legge 28 febbraio 1985, n. 47) e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti dai quali non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.

Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 – Pres. Mammone, Rel. Lombardo

Riferimenti normativi:  
Legge 28/02/1985, n. 47, art. 17
Legge 28/02/1985, n. 47, art. 40
D.P.R. 06/06/2001, n. 380, art. 46
D.P.R. 06/06/2001, n. 380, art. 136
Cod. Civ. art. 713
Cod. Civ. art. 715
Cod. Civ. art. 717
Cod. Civ. art. 727
Cod. Civ. art. 734
Cod. Civ. art. 757
Cod. Civ. art. 1100
Cod. Civ. art. 1111
Cod. Civ. art. 1116
Cod. Civ. art. 1350

Riferimenti giurisprudenziali:    
Vedi:
Cass. civ. Sez. II, ordinanza int. 16 ottobre 2018, n. 25836
Cass. civ. Sez. II, sentenza 1° febbraio 2010, n. 2313
Cass. civ. Sez. II, sentenza 28 novembre 2001, n. 15133

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Edilizia e urbanistica – Diritti reali – Successioni ereditarie Comunione – Divisione – Domanda di scioglimento di una comunione ordinaria o ereditaria – Fabbricato abusivo – Pronuncia relativa – Condizioni – Regolarità edilizia dell’edificio – Necessità – Fondamento

Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall’art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell’azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della “possibilità giuridica”, e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell’edificio ed il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 – Pres. Mammone, Rel. Lombardo

Riferimenti normativi:  
Legge 28/02/1985, n. 47, art. 17
Legge 28/02/1985, n. 47, art. 40
D.P.R. 06/06/2001, n. 380, art. 46
D.P.R. 06/06/2001, n. 380, art. 136
Cod. Civ. art. 713
Cod. Civ. art. 1111

Riferimenti giurisprudenziali:    
Vedi:
Cass. civ. Sez. II, ordinanza int. 16 ottobre 2018, n. 25836
Cass. civ. Sez. II, sentenza 17 gennaio 2003, n. 630
Cass. civ. Sez. II, sentenza 28 novembre 2001, n. 15133

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Edilizia e urbanistica – Successione ereditaria – Divisione – Asse ereditario – Presenza di edifici abusivi – Diritto del coerede di chiedere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari – Sussistenza – Consenso degli altri condividenti – Necessità – Esclusione

Allorquando tra i beni costituenti l’asse ereditario vi siano edifici abusivi, ogni coerede ha diritto, ai sensi all’art. 713, primo comma, cod. civ., di chiedere ed ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria per l’intero complesso degli altri beni ereditari, con la sola esclusione degli edifici abusivi, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.

Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 – Pres. Mammone, Rel. Lombardo

Riferimenti normativi:  
Legge 28/02/1985, n. 47, art. 17
Legge 28/02/1985, n. 47, art. 40
D.P.R. 06/06/2001, n. 380, art. 46
D.P.R. 06/06/2001, n. 380, art. 136
Cod. Civ. art. 713
Cod. Civ. art. 720
Cod. Civ. art. 722
Cod. Civ. art. 762
Cod. Civ. art. 1111
Cod. Civ. art. 1112

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:
Cass. civ. Sez. II, ordinanza int. 16 ottobre 2018, n. 25836
Cass. civ. Sez. II, sentenza 8 aprile 2016, n. 6931
Cass. civ. Sez. II, sentenza 24 marzo 2016, n. 5869
Cass. civ. Sez. II, sentenza 12 gennaio 2011, n. 573
Cass. civ. Sez. II, sentenza 3 settembre 1997, n. 8448
Cass. civ. Sez. II, sentenza 29 novembre 1994, n. 10220
Cass. civ. Sez. II, sentenza 9 febbraio 1980, n. 905
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 16 marzo 1978, n. 1323
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 24 marzo 1977, n. 1145

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Edilizia e urbanistica – Diritti reali – Comunione – Ordinaria ed ereditaria – Esecuzioni – Espropriazione di beni indivisi – Fallimento e altre procedure concorsuali – Scioglimento della comunione – Edificio abusivo – Sanzione di nullità – Applicabilità – Esclusione

In forza delle disposizioni eccettuative di cui all’art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 ed all’art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessaria nell’ambito dell’espropriazione di beni indivisi (divisione c.d. “endoesecutiva” o nell’ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione c.d. “endoconcorsuale”) è sottratta alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall’art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall’art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 7 ottobre 2019, n. 25021 – Pres. Mammone, Rel. Lombardo

Riferimenti normativi:  

Legge 28/02/1985, n. 47, art. 40
D.P.R. 06/06/2001, n. 380, art. 46
Cod. Proc. Civ. art. 599
Cod. Proc. Civ. art. 600
Cod. Proc. Civ. art. 784
Disp. att. cod. proc. civ. art. 181

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:
Cass. civ. Sez. II, ordinanza int. 16 ottobre 2018, n. 25836
Cass. civ. Sez. II, sentenza 20 agosto 2018, n. 20817
Cass. civ. Sez. III, sentenza 18 aprile 2012, n. 6072

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Procedimento civile – Estinzione del giudizio – Rinunzia agli atti del giudizio – Difensore della parte costituita in giudizio privo di procura speciale – Poteri – Modifica della domanda – Sussistenza – Rinuncia alla domanda – Esclusione – Rilevabilità del vizio nei successivi gradi di giudizio – Configurabilità

Il difensore della parte costituita in giudizio, senza essere munito di procura speciale ai sensi dell’art. 306, comma 2, cod. proc. civ. può modificare la domanda in sede di precisazione delle conclusioni ma non può rinunciare validamente agli atti del giudizio. Qualora il difensore, non munito di procura speciale, rinunzi alla domanda o ad un capo di essa, la rinunzia non è validamente effettuata ed il vizio che si determina qualora il giudice rigetti la domanda, o il detto capo, può essere rilevato, ove sia adeguatamente prospettato e riproposto, nei successivi gradi di giudizio.

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 8 ottobre 2019, n. 25045 – Pres. Vivaldi, Rel. Valle

Riferimenti normativi:  
Cod. Proc. Civ. art. 84
Cod. Proc. Civ. art. 183
Cod. Proc. Civ. art. 306

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 30 maggio 2014, n. 12135
Cass. civ. Sez. III, sentenza 17 marzo 2006, n. 5905
Cass. civ. Sez. III, sentenza 4 febbraio 2002, n. 1439
Cass. civ. Sez. II, sentenza 2 giugno 1999, n. 5394

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Atto di citazione in appello – Nullità – Per vizio della “vocatio in ius” – Mancata declaratoria giudiziale o sanatoria con rinnovazione dell’atto – Ricorso straordinario per cassazione – Contro il provvedimento interlocutorio di diniego della richiesta di rimessione in termini – Rigetto – Successivo atto di rinnovazione dell’originaria citazione in appello – Riassunzione del giudizio – Idoneità – Condizioni

La nullità dell’atto di citazione in appello, per vizio della “vocatio in ius”, che non sia stata né dichiarata dal giudice (per non essere stata tenuta alcuna udienza davanti a lui) né sanata dalla parte appellante mediante la spontanea rinnovazione dell’atto, non è rinnovabile dopo che la predetta parte abbia esperito infruttuosamente il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento interlocutorio col quale il giudice d’appello le abbia negato la richiesta di rimessione in termini, essendo venuta meno, per l’avvenuta progressione processuale, la stessa utilità giuridica della rinnovazione; ne consegue che ove la parte appellante, dopo la predetta fase di cassazione, provveda ciò non di meno a notificare all’appellato un atto di rinnovazione dell’originaria citazione in appello, tale atto, benché inidoneo a provocare ora per allora la sanatoria della prima citazione, è tuttavia idoneo, ai sensi dell’art. 159, ultimo comma, cod. proc. civ. a produrre il diverso effetto della riassunzione del giudizio, ove abbia i requisiti di cui all’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., con efficacia conservativa dell’appello proposto.

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 9 ottobre 2019, n. 25332 – Pres. Manna, Rel. Casadonte

Riferimenti normativi:

Cost. art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 159
Cod. Proc. Civ. art. 162
Cod. Proc. Civ. art. 164
Cod. Proc. Civ. art. 168
Cod. Proc. Civ. art. 359
Disp. att. cod. proc. civ. art. 125

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 1° ottobre 2018, n. 23667
Cass. civ. Sez. III, ordinanza 16 ottobre 2009, n. 22024
Cass. civ. Sez. I, sentenza 21 marzo 2000, n. 2397

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Procedimento civile – Impugnazioni – Procedimenti cautelari – Provvedimento emesso in sede di reclamo – In tema di sospensione del processo esecutivo – Impugnazione – Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. – Inammissibilità – Fondamento

Il provvedimento emesso in sede di reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies cod. proc. civ., anche quando il provvedimento reclamato sia in tema di sospensione del processo esecutivo ex art. 624 cod. proc. civ., non è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., trattandosi di un provvedimento privo del carattere di decisorietà. Non depone in senso contrario neppure la circostanza che, nel caso di provvedimento di contenuto sospensivo, l’omessa introduzione del giudizio di merito produce l’effetto dell’estinzione anticipata del pignoramento, ai sensi dell’art. 624, terzo comma, cod. proc. civ. Infatti, le parti sono sempre nella facoltà di introdurre il giudizio di merito e l’eventuale estinzione del processo esecutivo sospeso non dipende, dunque, dal carattere decisorio del provvedimento collegiale, bensì dall’acquiescenza allo stesso prestata.

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25411 – Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo

Riferimenti normativi:

Cost. art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 624
Cod. Proc. Civ. art. 669-terdecies

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:
Cass. civ. Sez. III, ordinanza 20 aprile 2018, n. 9830
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 22 novembre 2016, n. 23763

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Procedimento civile – Impugnazioni – Ricorso per cassazione – Giudizio di legittimità – Intervento di soggetti non parti nei precedenti procedimenti – Inammissibilità – Limiti – Successore a titolo particolare – Ammissibilità – Condizioni e fondamento

È inammissibile l’intervento nel giudizio di legittimità di soggetti che non furono parti nei precedenti procedimenti, attesa la mancanza di una espressa previsione normativa riferita al giudizio di legittimità e per la peculiarità di tale ultimo procedimento. La legittimità di una limitazione di tale mezzo di tutela giurisdizionale discende dalla particolare natura strutturale e funzionale del giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, con l’eccezione generale dell’ipotesi di successione ex art. 111 cod. proc. civ. nella quale è consentito intervenire anche nel giudizio di legittimità, ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa.

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25423 – Pres. Amendola, Rel. Positano

Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 105
Cod. Proc. Civ. art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 360

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:
Cass. civ. Sez. V, sentenza 27 dicembre 2018, n. 33444
Cass. civ. Sez. I, sentenza 7 giugno 2016, n. 11638

Vedi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 23 marzo 2017, n. 7467
Cass. civ. Sez. I, sentenza 11 settembre 2015, n. 17974
Cass. civ. Sez. III, sentenza 11 maggio 2010, n. 11375
Cass. civ. Sez. L, sentenza 16 marzo 2009, n. 6348

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Procedimento civile – Notificazioni – Notificazione al procuratore costituito – Consegna di copia dell’atto al collega di studio – Validità – Fondamento

Ai fini della validità della notifica eseguita, a norma del secondo comma dell’art. 139 cod. proc. civ., mediante consegna di copia a persona addetta alla casa o all’ufficio del destinatario, non è richiesta la sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il consegnatario dell’atto notificando ed il destinatario della notifica, ma è necessaria e sufficiente una tale situazione di comunanza di rapporti tra destinatario e consegnatario da far presumere che l’atto ricevuto dal secondo venga portato a conoscenza del primo. Pertanto, è da considerare “addetto all’ufficio”, ed incluso tra le persone cui la copia dell’atto può essere validamente consegnata ai sensi della disposizione citata, colui che si qualifichi “collega di studio” dell’avvocato destinatario dell’atto, in quanto la natura del rapporto stabilmente intercorrente fra detti soggetti fa presumere che il consegnatario, essendo stato rinvenuto nello studio comune al destinatario ed avendo accettato di ricevere la copia dell’atto, provvederà ad effettuare la consegna al destinatario medesimo.

Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 10 ottobre 2019, n. 25477 – Pres. Didone, Rel. Amatore

Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 139

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 14 luglio 2005, n. 14792
Cass. civ. Sez. II, sentenza 28 gennaio 2003, n. 1219
Cass. civ. Sez. I, sentenza 21 dicembre 1995, n. 13031

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