Osservatorio Giurisprudenza Civile n. 01/2019

11 Ottobre, 2019

Newsletter giuridica n. 1/2019 dell’11 ottobre 2019
a cura del Centro Studi di Primavera Forense


Indice

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Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 13 settembre 2019, n. 22903 Procedimento civile – Arbitrato – Statuto sociale – Clausola compromissoria
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 13 settembre 2019, n. 22951 Procedimento civile – Spese giudiziali – Responsabilità aggravata 
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 16 settembre 2019, n. 23003Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione -Tentativo obbligatorio di mediazione
Corte di cassazione, Sezione II, 19 settembre 2019, n. 23421 Successioni – Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Testamento
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 24 settembre 2019, n. 23638 Procedimento civile – Parti – Pluralità di parti – Litisconsorzio – Azione revocatoria 
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 24 settembre 2019, n. 23940 Condominio negli edifici – Azioni giudiziarie – Rappresentanza giudiziale del condominio 
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 26 settembre 2019, n. 23976 Procedimento civile – Procedimenti cautelari – Procedimenti di istruzione preventiva 
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 30 settembre 2019, n. 24214 Associazioni e fondazioni – Organi – Legale rappresentante – “Perpetuatio” poteri 
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 30 settembre 2019, n. 24224 Procedimento civile – Processo di esecuzione – Opposizioni – Opposizione agli atti esecutivi 
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 30 settembre 2019, n. 24378 Procedimento civile – Parti e difensori – Spese giudiziali – Patrocinio a spese dello Stato
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 1° ottobre 2019, n. 24512 Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di libera valutazione delle prove 

Procedimento civile – Arbitrato – Statuto sociale – Clausola compromissoria – Ambito di applicazione – Controversia tra soci uniti in matrimonio – Domanda che trova la sua “causa petendi” non nel contratto sociale ma in diverso rapporto costituito dalla intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali – Competenza del collegio arbitrale – Esclusione – Competenza autorità giudiziaria – Sussistenza

In tema di arbitrato, a fronte di una clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale di una società di capitali che prevede il deferimento al giudizio di un collegio arbitrale di tutte “le controversie insorte tra la società ed i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, relativamente al contratto sociale, purché abbiano ad oggetto diritti disponibili e purché per esse non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero”, esula dalla predetta competenza arbitrale la controversia che, pur vertendo tra due soci – legati anche da un rapporto coniugale entrato in crisi – non riguardi il rapporto sociale, ma solo quello interno tra fiduciante e fiduciario, che costituisce il titolo della domanda introdotta ed al quale si riferiscono i provvedimenti invocati. Rispetto a tale rapporto d’intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, infatti, quello sociale si configura come un mero presupposto, estraneo alla materia del contendere, e, quindi, inidoneo a giustificare la riconduzione della lite alla competenza degli arbitri.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 13 settembre 2019, n. 22903 – Pres. Scaldaferri, Rel. Mercolino

Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 42
Cod. Proc. Civ. art. 806
Cod. Proc. Civ. art. 808

Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 17 gennaio 2017, n. 941
Cass. civ. Sez. I, sentenza 7 febbraio 2006, n. 2598
Cass. civ. Sez. I, sentenza 11 aprile 2001, n. 5371

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Procedimento civile – Spese giudiziali – Responsabilità aggravata – Rigetto in appello della domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla parte soccombente in primo grado e vittoriosa nel merito in secondo grado – Parziale e reciproca soccombenza sia in primo che in secondo grado – Insussistenza – Conseguenze in tema di spese processuali

In tema di responsabilità aggravata, il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ.

Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 13 settembre 2019, n. 22951 – Pres. Giusti, Rel. Grasso

Riferimenti normativi:  
Cod. Proc. Civ. art. 92
Cod. Proc. Civ. art. 96

Riferimenti giurisprudenziali:    
Conformi:
Cass. civ. Sez. VI, sentenza 12 aprile 2017, n. 9532
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11792

Difforme:
Cass. civ. Sez. VI, sentenza 14 ottobre 2016, n. 20838

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Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione – Individuazione della parte gravata – Attore in opposizione – Fondamento

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre. Infatti, la peculiarità del procedimento monitorio, consente di collegare la procedibilità dell’azione alla formale introduzione del giudizio di merito, mediante la notifica dell’atto di opposizione piuttosto che alla introduzione della lite mediante la notifica del ricorso e del provvedimento monitorio: soluzione questa che da un lato, appare funzionale alla logica deflattiva del processo cui tende il meccanismo conciliativo, e dall’altro, risponde alla peculiare struttura del procedimento monitorio che, nella fase sommaria, volta a conseguire agevolmente una definizione della lite senza giudizio di merito, non richiede l’instaurazione di un contraddittorio, invece previsto dalla procedura conciliativa che, pertanto, se applicata “anticipatamente” al momento della proposizione del ricorso monitorio ai sensi dell’art. 633 cod. proc. civ. priverebbe di utilità tale fase.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 16 settembre 2019, n. 23003 – Pres. Scaldaferri, Rel. Nazzicone

Riferimenti normativi:  

Cod. Proc. Civ. art. 645

Cod. Proc. Civ. art. 653

Decreto Legisl.04/03/2010, num. 28 art. 5

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24629

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, ordinanza interlocutoria 12 luglio 2019, n. 18741

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Successioni – Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Testamento – Interpretazione. Criteri – Attribuzione alle parole del testatore di un significato diverso da quello tecnico e letterale – Ammissibilità – Condizioni

L’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 cod. civ. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del “de cuius”.

Corte di cassazione, Sezione II, 19 settembre 2019, n. 23421 – Pres. Lombardo, Rel. Lombardo

Riferimenti normativi:  

Cod. Civ. art. 587

Cod. Civ. art. 1362

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. II, sentenza 28 dicembre 1993, n. 12861

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Procedimento civile – Parti – Pluralità di parti – Litisconsorzio – Azione revocatoria – Di costituzione di fondo patrimoniale – Stipula da parte di entrambi i coniugi – Coniuge non debitore e non proprietario dei beni – Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Fondamento

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria.

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 24 settembre 2019, n. 23638 – Pres. Vivaldi, Rel. Di Florio

Riferimenti normativi:  

Cod. Civ. art. 168

Cod. Civ. art. 2901

Cod. Proc. Civ. art. 102

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 3 agosto 2017, n. 19330

Cass. civ. Sez. III, sentenza 18 ottobre 2011, n. 21494

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Condominio negli edifici – Azioni giudiziarie – Rappresentanza giudiziale del condominio – Azione di manutenzione del possesso – Legittimazione dell’amministratore – Sussistenza – Fondamento

L’amministratore condominiale ha la legittimazione passiva rispetto ad un’azione di manutenzione del possesso introdotta da un terzo ed intesa alla rimozione di una tettoia realizzata su area comune in violazione delle distanze legali e convenzionali dalla proprietà del predetto terzo. Infatti, la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio, ex art. 1131, comma 2, cod. civ. non incontra limiti e sussiste – anche in ordine all’interposizione d’ogni mezzo di gravame che si renda eventualmente necessario – in relazione a ogni tipo d’azione, anche reale o possessoria, promossa da terzi o da un singolo condòmino nei confronti del condominio medesimo relativamente alle parti comuni dello stabile condominiale (tali dovendo estensivamente ritenersi anche quelle esterne, purché adibite all’uso comune di tutti i condòmini), trovando ragione nell’esigenza di facilitare l’evocazione in giudizio del condominio, quale ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condòmini.

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 24 settembre 2019, n. 23940 – Pres. Orilia, Rel. Cosentino

Riferimenti normativi:  

Cod. Civ. art. 1131

Cod. Civ. art. 1170

Cod. Proc. Civ. art. 102

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. II, ordinanza 26 settembre 2018, n. 22911

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Procedimento civile – Procedimenti cautelari – Procedimenti di istruzione preventiva – Ordinanza di inammissibilità dell’istanza con condanna alle spese – Impugnazione – Ricorso ex art. 111, comma 7, Cost. – Inammissibilità – Reclamo – Ammissibilità

L’ordinanza con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità dell’istanza di accertamento tecnico preventivo con condanna di parte ricorrente alle spese del procedimento, non potendo in alcun modo essere qualificato “sentenza” agli effetti dell’art. 111, comma 7, Cost., non è impugnabile mediante ricorso straordinario per cassazione ma suscettibile di reclamo anche in relazione o soltanto sulla statuizione delle spese.

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 26 settembre 2019, n. 23976 – Pres. Amendola, Rel. Scrima

Riferimenti normativi:  

Cost. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 91

Cod. Proc. Civ. art. 92

Cod. Proc. Civ. art. 669-septies

Cod. Proc. Civ. art. 669-quaterdecies

Cod. Proc. Civ. art. 696

Cod. Proc. Civ. art. 696-bis

Cod. Proc. Civ. art. 739

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 21 maggio 2018, n. 12386

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 7 marzo 2013, n. 5698

Difformi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 26 ottobre 2015, n. 21756

Cass. civ. Sez. II, sentenza 30 settembre 2015, n. 19498

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Associazioni e fondazioni – Organi – Legale rappresentante – “Perpetuatio” poteri – Sussistenza – Fondamento e limiti – Segretario generale di una organizzazione sindacale – Potere di agire in giudizio a nome dell’ente associativo – Decadenza automatica alla scadenza dell’incarico – Esclusione – Permanenza in carica fino alla sua sostituzione – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie in tema di azione monitoria intrapresa da organizzazione sindacale

Nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto.

Per le associazioni non riconosciute come per le società, quindi, in applicazione dell’art. 2385 cod. civ., salvo diversa volontà dell’ente fissata dallo statuto o espressa dall’assemblea degli associati, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell’ente permangono in carica finché le persone che li incaricano non sono sostituite da altre, sulla base di una presunzione di conformità si una siffatta “perpetuatio” all’interesse ed alla volontà degli associati, in quanto volta a consentire il normale funzionamento della associazione. Ne consegue che il soggetto cui sia conferito il potere di agire in giudizio a nome dell’ente associativo (nel caso di specie, il segretario generale di una organizzazione sindacale) in mancanza di norma statutaria o delibera assembleare contraria o che regolamenti diversamente il trasferimento di poteri alla scadenza dell’incarico conferitogli, non decade automaticamente dall’incarico e non perde i poteri da esso discendenti allo scadere del periodo per il quale è stato nominato, ma, al contrario, rimane in carica fino alla sua sostituzione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, in applicazione degli enunciati principi,  ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva accolto l’impugnazione della controricorrente ritenendo che l’associazione sindacale che aveva agito in via monitoria nei confronti di quest’ultima non avesse fornito la prova della legittimazione ad agire del soggetto investito della rappresentanza  della associazione non riconosciuta, rinvenendosi in atti solo la prova della nomina di questi a segretario generale (al quale era conferita statutariamente la rappresentanza legale dell’ente) e non anche della sua permanenza nella carica al momento in cui era stato richiesto il decreto ingiuntivo).

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 30 settembre 2019, n. 24214 – Pres. Vivaldi, Rel. Rubino

Riferimenti normativi:  

Cod. Civ. art. 36

Cod. Civ. art. 2385

Cod. Proc. Civ. art. 633

Cod. Proc. Civ. art. 645

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 10 marzo 2009, n. 5738

Cass. civ. Sez. I, sentenza 23 gennaio 2007, n. 1476

Cass. civ. Sez. III, sentenza 14 marzo 1967, n. 583

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Procedimento civile – Processo di esecuzione – Opposizioni – Opposizione agli atti esecutivi – Introduzione fase di merito – Termine per la costituzione in giudizio – Intempestiva iscrizione a ruolo

Il termine per la costituzione in giudizio della parte che intenda

introdurre la fase di merito dell’opposizione agli atti esecutivi è di dieci giorni dalla prima notificazione, e non di cinque.

Nel caso di intempestiva iscrizione a ruolo della causa di opposizione agli atti esecutivi, il giudizio non è improcedibile, ma troveranno applicazione le generali regole di cui agli artt. 171 e 307 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il giudice di merito aveva dichiarato improcedibile l’opposizione agli atti esecutivi ritenendo che, nel giudizio di merito successivo alla fase cautelare che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione, essendo i termini a comparire di cui all’art. 163-bis cod. proc. civ., ridotti della metà a norma dell’art. 618 cod. proc. civ., anche i termini per l’iscrizione a ruolo della causa di cui all’art. 165 cod. proc. civ., siano automaticamente ridotti alla metà).

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 30 settembre 2019, n. 24224 – Pres. Vivaldi, Rel. Rossetti

Riferimenti normativi:  

Cod. Proc. Civ. art. 163-bis

Cod. Proc. Civ. art. 165

Cod. Proc. Civ. art. 171

Cod. Proc. Civ. art. 307

Cod. Proc. Civ. art. 618

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 27 luglio 2018, n. 19905

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 9 marzo 2017, n. 6056

Cass. civ. Sez. III, sentenza 31 agosto 2015, n. 17306

Difformi:

Cass. civ. Sez.VI, ordinanza 17 gennaio 2018, n. 1055

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Procedimento civile – Parti e difensori – Spese giudiziali – Patrocinio a spese dello Stato – Base imponibile – Determinazione Redditi derivanti da assegni di mantenimento percepiti mensilmente dai componenti il nucleo familiare – Inclusione – Fondamento

In sede di determinazione dell’ammontare del reddito complessivo ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, gli assegni di mantenimento percepiti mensilmente dai componenti il nucleo familiare costituiscono reddito che deve essere indicato e considerato ai fini dell’ammissione al predetto beneficio. Infatti, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio, si deve tener conto, nel periodo di imposta in cui sono percepiti, di tutti i redditi, anche se non sottoposti a tassazione, in quanto il legislatore, al fine di stabilire se la persona possa o meno fruire del patrocinio a spese dello Stato, non ha inteso limitarsi a prendere in considerazione i redditi dichiarati o comunque da dichiararsi in un determinato periodo di imposta, ma ha voluto prendere in considerazione tutti i redditi (persino quelli derivanti da attività illecita) dalla persona effettivamente percepiti o posseduti, anche se esclusi dalla base imponibile.

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 30 settembre 2019, n. 24378 – Pres. Gorjan, Rel. Falaschi

Riferimenti normativi:  

D.p.r. 30/05/2002, num. 115, art. 75
D.p.r. 30/05/2002, num. 115, art. 76
D.p.r. 30/05/2002, num. 115, art. 92

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:
Cass. pen. Sez. VI, sentenza 9 febbraio 2016, n. 23223

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