La pronuncia è stata resa a seguito dell’eccezione mossa dagli avv.ti Gabriel Frasca e Alessandro Di Paola del Foro di Roma, legali di alcune delle parti chiamate, i quali hanno contestato sia l’assenza personale della parte istante nel corso di tutta la mediazione che la mancanza della procura notarile in capo al rappresentante.
L’avvocato di parte attrice ha replicato dichiarando di aver partecipato alla mediazione munito di procura speciale da lui autenticata.
Il Giudice, invero, ha rilevato che, ai fini di un fattivo e concreto svolgimento della procedura di mediazione, la parte deve partecipare personalmente e deve essere presente dall’inizio della procedura sino al termine. In mancanza della presenza personale della parte, è necessaria una procura notarile.
Ne è pertanto conseguita la dichiarazione di improcedibilità del giudizio con una pesante condanna alle spese a carico di parte attrice.