Impugnazione di delibera condominiale: inammissibile se la convocazione della parte chiamata in mediazione è comunicata oltre i 30 gg

17 Luglio, 2019

Si riporta di seguito l’estratto di un contributo redatto su Diritto.it dall’avv. Alessia Castellana in tema di impugnazione di delibere condominiali.

“Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5971 del 23-05-2018, ha chiarito quali sono le conseguenze del deposito della domanda di mediazione ai fini del rispetto del termine per l’azione giudiziaria, che sempre in forza di quanto previsto dall’art. 1137 cod. civ., sospende la decadenza e impedisce che la decisione assunta dall’assemblea divenga definitiva nei casi di irregolarità idonee a farne conseguire l’annullabilità.

Annullabilità che, vale appena ricordare, è cosa differente dalla nullità, stando alla nota risalente pronuncia delle Suprema Corte a Sezioni Unite n. 4806/2005 e che (quest’ultima) non è soggetta a termini perentori di decadenza per poter essere accertata e dichiarata”.

Nella sentenza commentata dall’avv. Castellana, si legge che gli attori hanno ricevuto il verbale dell’assemblea oggetto di impugnazione in data 17.9.2015, hanno quindi depositato istanza di mediazione in data 15.10.2015, ma la stessa è stata comunicata all’amministratore a mezzo fax in data 3.11.2015 e a mezzo pec solo in data 10.11.2015.

Posto che l’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione produce su prescrizione e decadenza gli effetti della domanda giudiziale dal momento della comunicazione alle altre parti, e non dalla spedizione della convocazione, il Tribunale meneghino ha dichiarato inammissibile l’impugnazione.

Si ricordi, in proposito, che se il tentativo di mediazione fallisce, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, ovvero entro 30 giorni che ricominciano a decorrere dalla sottoscrizione del verbale conclusivo della mediazione per mancato accordo (in tal senso Tribunale di Milano Sent. n. 13360/2016; Corte d’Appello di Palermo – Sent. n. 1245/2017; Cass. SSUU n. 17781/13).

Si evidenzia, altresì, che “la sospensione dei termini nel periodo feriale trova applicazione anche nei casi in cui la parte proponga preventivamente istanza di mediazione, in una controversia in cui la presentazione di detta istanza sia obbligatoria, ai sensi dell’art. 5 D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 e ss.mm.; ne discende che il giudice chiamato a valutare se il termine decadenziale si sia consumato prima dell’attivazione del procedimento di mediazione, deve scomputare da tale termine quello di sospensione feriale (sent. n. 17747/2016 RG. 4082/2015 Trib. Roma, V Sez.). Tale orientamento è conforme a quanto statuito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49/1990 che estende l’applicabilità della sospensione feriale all’art. 1137 c.c.”. (Sent. Tribunale di Roma – V^ Sez. Civ. – n. 4927/2019)

SUGGERIMENTO:
Assicuratevi che l’organismo di mediazione cui vi siete rivolti comunichi tempestivamente l’istanza di mediazione alla parte chiamata.
Se, come accade spesso, il cliente si rivolge a voi in ritardo, chiedete all’organismo di convocare il condominio/amministratore con pec o, in mancanza con Raccomandata 1, il giorno stesso del deposito.

Scarica la sentenza

Per ulteriori informazioni o chiarimenti o per depositare subito un’istanza di mediazione contatta Primavera Forense.

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