La Riforma Cartabia in tema di notifica di atto di precetto e verbale di mediazione
Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. “Riforma Cartabia”, ha aggiunto il seguente comma all’art. 474 c.p.c.: ‘‘il titolo è emesso in esecuzione da tutti gli ufficiali che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti’’.
L’effetto di tale integrazione è che per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2023, non sarà più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sugli atti da parte degli ufficiali giudiziari.
La ratio di tale previsione che cancella la formula esecutiva apposta dell’ufficiale giudiziario, è certamente quella di semplificare la procedura e, quindi, per procedere esecutivamente sarà sufficiente una copia dell’atto in copia conforme all’originale.
L’art. 475 c.p.c., infatti, nella nuova formulazione prevede che ‘‘le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipula dell’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge non disponga altrimenti’’.
Pertanto, con l’entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, sarà sufficiente un originale del verbale di mediazione con l’accordo o anche una sola copia dell’atto certificata conforme all’originale per farla valere come titolo esecutivo. La formula ‘‘in forma esecutiva’’ è stata sostituita dalla ‘‘copia attestata conforme all’originale’’.