La prassi suggerita dall’U.N.E.P. di Roma per la notifica di un atto di precetto e verbale di mediazione con accordo.
Il valore di titolo esecutivo del verbale di mediazione civile
Il D.Lgs 04/03/2010 n° 28 all’art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione) sancisce che “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico”.
La Riforma Cartabia in tema di notifica di atto di precetto e verbale di mediazione
Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. “Riforma Cartabia”, ha aggiunto il seguente comma all’art. 474 c.p.c.: ‘‘il titolo è emesso in esecuzione da tutti gli ufficiali che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti’’.
L’effetto di tale integrazione è che per i procedimenti instaurati dal 1 marzo 2023, non sarà più necessaria l’apposizione della formula esecutiva sugli atti da parte degli ufficiali giudiziari.
La ratio di tale previsione che cancella la formula esecutiva apposta dell’ufficiale giudiziario, è certamente quella di semplificare la procedura e, quindi, per procedere esecutivamente sarà sufficiente una copia dell’atto in copia conforme all’originale.
L’art. 475 c.p.c., infatti, nella nuova formulazione prevede che ‘‘le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell’autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipula dell’obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all’originale, salvo che la legge non disponga altrimenti’’.
Pertanto, con l’entrata in vigore della c.d. “Riforma Cartabia”, sarà sufficiente un originale del verbale di mediazione con l’accordo o anche una sola copia dell’atto certificata conforme all’originale per farla valere come titolo esecutivo. La formula ‘‘in forma esecutiva’’ è stata sostituita dalla ‘‘copia attestata conforme all’originale’’.
Le indicazioni dell’UNEP di Roma
Interessato della vicenda, l’U.N.E.P. di Roma riferisce che, in mancanza di una precisa previsione normativa non apportata, nello specifico dalla Riforma Cartabia, la prassi adottata è la seguente:
Nell’atto di precetto si deve riportare l’integrale trascrizione dell’accordo non rispettato, o riportarne fotocopia (al pari dell’esecuzione su cambiale/assegno), la cui attestazione di conformità è apposta dall’avvocato che effettua la notifica.
L’attestazione di conformità sarà invece effettuata dall’ufficiale giudiziario solo nel caso in cui sarà quest’ultimo a provvedere alla notifica.