Decreto Cura Italia e mediazione civile

24 Aprile, 2020

Ecco cosa prevede il nuovo decreto “Cura Italia” in materia di mediazione civile telematica e di sottoscrizione del verbale di mediazione e all’accordo.

Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, potrà dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica sarà sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Tale provvedimento suscita non poche perplessità in capo agli operatori della mediazione civile.

 

Mediazione telematica in via residuale

In primis, il provvedimento sdogana definitivamente la mediazione telematica laddove prevede che “Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica”.

La mediazione telematica, almeno con l’attuale normativa sulla mediazione civile, dovrebbe essere intesa invece come una soluzione provvisoria per affrontare l’emergenza covid-19 o, comunque, un rimedio a situazioni in cui vi è l’impossibilità di una delle parti di recarsi presso la sede dell’organismo.

La partecipazione personale della parte è fondamentale affinchè il mediatore possa instaurare con la stessa un rapporto di fiducia e di confidenza tale da consentirgli di “guidarla” verso il raggiungimento di un accordo. E questo non può prescindere dalla presenza viva della persona che consente al mediatore di “leggere” il linguaggio non verbale del corpo e percepirne lo stato emozionale, elementi ESSENZIALI di cui un vero mediatore non può fare a meno e che difficilmente posso essere rilevati davanti a un computer.

 

Sottoscrizione da remoto. Come è possibile?

Sulla base di quanto statuito, si dovrebbe immaginare il cliente che, si colleghi da casa propria, stampi il verbale, lo sottoscriva, lo scannerizzi (o lo fotografi) per poi rinviarlo telematicamente. Le recenti statistiche ci evidenziano come il 40% delle famiglie italiane non abbia nemmeno un pc presso la propria abitazione, figuriamoci la stampante.

A voler accettare, comunque, che il cliente abbia mail, stampante e scanner (o telefono con videocamera), la cosa che lascia più perplessi è che si preveda che l’avvocato dichiari autografa la sottoscrizione apposta da remoto dal proprio cliente in calce ad un accordo inviato poi tramite mail o magari con whatsapp.

 

Attenzione!!!

Ma che valore ha una firma così apposta? Siamo sicuri che poi lo stesso cliente, melius re perpensa, non contesti la bontà dell’accordo e, quindi, anche la bontà della propria firma?

Quale sarebbe, in tal caso, la responsabilità dell’avvocato?

Se la ratio di tale provvedimento può essere comprensibile per affrontare questo momento di emergenza, prevederne l’efficacia anche successivamente è un palese errore.


Avv. Giovanni GIANGRECO MAROTTA

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