Contratti bancari e finanziari, la mediazione obbligatoria non si estende al leasing immobiliare

19 Giugno, 2019

In tema di condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione ex art. 5 D.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF(d.lgs. n. 58 del 1998), sicché non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.

Il principio, già enunciato con una decisione dell’anno scorso (Cass. civ., Sez. III, ordinanza 12 giugno 2018, n. 15200), è stato espressamente ribadito dalla Corte di cassazione in una recente decisione (Cass. civ., Sez. III, ordinanza 31 maggio 2019, n. 14904).

Nel caso di specie, rigettando il ricorso di una società a responsabilità limitata, il giudice di legittimità ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale la corte del merito aveva confermato la decisione di prime cure la quale aveva condannato la ricorrente alla restituzione in favore di un istituto di credito di un immobile concesso a titolo di leasing.

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