Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

7 Novembre, 2023

Richiesta di pagamento di una somma ulteriore per mancata partecipazione al procedimento di mediazione (Art. 12 bis D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28)

mancata mediazione senza giustificato motivo
La sanzione per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo è stata aumentata dalla Riforma Cartabia ed è pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Inoltre, sempre in caso di mancata partecipazione al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo, su richiesta, il giudice può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 

Di seguito riportiamo un capitolo da aggiungere all’atto giudiziale per effettuare espressamente detta richiesta, come previsto dalla succitata norma.

Richiesta pagamento ulteriore somma ex art 12 bis D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28 per mancata partecipazione al procedimento di mediazione
In data ________, parte attrice ha depositato una istanza di mediazione presso l’organismo di mediazione Primavera Forense, iscritto al n. 322 del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, avente ad oggetto “______”.
In data ________, si è svolto il primo incontro della procedura di mediazione civile ma controparte, sebbene regolarmente convocata, non vi ha partecipato e non ha addotto alcuna giustificazione per la sua assenza (cfr. doc. n. ___ verbale conclusivo della mediazione).
A tale stregua, ai sensi dell’art. 12 bis, D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, se ne chiede la condanna al pagamento in favore di parte attrice/convenuta di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
Si evidenzia, peraltro, che tale comportamento, sempre ai sensi del predetto articolo, comma 1, costituisce per il giudicante un argomento di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c..

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