Inoltre, sempre in caso di mancata partecipazione al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo, su richiesta, il giudice può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.