Modifiche alla normativa sulla mediazione civile in vigore dal 28 febbraio 2023

11 Gennaio, 2023

Sunto

La prima modifica introdotta all’art. 4 riguarda la competenza territoriale dell’organismo che, lo ricordiamo, è quella del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, e sancisce che la stessa possa essere derogata dall’accordo delle parti.

La novità introdotta dal nuovo articolo 8-bis prevede che ciascuna parte possa chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza, anche senza il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

L’art 11 bis sancisce che in caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Infine, il nuovo art. 12 bis stabilisce che la sanzione per la mancata partecipazione al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo è pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Inoltre, sempre in caso di mancata partecipazione al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo, su richiesta, il giudice può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. In caso di mancata partecipazione della controparte al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo, si potrà formalizzare nei propri atti la richiesta al giudice di condanna della controparte al pagamento della predetta somma.

Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 aggiornato con le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e dalla legge di bilancio, l. 29 dicembre 2022, n. 197.

INDICE

Art. 4 – Accesso alla mediazione
Art. 8-bis – Mediazione in modalità telematica

Art. 11- Conclusione del procedimento

Art. 11-bis – Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

Art. 12-bis – Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

Art. 4
Accesso alla mediazione

La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. La competenza dell’organismo è derogabile su accordo delle parti. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.

 


Osservazioni sull’art. 4

 

La prima modifica introdotta all’art. 4 riguarda la competenza territoriale dell’organismo che, lo ricordiamo, è quella del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, e sancisce che la stessa possa essere derogata dall’accordo delle parti.

La norma stabilisce anche che, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si debba svolgere davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Al fine di determinare quale domanda sia stata depositata per prima, in caso di organismi di mediazione pubblici, fa fede la dichiarazione dell’ente stesso, atteso che alla loro attività di documentazione l’ordinamento assegna efficacia probatoria.

In caso di organismi privati, invece, si deve far riferimento necessariamente ad una prova di deposito (ricevuta della pec, timbro della raccomandata, ecc.) non essendo sufficiente la mera dichiarazione dell’organismo che attesta che il deposito sia avvenuto in una certa data. In mancanza di detta prova, chi scrive ritiene che l’organismo privato competente sia quello la cui convocazione in mediazione sia stata ricevuta per prima dalla parte chiamata.

 

(Articolo nuovo)

 

Art. 8-bis
Mediazione in modalità telematica

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.

5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

 

Osservazioni sull’art. 8-bis

La novità introdotta dal nuovo articolo 8-bis prevede che ciascuna parte possa chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza, anche senza il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento.

Quanto alla sottoscrizione del verbale relativo alle procedure telematiche, le modifiche introdotte dall’art. 8-bis rimandano alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), il cui articolo 47 sancisce che, ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se:

a. sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b. ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;

c. ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71;

d. ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata.

 

Si ricorda, in proposito, che è ancora in vigore la normativa recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” introdotta del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, la quale, all’art. 83, comma 20-bis, prevede che, in caso di procedura telematica, “l’avvocato che sottoscrive con firma digitale può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.


In buona sostanza, la parte che partecipa alla mediazione in modalità telematica, per sottoscrivere il verbale di mediazione, se si collega da casa propria:

a)  se in possesso di firma digitale, dovrà sottoscrivere digitalmente il verbale inviatogli dall’organismo e inviarlo al proprio avvocato. Quest’ultimo farà altrettanto e invierà poi il verbale all’organismo di mediazione con la doppia sottoscrizione digitale;

b)  se sprovvisto di firma digitale, dovrà stampare il verbale inviatogli dall’organismo, sottoscriverlo, scannerizzarlo (anche tramite foto dal cellulare) per poi inviarlo al proprio avvocato il quale firmerà il documento in digitale (meglio in formato Pades), dichiarando autografa la sottoscrizione apposta del proprio cliente collegato da remoto, e lo restituirà all’organismo.

Se, invece, la parte si collega dallo studio del proprio avvocato, sarà sufficiente stampare e sottoscrivere analogicamente il verbale inviato dall’organismo per poi scannerizzarlo. L’avvocato, quindi, firmerà il documento in digitale (meglio in formato Pades) e lo restituirà all’organismo dichiarando autografa la sottoscrizione apposta del proprio cliente.

Art. 11
Conclusione del procedimento

1. Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

3. L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.

4. Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

5. Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo.

6. Del verbale contenente l’eventuale accordo depositato presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

7. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

 

Osservazioni sull’art. 11

La norma è riformulata anche per ribadire la possibilità del mediatore, in caso di mancato accordo, di formulare una proposta conciliativa da allegare al verbale, anche in assenza di una concorde richiesta delle parti.

Per il resto sono state codificate disposizioni che già venivano rispettate dalla maggior parte degli organismi, quali quella di riportare a verbale il valore della controversia, l’indicazione di chi ha partecipato alla procedura e l’obbligo di conservare copia degli atti dei procedimenti per almeno un triennio dalla data della loro definizione.

(Articolo nuovo)

 

Art. 11-bis
Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

 

Osservazioni sullart. 11-bis

In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Si auspica che questa maggior tutela per i funzionari possa incrementare la partecipazione in mediazione degli enti pubblici e la conclusione di accordi.

(Articolo nuovo)

 

Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

 

1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.

 


Osservazioni sull’art. 12-bis

 

La sanzione per la mancata partecipazione al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo è aumentata rispetto a quanto previsto dalla normativa oggi vigente ed è pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Inoltre, sempre in caso di mancata partecipazione al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo, su richiesta, il giudice può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. In caso di mancata partecipazione della controparte al primo incontro della mediazione senza giustificato motivo, si potrà formalizzare nei propri atti la richiesta al giudice di condanna della controparte al pagamento della predetta somma.

A cura dell’Ufficio Studi di Primavera Forense

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