Locazione commerciale e recesso del conduttore per gravi motivi

21 Settembre, 2017

Pubblichiamo una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista.

“Nemo Iudex sine Mediatore” – Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile


Clausola di mediazione civile e arbitratoLOCAZIONE

Locazione commerciale e recesso del conduttore: i gravi motivi non richiedono la specificazione del loro fondamento.

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma dell’art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sufficiente che egli manifesti al locatore, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di locazione, senza avere anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, nè di darne la prova, perchè queste attività devono esser svolte in caso di contestazione da parte del locatore. Trattandosi di recesso “titolato”, la comunicazione del conduttore non può, tuttavia, prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo.

 

Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 4 agosto 2017, n. 19487

Corte di Appello di Trieste, sentenza 5 agosto 2014, n. 289

Rigetta ricorso

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