Violazione delle distanze legali e regime dell’onere della prova

27 Giugno, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


Ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda”. In tema di distanze legali, il proprietario che ne lamenti la violazione a causa della realizzazione di un’opera su un fondo limitrofo è tenuto a dare la prova sia del fatto della costruzione che di quello della dedotta violazione. Una volta che l’attore ha assolto al summenzionato onus probandi, è il convenuto che deduca di avere acquisito per usucapione il diritto di mantenere il suo fabbricato a distanza inferiore a quella legale per avere ricostruito un edificio preesistente in loco, a dover provare sia gli elementi costitutivi dell’acquisto a titolo originario, come la presenza per il tempo indicato dalla legge del manufatto nella stessa posizione, che la circostanza dell’identità fra la nuova e la vecchia struttura.

 

Corte di cassazione, Sez. II civ. sentenza 11 giugno 2018, n. 15041

Corte di Appello di Genova, sentenza 17 novembre 2011, n. 1129

Cassa con rinvio

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