Divieto di aggravare l’esercizio della servitù e opere sul fondo servente

4 Aprile, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


DIRITTI REALI

Divieto di aggravare l’esercizio della servitù e opere sul fondo servente

Il divieto di aggravare l’esercizio della servitù, di cui all’art. 1067 cod. civ., costituisce un limite alle innovazioni sul fondo dominante che incidano sulle modalità concrete di esercizio della servitù e non anche un criterio per discriminare la liceità o meno delle opere che il proprietario del fondo dominante intenda fare sul fondo servente – avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1069 cod. civ. – per la cui violazione vale, per contro, da un lato il criterio dell’indispensabilità delle opere ai fini della conservazione della servitù, dall’altro il limite – subordinato al criterio anzidetto – rappresentato dal diritto del proprietario del fondo servente di usare e godere del proprio fondo, impedendo qualunque intervento del vicino, titolare della servitù di passo sulla proprietà medesima, oltre il necessario godimento della servitù.

Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 20 febbraio 2018, n. 4008 

Corte di Appello di Genova, sentenza 18 luglio 2014, n. 990

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