Rimozione costruzione abusiva: i comproprietari dell’immobile sono litisconsorti necessari

27 Aprile, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


Nel giudizio promosso per conseguire la rimozione di una costruzione, illegittimamente realizzata in un’unità immobiliare in danno delle parti comuni di un edificio condominiale, sono litisconsorti necessari tutti i comproprietari dell’immobile in cui l’opera medesima si trova, indipendentemente dal fatto che uno solo o alcuni di essi siano stati gli autori materiali della costruzione, in quanto la sentenza resa nei confronti di alcuni soltanto dei contitolari resterebbe inutiliter data, perchè non eseguibile nei confronti degli altri. Peraltro, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi deve essere valutata non “secundum eventum litis” – ovvero, come assume la sentenza impugnata, sulla base delle concrete modalità attuative dell’intervento tecnico di ripristino – ma al momento in cui l’azione sia proposta, valutando se la stessa, sulla base del “petitum” – e cioè, del risultato perseguito in giudizio dall’attore con la sua domanda – sia potenzialmente diretta anche ad una modificazione della cosa comune.

Corte di cassazione, Sez. II civ. ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4685 

Corte di Appello di Bari, sentenza 25 febbraio 2014, n. 224

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