Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista. “Nemo Iudex sine Mediatore”
Con il contratto di ricovero ospedaliero della gestante, l’ente ospedaliero si obbliga non soltanto a prestare alla stessa le cure e le attività necessarie al fine di consentirle il parto, ma altresì ad effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle prestazioni necessarie al feto (ed al neonato), sì da garantirne la nascita evitandogli – nei limiti consentiti dalla scienza – qualsiasi possibile danno. Detto contratto, intercorrente tra la partoriente e l’ente ospedaliero, si atteggia come contratto con effetti protettivi a favore di terzo nei confronti del nato, alla cui tutela tende quell’obbligazione accessoria, ancorché le prestazioni debbano essere assolte, in parte, anteriormente alla nascita. Ne consegue che il soggetto che, con la nascita, acquista la capacità giuridica, può agire per far valere la responsabilità contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni accessorie, cui il contraente sia tenuto in forza del contratto stipulato con il genitore o con terzi, a garanzia di un suo specifico interesse.
Corte di cassazione, Sez. III civ. sentenza 26 giugno 2018, n. 16817
Corte di Appello di Torino, sentenza 11 marzo 2015, n. 464
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