Revoca del decreto ingiuntivo in assenza di mediazione effettiva

23 Marzo, 2016

Anche il Tribunale Civile di Busto Arsizio, con sentenza n. 199/2016 pubblicata il 3 febbraio 2016, seguendo un orientamento sempre più diffuso, ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo ritenuto che “il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della mediazione comporta l’improcedibilità non già dell’opposizione, bensì della domanda monitoria”.

Il Tribunale osserva che non possono ritenersi legittime quelle condotte tenute dalle parti per aggirare l’applicazione effettiva della normativa in materia di mediazione.

In particolare, il giudicante si riferisce al malcostume assai diffuso per cui soprattutto le banche, come nel caso in esame, si presentano al primo incontro in mediazione semplicemente per dichiarare che non sussistono i presupposti per lo svolgimento di una mediazione.

Invero, si legge nella sentenza, la mediazione disposta dal Giudice, in caso di mancato espletamento della stessa in data anteriore all’instaurazione di un giudizio vertente su una delle materie menzionate dal D.Lgs. N 28/2010, non deve essere vissuta dalle parti come la mera rimozione di una causa di improcedibilità, ma come un’occasione per cercare una soluzione extragiudiziale della loro vertenza in tempi più rapidi e in termini più soddisfacenti.

Ne deriva che non può considerarsi soddisfatta la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 del D.Lgs. N.28/2010 in presenza di condotte elusive del dettato normativo e della ratio legis.

Il Giudicante, pertanto, aderisce all’orientamento delineato dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza del 19/03/2014 – a firma della dott.ssa Luciana Breggia – che sottolinea l’importanza di chiarire alle parti come debba essere eseguito l’ordine del decidente ai fini del perfezionamento della condizione di procedibilità, pervenendo alla conclusione che detta procedura di mediazione debba essere svolta con la partecipazione personale delle parti e sostanziarsi in un effettivo tentativo di mediazione.

Testo integrale della sentenza

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