Responsabilità per attività medico-chirurgica: ripartizione dell’onere probatorio tra paziente e sanitario

10 Maggio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, deve ritenersi posto, a carico dell’attore, l’onere di provare l’esistenza del rapporto di cura, del danno e del nesso di causalità tra quest’ultimo e la condotta del medico, potendo al contrario limitarsi ad allegare la colpa del medico, sul quale, viceversa, incombe l’onere di dimostrare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quello concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a sé non imputabile. Pertanto, deve ritenersi incombente, a carico del paziente che agisce per il risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalità  tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari, e, solo quando il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta ai sanitari, dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 13 aprile 2018, n. 9195

Corte di Appello di Milano, sentenza 27 novembre 2014, n. 4222

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