Responsabilità civile, nulla la clausola che esclude in radice lo stesso rischio contrattuale

27 Luglio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


Configura una limitazione di responsabilità non consentita la clausola di un contratto assicurativo che, nell’escludere l’assicurazione del relativo rischio, ipotizza, in modo ampio ed indiscriminato, la non “comprensione” dei danni “da qualsiasi causa determinati” nell’oggetto del contratto stesso (Nella fattispecie in esame, specifica il giudice di legittimità, sotto il titolo “delimitazione dell’assicurazione-esclusioni”, non si ricomprendono nel rischio assicurato “..i danni provocati da lavori di scavo, sterro e reinterro, a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimenti, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati..”; con tale clausola l’assicuratore – quale, tra l’altro, “predisponente” il contenuto contrattuale in modo unilaterale sottoscritto dall’assicurato – ha previsto una così ampia casistica, di attività ipotizzabili nell’esercizio dell’impresa edile, da apparire la stessa clausola finalizzata non ad una consentita “specificazione” del rischio contrattuale, bensì ad una non corretta esclusione in toto di quest’ultimo, con modalità tali, quindi, da incidere in concreto negativamente sulla sussistenza della causa del contratto di assicurazione, destinato proprio a garantire i rischi collegati all’attività imprenditoriale in questione).

 

Corte di cassazione, Sez. VI civ. ordinanza 19 luglio 2018, n. 19251

Corte d’appello di Genova, sentenza 20 gennaio 2017, n. 76

Cassa con rinvio

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