Recupero crediti di avvocato, si cambia pagina.

5 Giugno, 2015

a cura di Giovanni Giangreco Marotta
Avvocato del Foro di Roma e Responsabile di Primavera Forense

Gli strumenti a disposizione dell’avvocato per ottenere il pagamento della propria parcella sono:

  1. il procedimento speciale d’ingiunzione (artt. 633 e ss. c.p.c.);
  2. il procedimento  sommario di cognizione (art. 702 bis c.p.c.);
  3. la procedura di mediazione civile e di arbitrato (D.Lgs. n. 28/2010; art. 806 e ss. c.p.c.).

Le prime due procedure intervengono nella fase patologica del rapporto con il cliente, quando cioè il credito è insoluto e si deve azionare una procedura giudiziale per il recupero. Ad oggi, pendono migliaia di cause per il mancato pagamento di onorari che sono governate da queste due procedure. Non ce ne vogliamo occupare in questa sede. Sono procedure già note e, soprattutto, se ne conoscono le lungaggini e le incertezze ad esse connesse.
Peraltro, il parere di congruità emesso dall’Ordine degli Avvocati – purtroppo – non ci fornisce alcuna tutela, in quanto la magistratura non gli attribuisce la forza che detto parere dovrebbe avere e, in corso di causa, viene rimesso in discussione.

Oggetto della nostra analisi è invece la terza procedura che ha la sua fonte proprio nel momento iniziale del rapporto col cliente, quando l’avvocato assume l’incarico professionale e che, ad oggi, rappresenta l’unica vera soluzione per il recupero dei propri crediti.

In proposito, ricordiamo che a carico dei professionisti sussiste l’obbligo di fornire un preventivo al cliente in forma scritta. Al suo interno dovranno essere contenuti tutti i costi della prestazione fornita, distinguendo tra oneri, spese e compenso professionale. L’obbligo sarà indipendente dalla richiesta.

A prescindere dall’eventuale obbligo normativo, formalizzare il rapporto avvocato/cliente con un contratto che informi sul livello di complessità dell’incarico, che disciplini le modalità di svolgimento dell’incarico stesso, che preveda dettagliatamente i compensi dovuti e le modalità di pagamento, è certamente una manifestazione di massima professionalità e trasparenza che sempre più si sta diffondendo negli studi legali. Al tempo stesso, è una modalità che tutela e responsabilizza anche il cliente, il quale sarà più consapevole e quindi maggiormente disposto a rispettare quanto formalmente concordato fin dall’inizio.

Riteniamo, quindi, che – approffittando anche dell’obbligo che la normativa ci impone – sarebbe opportuno, sin da ora, far sottoscrivere ai propri clienti un contratto di conferimento di incarico professionale e, soprattutto, crediamo opportuno inserire in detto contratto anche la seguente clausola di mediazione civile e di arbitrato (c.d. clausola multistep).

Art. ___ Clausola Multistep

Le parti concordano che, in caso di controversia nascente dall’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le stesse daranno corso a un tentativo di conciliazione secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e, in caso di esito negativo della mediazione, convengono che tale controversia sarà risolta mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e seguenti e secondo il Regolamento Arbitrale di Primavera Forense, reperibile sul sito dell’organismo, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. Il Collegio Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.

All’uopo le parti, dichiarano di conoscere gli effetti della presente clausola e, sin d’ora di comune accordo, designano quale soggetto incaricato di espletare la procedura di mediazione e/o la procedura di arbitrato “Primavera Forense”, organismo iscritto al n. 322 del Registro tenuto dal Ministero di Giustizia, eleggendo domicilio per la ricezione delle convocazioni di rito presso gli indirizzi riportati nell’epigrafe del presente contratto.
Sia la procedura di mediazione civile che il giudizio arbitrale si svolgeranno a Roma, presso la sede dell’organismo.

 

In tal modo, tutte le controversie relative al contratto di conferimento incarico sarebbero soggette, prima ad un tentativo di definizione bonaria in mediazione civile e poi, in caso di esito negativo della mediazione, sarebbero definitivamente risolte mediante un arbitrato rituale di diritto.

I notevoli vantaggi assicurati dalla clausola di mediazione civile e di arbitrato sono evidenti:

– tempi certi e celeri nella definizione delle procedure;
– costi predefiniti e convenienti;
possibilità di ottenere un titolo esecutivo, il lodo arbitrale, anche in caso di contumacia del cliente
(l’aver sottoscritto il contratto di conferimento incarico con la clausola compromissoria rende il lodo efficace anche nei confronti del soggetto rimasto contumace nel giudizio arbitrale).

Ipotizziamo, ad esempio, che un avvocato debba recuperare un credito per una parcella di 5.000,00 € e che il cliente/debitore non partecipi nè alla procedura di mediazione nè, tantomeno, a quella di arbitrato.

1^ FASE – Mediazione civile

L’avvocato, come previsto dal contratto di conferimento incarico, deposita un’istanza di mediazione, il cui costo è di 40,00 €, più iva e spese postali. Al primo incontro, fissato entro 30 gg, se il debitore non compare viene redatto un verbale di mediazione negativo per mancata partecipazione della parte chiamata.

Deposito istanza di mediazione / 40,00 € per spese di avvio / 30 gg primo incontro / verbale di mediazione negativo per mancata partecipazione della parte chiamata.

2^ FASE – Arbitrato

Subito dopo, l’avvocato, sempre come previsto dal contratto di conferimento incarico, deposita una domanda di arbitrato.
La Camera Arbitrale convoca subito la controparte e la prima udienza si tiene dopo circa 30 gg.
Nel caso in cui il convenuto non si costituisca, l’arbitrato proseguirà in sua assenza e il lodo verrà depositato dopo circa altri 30 gg.

Deposito domanda di arbitrato / 300,00 € onorari di arbitro, più iva e spese di segreteria / 30 gg prima udienza / assenza del convenuto / lodo arbitrale in contumacia 30 gg / notifica del lodo alla controparte.

3^ FASE – Eventuale esecuzione

In circa 90 gg, l’avvocato/creditore, in caso di assenza della parte chiamata, ottiene un titolo esecutivo e può dar seguito alla relativa procedura, previa dichiarazione di esecutorietà del lodo con decreto del Presidente del Tribunale, con procedura prevista  dall’art. 825 c.p.c..

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Accade, poi, che la clausola multistep abbia anche un forte potere dissuasivo dell’inadempimento: essere consapevoli di subire in breve tempo gli effetti di una giustizia alternativa – rapida ed efficace – rende tutte le parti più responsabili.

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E allora, approfittiamo dell’opportunità che la legge ci offre. Non rimaniamo ancorati alle vecchie procedure. Cogliamo subito l’occasione di percorrere soluzioni alternative al giudizio per risolvere almeno le controversie sulle nostre parcelle. Scegliamo soluzioni innovative e amichevoli con la mediazione civile e, laddove ciò non sia possibile, facciamo in modo che siano altri avvocati, nostri colleghi in veste di arbitri, a decidere sui nostri compensi.
Otterremo così una soluzione rapida, economica e non meno efficace di un giudizio ordinario.

Primavera Forense propone un modello di contratto di conferimento di incarico professionale con clausola multistep con specifica designazione di Primavera Forense quale organismo incaricato di espletare sia la procedura di mediazione che la procedura di arbitrato. 

Scarica il Modello di contratto di conferimento di incarico professionale di Primavera Forense

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