Recesso del conduttore: intenzione e indicazione dei motivi vanno comunicati con raccomandata

18 Luglio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


L’art. 27, comma 8, della legge 27 luglio 1978, n. 392, che consente al conduttore il recesso dal contratto indipendentemente dalle previsioni contrattuali quando ricorrano gravi motivi, deve interpretarsi nel senso che  tanto l’intenzione del conduttore di recesso dal contratto, quanto l’indicazione dei motivi di recesso devono essere comunicati al locatore con lettera raccomandata.

 

Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 26 giugno 2018, n. 16794

Corte di Appello di Brescia, sentenza 3 dicembre 2015, n. 1224

Dichiara inammissibile il ricorso

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