Rassegna giurisprudenziale N. 1

12 Marzo, 2024

Mediazione civile e commerciale

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria –  Rimborso delle spese – Principio della soccombenza – Applicabilità – Controversia insorta in materia di condominio.

Dalla lettura della norma di cui all’art. 13 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che richiama esplicitamente l’art.92 c.p.c., si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la “ratio” dell’istituto, avente funzione deflattiva. Con l’ulteriore conseguenza che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell’esborso, non richiedendosi una specifica domanda (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il Tribunale aveva correttamente confermato la condanna della condomina convenuta, soccombente, alle spese di mediazione in considerazione del suo rifiuto a concludere l’accordo conciliativo, rilevando che dalla copia del verbale di mediazione emergeva l’accettazione da parte del solo Condominio della proposta di conciliazione formulata dal mediatore, avendola invece la ricorrente rifiutata).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 29 febbraio 2024, n. 5389

Pres. Orilia – Rel. Giannaccari – (Rigetta, Trib. Parma, 3 dicembre 2019, n. 1593)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria –  Tentativo obbligatorio di conciliazione – Domanda riconvenzionale – Sottoposizione – Esclusione – Ragioni

La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del D.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile (Enuncia principio di diritto a seguito di rinvio pregiudiziale operato ex art. 363-bis c.p.c.).

Corte di cassazione, Sezioni unite civili, Sentenza 7 febbraio 2024,  n. 3452

Pres. D’Ascola – Rel. Nazzicone – (Dispone restituzione atti a Trib. Roma, 16 marzo 2023)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria –  Contratti bancari e finanziari – Materia del credito al consumo – Controversie relative – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Sussistenza.

La materia del credito al consumo rientra nell’ampia nozione di “contratti bancari e finanziari” prevista dal D.lgs. n. 28 del 2010 dal momento che si tratta di contratti di finanziamento disciplinati dal Testo Unico Bancario (v. artt. 121 ss.) di cui sono parte soggetti istituzionalmente abilitati ad erogare finanziamenti a titolo professionale, sottoposti alla vigilanza di settore; ne consegue l’assoggettamento delle relative controversie a mediazione obbligatoria (Nel caso di specie, in cui l’attore aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di finanziamento tramite carta di credito “revolving” stipulato con un rivenditore al momento dell’acquisto di un elettrodomestico, il tribunale adito, pur dichiarando improcedibile la domanda attorea per irrituale svolgimento della mediazione obbligatoria, ha, preliminarmente, ritenuto in rito comunque la controversia soggetta al tentativo di media-conciliazione, assegnando all’attore medesimo il termine per l’introduzione del relativo procedimento).

Tribunale di Firenze, Sezione III civile, Sentenza 30 gennaio 2024, n. 316

Giudice Castagnini – (Dichiara improcedibile la domanda)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria –  Partecipazione della parte – Poteri di rappresentanza – Procura conferita al rappresentante – Mancanza di “giustificati motivi” – Conseguenze.

In tema di mediazione obbligatoria, pur non definendo l’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 28 del 2010 la nozione di “giustificati motivi” per “delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia”, non essendo possibile, data l’elasticità della norma, tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante, il giudice dovrà comunque valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura e, qualora né l’interessato le chiarisca, né risultino dagli atti, ritenerle insussistenti, costituendo onere della parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei predetti “giustificati motivi”, perlomeno in presenza di una espressa eccezione formulata dalla controparte. Quanto alle conseguenze dell’assenza di tali “giustificati motivi”, nel silenzio della legge, la quale non indica espressamente neppure la sanzione prevista, si ritiene, come osservato in dottrina, che, essendo la “ratio” della norma in esame quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina “immotivata” di un rappresentante l’inefficacia dell’accordo raggiunto; diversamente, se l’accordo non è raggiunto, la parte rappresentata deve essere equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Tribunale di Firenze, Sezione III civile, Sentenza 30 gennaio 2024, n. 316

Giudice Castagnini – (Dichiara improcedibile la domanda)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria –  Controversia soggetta alla procedura di negoziazione assistita – Esperimento del procedimento di mediazione – Conseguenze – Realizzazione della condizione di procedibilità della domanda – Sussistenza – Controversia in tema di compravendita immobiliare.

Anche nel caso in cui sia prevista la procedura di negoziazione assistita, lo svolgimento, in sua vece, del diverso procedimento di mediazione obbligatoria soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in quanto quest’ultimo, comportando la presenza di un terzo imparziale, quale il mediatore, offre maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita, in cui l’analogo ruolo è svolto dai difensori delle parti. Del resto, la funzione degli strumenti di A.D.R. non è quella di introdurre nuove ipotesi di improcedibilità della domanda, ma consentire alle parti, in ottica deflattiva, di ricercare una soluzione conciliativa in una sede diversa da quella contenziosa (Nel caso di specie, relativo ad un’azione promossa per ottenere la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un bene immobile per inadempimento della  promittente venditrice, con condanna di quest’ultima alla restituzione di quanto versato in esecuzione del negozio, il tribunale adito ha, preliminarmente, ritenuto in rito procedibile la domanda attorea, essendo stato esperito il tentativo di mediazione, pur conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione della convenuta).

Tribunale di Gorizia, Sezione civile, Sentenza 30 gennaio 2024, n. 35

Giudice Di Lauro – (Accoglie la domanda)


Arbitrato

Procedimento civile – Arbitrato – Clausola compromissoria – Principio di autonomia rispetto al contratto – Applicabilità – Limiti – Cause di invalidità esterne al negozio – Esclusione.

Il principio secondo il quale la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità ed autonomia nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale, non trova applicazione nelle ipotesi in cui queste siano esterne al negozio e comuni ad esso ed alla clausola, travolgendo in tal modo anche quest’ultima (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l’incapacità della parte che aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita immobiliare in veste di promittente venditore, quale causa di invalidità esterna al contratto, fosse, per sua natura, tale da inficiare la validità ed efficacia anche della clausola compromissoria contenuta nel negozio).

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 7 marzo 2024, n. 6119

(Pres. Valitutti – Rel. Caiazzo – (Cassa con rinvio, App. Torino, 6 ottobre 2022, n. 1046)


Procedura civile

Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza – Rapporto fra sezione ordinaria e sezione specializzata per l’impresa – Questione di competenza – Condizioni – Conseguenze.

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 8 marzo 2024, n. 6325

(Pres. Valitutti – Rel. Reggiani – (Regola competenza, Trib. Bologna, 22 marzo 2022, n. 11810)

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Procedimento civile – Competenza – Sezioni specializzate in materia di impresa – Controversie relative alle società di persone – Sussistenza – Esclusione.

La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa sussiste solo per le controversie relative alle società di capitali, e non per quelle attinenti alle società di persone, le quali continuano invece ad essere sottoposte alle ordinarie regole sulla competenza territoriale. Ne consegue che è esclusa la competenza delle predette Sezioni specializzate in relazione alla controversia promossa dalla socia accomandante di una società in accomandita semplice al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di asseriti atti di “mala gestio”, commessi dal socio accomandatario della medesima società.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 8 marzo 2024, n. 6325

(Pres. Valitutti – Rel. Reggiani – (Regola competenza, Trib. Bologna, 22 marzo 2022, n. 11810)

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Procedimento civile – Competenza – Pretese creditorie nei confronti di debitore fallito – Domanda introduttiva proposta nelle forme ordinarie – Pronuncia di improcedibilità da parte del giudice adito – Regolamento di competenza – Ammissibilità – Esclusione – Appellabilità – Fondamento.

Le questioni concernenti l’autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora sia proposta una domanda diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell’obbligato ed il giudice adito dichiari l’improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell’accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l’appello, in quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 8 marzo 2024, n. 6321

(Pres. Valitutti – Rel. Caiazzo – (Dichiara inammissibile, Trib.Trani, 2 maggio 2022)

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Procedimento civile – Procedimenti speciali – Procedimenti sommari – Procedimento d’ingiunzione – Giudizio di opposizione – Inderogabilità della competenza – Proposizione di domanda di garanzia impropria nei confronti della P.A. – Conseguenze – Separazione dei giudizi – Rimessione della domanda connessa al giudice competente.

L’art. 645 c.p.c., disponendo che l’opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda di garanzia impropria nei confronti di un’amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, il giudice dell’opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo l’altra al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest’ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 7 marzo 2024, n. 6214

(Pres. Valitutti – Rel. Meloni – (Regola competenza, Trib. Napoli, 27 febbraio 2023, n. 22597)

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Procedimento civile – Competenza per territorio – Declinatoria di competenza da parte del giudice – Riassunzione davanti ad altro giudice – Nuova declinatoria di competenza – Regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. da parte del giudice – Mancata richiesta – Denunzia del conflitto negativo di competenza – Facoltà della parte – Sussistenza.

Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d’ufficio il regolamento di competenza, a norma dell’art. 45 c.p.c., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 7 marzo 2024, n. 6124

(Pres. Valitutti – Rel. Valentino – (Regola competenza, Trib. Como, 31 marzo 2023)

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Procedimento civile – Competenza per territorio – Accordo delle parti – Foro convenzionale esclusivo – Inderogabilità – Esclusione – Conseguenze.

Il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un’ipotesi di competenza “derogata” e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora l’eccezione d’incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d’ufficio.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 5 marzo 2024, n. 5820

(Pres. Bertuzzi – Rel. Trapuzzano – (Regola competenza, Trib. Napoli, 8 agosto 2023, n. 8020)


Contratti assicurativi

Contratti – Assicurativi – Circolazione dei veicoli a motore – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile – Procedura di risarcimento diretto – Azione promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore – Danneggiante responsabile – Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Conseguenze.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella procedura di risarcimento diretto di cui all’art. 149 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall’art. 144, comma 3, dello stesso decreto, con la conseguenza che, ove il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev’essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, comporta l’annullamento della sentenza ex art. 383, comma terzo, c.p.c.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 1° marzo 2024, n. 5602

(Pres. Scrima – Rel. Iannello – (Cassa con rinvio, Trib. Tivoli, 30 novembre 2020, n. 1505)


Contratti bancari

Contratti – Bancari – Contratto di conto corrente bancario – Interessi ultralegali – Azione del cliente di ripetizione delle somme indebitamente versate – Onere probatorio – Oggetto.

L’onere di provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali, dedotti dall’attore in ripetizione d’indebito contro la banca come previsti in modo indeterminato secondo gli “usi di piazza”, non grava sulla banca cui non può essere imputato il mancato deposito del contratto scritto contenente la predetta clausola, ma sull’attore, quale fatto costitutivo della sua pretesa integrato dalla mancanza della “causa debendi”, che può essere assolto non soltanto con la produzione del contratto bancario, ma anche dimostrando l’esistenza ed il contenuto della clausola mediante altri mezzi di prova (Enuncia principio di diritto e, in accoglimento del ricorso, cassa con rinvio sentenza impugnata).

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 29 febbraio 2024, n. 5369

(Pres. De Chiara – Rel. Nazzicone – (Cassa con rinvio, App. Aquila, 11 ottobre 2019, n. 1639)

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Contratti – Bancari – Contratto di conto corrente bancario – Interessi usurari – Superamento del tasso soglia con riferimento a somma extra fido – Nullità – Spettanza degli interessi convenuti contrattualmente per le somme non extra fido – Fondamento.

In tema di contratto di conto corrente bancario, qualora vengano pattuiti interessi superiori al tasso soglia con riferimento all’indebitamento extra fido ed interessi inferiori a tale tasso per le somme utilizzate entro i limiti del fido, la nullità della prima pattuizione non si comunica all’altra, pur se contenute in una medesima clausola contrattuale, poiché si deve valutare la singola disposizione, sebbene non esaustiva della regolamentazione degli interessi dovuti in forza del contratto.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 28 febbraio 2024, n. 5331

(Pres. De Chiara – Rel. Di Marzio – (Cassa con rinvio, App. Trieste, 24 aprile 2019, n. 264)


Divisione

Divisione – Divisione ereditaria – Operazioni divisionali – Retratto successorio – “Denuntiatio” al coerede – Finalità – Forma  e contenuto – Individuazione

In tema di comunione ereditaria, la cd. “denuntiatio” della vendita, per essere conforme all’art. 732 c.c. deve risultare tale da permettere al destinatario di comprendere concretamente il tenore dell’offerta e valutarne in tutti i suoi elementi la convenienza, per stabilire se esercitare, o meno, il diritto di prelazione. Ne deriva che grava sull’alienante uno specifico dovere di informazione completa dei coeredi, in quanto costoro devono essere resi edotti di ogni aspetto rilevante della cessione, in particolare dell’identità dei beni trasferiti e del prezzo complessivo della vendita, e ciò anche perché l’esercizio del retratto successorio comporta l’integrale sostituzione al compratore del coerede che lo abbia esercitato, al punto che non è consentito a quest’ultimo il riscatto parziale, non essendogli permesso di modificare il contenuto della compravendita, Infatti, la “denuntiatio” dell’alienazione della quota al coerede, effettuata ai sensi della richiamata norma, costituisce una proposta contrattuale nei confronti dello stesso e, pertanto, va realizzata in forma scritta e notificata con modalità idonee a documentarne il giorno della ricezione da parte del destinatario, ai fini dell’esercizio della prelazione, e ciò in quanto l’accettazione di essa da parte del suo destinatario deve determinare, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà, il formarsi dell’accordo negoziale e, quindi la conclusione del contratto di compravendita.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 5  marzo 2024, n. 5874

(Pres. Carrato – Rel. Criscuolo – (Cassa con rinvio, App. Lecce, 12 marzo 2018, n. 104)


Locazione

Locazione – Immobili urbani ad uso non abitativo – Patti contrari alla legge – Nullità – Art. 79 della legge n. 392/1978 – Ambito applicativo – Previsione, in occasione della stipulazione del contratto, di un obbligo di pagamento di debito altrui da parte del conduttore – Idoneità ad integrare “altro vantaggio” precluso dalla citata norma – Esclusione.

In tema di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la nullità ex art. 79 della legge n. 392 del 1978, ed il diritto del conduttore o del terzo a ripetere le somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell’art. 2033 c.c., presuppone – in presenza di accordi che prevedano attribuzioni ulteriori in favore del locatore, oltre al pagamento del canone di locazione – che sia accertato, avuto riguardo ad ogni utile elemento, il ricorrere di un collegamento funzionale tra il menzionato accordo ed il contratto di locazione, ovvero che il pagamento risulti inerente al regolamento economico del rapporto di locazione, senza trovare, dunque, un’altra giustificazione suscettibile di integrare idonea “causa adquirendi”.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 26 febbraio 2024, n. 4985

(Pres. Frasca – Rel. Guizzi – (Rigetta, App. Genova, 23 gennaio 2020, n. 57)

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Locazione – Cessione del contratto – Mancanza del consenso del locatore – Azione del locatore nei confronti del cedente – Esperibilità – Osservanza del c.d. “beneficium ordinis” ex art. 36 della legge n. 392/1978 – Inadempimento del cessionario – Accertamento – Necessità – Domanda di mediazione – Equiparazione alla richiesta di adempimento – Configurabilità.

Ai fini del rispetto del “beneficium ordinis” previsto dall’art. 36 della legge 392/1978, ciò che rileva è l’inadempimento vero e proprio del cessionario/conduttore, che, da parte del locatore, deve essere fatto constatare con autonomo atto, prima di rivolgersi al cedente e di esperire l’azione giudiziale. Tale autonomo atto può essere anche costituito dalla domanda di mediazione, ovvero dalla richiesta di partecipazione alla mediazione (nel caso di specie obbligatoria), estese – in funzione del successivo giudizio – anche al cessionario (e nel caso di cessioni successive all’ultimo cessionario), atteso che una simile iniziativa, per le sue caratteristiche funzionali ben può essere considerata come richiesta di adempimento “ante causam” fatta nei riguardi del cessionario (o dell’ultimo cessionario) (Enuncia principio di diritto e, in accoglimento del ricorso, cassa con rinvio sentenza impugnata).

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 19 febbraio 2024, n. 4405

(Pres. Frasca – Rel. Tassone – (Cassa con rinvio, App. Firenze 9 marzo 2021, n. 410)

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