Rassegna giurisprudenziale N. 3

13 Giugno, 2024

Notiziario Giurisprudenziale N.3 del 13 Giugno 2024

Arbitrato

Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Eccezione di arbitrato irrituale – Deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria – Esclusione – Improponibilità della domanda – Configurabilità.

 

La pattuizione di un arbitrato irrituale – nella specie, inserita, quale clausola arbitrale, in un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di ristrutturazione immobiliare – non determina alcuna incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto l’improponibilità della medesima qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 10 giugno 2024, n. 16071

Pres. Di Virgilio – Rel. Amato – (Rigetta, App. Milano, 14 aprile 2021, n. 1162)

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Procedimento civile – Arbitrato – Devoluzione della controversia ad arbitri – Rinuncia alla giurisdizione dello Stato – Relativa questione – Inerenza al merito – Conseguenze – Eccezione di compromesso – Natura giuridica – Eccezione in senso proprio – Fattispecie in tema di clausola di arbitrato irrituale presente in un contratto di appalto.

 

In tema di arbitrato, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione dà luogo ad una questione di merito che riguarda l’interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria, e costituisce un’eccezione propria e in senso stretto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell’esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che dev’essere proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione e decreto ingiunto emesso per ottenere il pagamento del corrispettivo di  un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di ristrutturazione immobiliare, la S.C. ha confermato che l’eccezione di arbitrato fosse stata dedotta e motivata dall’opponente sia nell’atto di opposizione che in prima udienza, e dunque, nei termini di legge).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 10 giugno 2024, n. 16071

Pres. Di Virgilio – Rel. Amato – (Rigetta, App. Milano, 14 aprile 2021, n. 1162)

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Procedimento civile – Arbitrato – Rituale – Irrituale – Criterio differenziale – Individuazione.

 

In tema di arbitrato, il criterio differenziale tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale consiste nel fatto che nel primo le parti vogliono la pronuncia di un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 325 cod. proc. civ. con le regole del procedimento arbitrale, e nel secondo le stesse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie solo attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 20 maggio 2024, n. 13884

Pres. Valitutti – Rel. D’Orazio – (Cassa con rinvio, App. Roma, 12 luglio 2023, n. 844)

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Procedimento civile – Arbitrato – Rituale – Irrituale – Clausola compromissoria – Interpretazione – Criteri.

 

Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 cod. civ. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell’arbitrato rituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all’efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 20 maggio 2024, n. 13884

Pres. Valitutti – Rel. D’Orazio – (Cassa con rinvio, App. Roma, 12 luglio 2023, n. 844)

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Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Natura negoziale – Conseguenze in tema di interpretazione della volontà dei mandanti – Limiti al sindacato di legittimità.

 

L’arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull’affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell’art. 808-ter cod. proc. civ.; ne consegue che, ove – come nella specie – venga in discussione quale fosse l’oggetto della controversia deferita agli arbitri, il vizio denunciato si traduce in una questione d’interpretazione della volontà dei mandanti e si risolve, analogamente a quanto accade in ogni altra ipotesi di interpretazione della volontà negoziale, in un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se condotto nel rispetto dei criteri di ermeneutica contrattuale e correttamente motivato.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 16 maggio 2024, n. 13628

Pres. Acierno – Rel. Caiazzo – (Cassa con rinvio, App. L’Aquila, 23 giugno 2023, n. 998)

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Procedimento civile – Arbitrato – Lodo arbitrale – Impugnazione per nullità – Difetto di motivazione – Configurabilità – Limiti.

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all’art. 823, n. 3, dello stesso codice di rito, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 16 maggio 2024, n. 13604

Pres. Di Virgilio – Rel. Cavallino – (Rigetta, App. Venezia, 19 giugno 2019, n. 2563)

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Mediazione civile e commerciale

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Domanda di mediazione – Requisiti – Simmetria rispetto al contenuto della domanda giudiziale – Necessità – Accertamento – Criteri – Fattispecie relativa a giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale.

In tema di mediazione obbligatoria, fermo restando che per ciascun tipo di atto processuale vi sono specifiche previsioni normative, risulta evidente come il contenuto dell’art. 4 del D.lgs. n. 28 del 2010 risulti pressoché equivalente a quello dell’art. 125, comma 1, cod. proc. civ. concernente, in generale, i contenuti minimi che un atto promanante dalle parti deve avere, dovendo, salvo che la legge stabilisca diversamente, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso ed il precetto contenere l’indicazione dell’ufficio giudiziario, delle parti, dell’oggetto, delle ragioni della domanda nonché delle conclusioni. In particolare, l’applicazione del citato art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali, dovendosi, in caso contrario, dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale. In altri termini, la citata disposizione richiede espressamente, tra i contenuti essenziali della domanda di mediazione, le “ragioni della pretesa”, elemento contenutistico che, evidentemente, individua una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un’azione di merito; non sono invece richiesti l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e nemmeno l’indicazione degli “elementi di diritto”, come nel caso della citazione ex art. 163 cod. proc. civ. o del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. In definitiva, quindi, l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, introducendo in sede di mediazione gli elementi fattuali che saranno introdotti in sede giudiziale, e ciò per un duplice ordine di ragioni, ossia: (i) consentire all’istituto giuridico della mediazione civile e commerciale di espletare la relativa funzione deflattiva; (ii) porre l’altra parte, ovverossia parte chiamata in mediazione, nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di prendere adeguatamente posizione su di essa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale, il giudice adito, ritenuta fondata la dedotta asimmetria tra il contenuto dell’istanza di mediazione e quello della domanda proposta dal condomino attore, ha ritenuto, per tardività dell’impugnazione, inammissibile la stessa in relazione ad uno dei vizi prospettati in sede giudiziaria da parte di quest’ultimo).

Tribunale di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 24 maggio 2024, n. 5377

Giudice Di Clemente – (Dichiara inammissibile e rigetta domande)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Parti – Partecipazione delegata – Art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 28/2010 – “Giustificati motivi” necessari per conferire la procura – Accertamento demandato al giudice del merito.

L’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 28 del 2010, nel prevedere testualmente che “… Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia…”, non fa corrispondere all’introduzione dei predetti “giustificati motivi” una nozione legislativa che li definisca, non essendo, tra l’altro, possibile tipizzare le ragioni che rendono necessaria la nomina di un rappresentante. Spetta, piuttosto, al giudice valutare le ragioni che hanno indotto a rilasciare la procura (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto validi i motivi giustificativi addotti dall’attore, il quale, in un giudizio introdotto nei confronti di una banca per ottenere la declaratoria di nullità di un contratto di concessione di linea di credito con carta revolving, aveva ritenuto di farsi rappresentare nel procedimento di mediazione non solo dal difensore, ma anche da un soggetto terzo, tra l’altro, presidente di un’associazione di consumatori).

 

Tribunale di Firenze, Sezione III civile, sentenza 16 maggio 2024, n. 1562

Giudice Ruggiero – (Accoglie domanda)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Dichiarazione di improcedibilità – Presupposti – Termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di mediazione – Irrilevanza – Esperimento del procedimento entro l’udienza di verifica – Rilevanza – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari.

In tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice in applicazione del D.lgs. n. 28 del 2010, nel testo in vigore “ratione temporis”, non ha natura perentoria, in quanto la dichiarazione di improcedibilità non è collegata dal legislatore al mancato rispetto del termine di presentazione della domanda, bensì al solo evento dell’esperimento del procedimento di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito ha ritenuto procedibile la domanda monitoria, in quanto la banca opposta, pur non avendo osservato il termine di quindici giorni disposti con ordinanza per l’avvio del procedimento di mediazione, aveva comunque definito lo stesso, pur con esito negativo, prima dell’udienza di verifica).

Tribunale di Latina, Sezione II civile, sentenza 16 maggio 2024, n. 1083

Giudice Giasi – (Rigetta opposizione)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Mediazione concordata – Combinazione della mediazione finalizzata alla conciliazione e l’arbitrato –  Clausola contrattuale c.d. “multistep” – Duplice ambito di operatività – Individuazione e fondamento.

La clausola di un contratto – nella specie, contratto d’opera avente ad oggetto prestazioni professionali finalizzate alla realizzazione di un impianto eolico – a mente della quale, testualmente “,… Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta alla procedura di mediazione da parte dell’organismo di mediazione, scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo tale compito sarà devoluto al Presidente del …. Le parti si impegnano a ricorrere alla procedura di mediazione dell’organismo preposto prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. Nel caso di insuccesso del tentativo di mediazione, è facoltà delle parti richiedere allo stesso organismo di mediazione la risoluzione della controversia con un arbitro irrituale procedendo a nominare un arbitro in conformità al citato regolamento…” ha natura di clausola c.d. “multistep”, in quanto combina la mediazione finalizzata alla conciliazione e l’arbitrato, pur restando distinti i relativi ambiti di applicazione. Infatti, mentre l’attività di mediazione è finalizzata ad assistere le parti nella ricerca di un accordo per la composizione di una controversia prima dell’introduzione del processo, con eventuale incidenza della previsione sulla procedibilità della domanda giudiziale), l’arbitrato è strumento di risoluzione della controversia che sostituisce la statuizione arbitrale alla volontà delle parti.

Tribunale di Marsala, Sezione civile, sentenza 10 maggio 2024, n. 403

Giudice Bellafiore – (Dichiara improponibili domande)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria –– Giudizio di primo grado – Termine assegnato dal giudice alle parti alla prima udienza per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione – Successiva udienza di verifica – Mancata rilevazione ad istanza di parte o in via officiosa di un vizio di nullità del procedimento – Conseguenze – Successiva declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziale – Ammissibilità – Esclusione.

 

In tema di mediazione obbligatoria, l’art. 5 comma-1 bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, nella formulazione vigente “ratione temporis”, dal chiaro scopo deflattivo in una materia comunque oggetto di diritti disponibili, nel limitare e circoscrivere il rilievo di improcedibilità della domanda giudiziale per omesso esperimento del tentativo conciliativo indica chiaramente la volontà del legislatore di ritenere che comunque oltre la prima udienza prevalga l’esigenza di consentire lo svolgimento dell’attività processuale e di giungere ad una pronuncia giudiziale. In buona sostanza, fino all’instaurazione del giudizio ordinario l’interesse prevalente è quello di non adire il giudice e questo nell’ottica di ridurre il numero delle pendenze, mentre una volta incardinato il giudizio la pendenza si è già verificata e l’interesse ritenuto significativo dal legislatore è quello di consentire la mediazione solo fino a quando la vertenza non è arrivata alla soglia delle difese ex art. 183 cod. proc. civ. e delle conseguenti valutazioni istruttorie da parte del giudice medesimo. Da ciò consegue che, qualora, concesso il termine per esperire il tentativo di conciliazione in sede di prima udienza del giudizio, l’eventuale vizio di nullità inficiante il procedimento non sia stato rilevato né dalla parte interessata né dal giudice all’apposita udienza di verifica, l’improcedibilità della domanda non può più essere pronunciata. Invero, affermare in tale contesto la rilevabilità per tutto il grado di giudizio della nullità della mediazione costituisce un dato che non è espresso dalla norma e costituirebbe, per quanto sopra evidenziato, un evidente “vulnus” al sistema della mediazione obbligatoria così come disciplinato dal legislatore.

Corte di Appello di Roma, Sezione II civile, sentenza 26 aprile 2024, n. 2904

Presidente Thellung de Courtelary – Relatore Tucci (Accoglie parzialmente appello)

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Procedura civile

Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione – Inammissibilità dell’appello – Soccombenza – Sussistenza – Grave ed eccezionale motivo di compensazione – Esclusione.

La pronuncia di inammissibilità dell’appello configura una situazione di soccombenza la quale si configura in ogni ipotesi di accoglimento della domanda all’esito del giudizio, quale che ne siano le ragioni (se pertinenti a questioni di merito o di mero rito). Ne consegue che è da escludere che l’eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità dell’appello integri, per ciò solo, un grave ed eccezionale motivo di compensazione delle spese di giudizio.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 6 giugno 2024, n. 15847

Pres. Scrima – Rel. Gianniti – (Cassa con rinvio, Trib. Bari, 25 maggio 2022, n. 2058)

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Procedimento civile –  Competenza – Per territorio – Incompetenza territoriale inderogabile – Adesione di controparte – Irrilevanza – Conseguenze – Condanna alle spese – Necessità – Fondamento.

L’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile – nella specie, foro esclusivo del consumatore in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 5 giugno 2024, n. 15699

Pres. Scarano – Rel. Moscarini – (Cassa con rinvio, Trib. Bergamo, 30 luglio 2021)

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Procedimento civile – Competenza – Per valore –– Giudizio di merito introdotto dopo l’esperimento dell’accertamento tecnico preventivo – Domanda di rimborso delle spese sostenute nel procedimento e domanda proposta nel giudizio di merito – Computo ai fini della determinazione della competenza per valore – Sussistenza.

Ai fini della determinazione della competenza per valore agli effetti dell’introduzione del giudizio di merito dopo l’accoglimento di una domanda di accertamento tecnico preventivo le spese sostenute da chi ha ottenuto l’accoglimento di tale domanda si sommano con il valore della domanda di merito che egli proponga.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 4 giugno 2024, n. 15640

Pres. Frasca – Rel. Iannello – (Regola competenza, Trib. Taranto, 19 settembre 2022, n. 2300)

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Procedimento civile – Spese processuali – Giudizi davanti al giudice di pace – Valore complessivo della controversia superiore a ventiseimila euro –  Liquidazione spese di lite – Scaglione di valore massimo previsto dalla tariffa forense per tali giudizi – Applicabilità – Enuncia principio di diritto.

Se il valore complessivo di una controversia trattata (eventualmente per la sussistenza di una competenza per materia ovvero per materia con limite di valore) davanti al giudice di pace sia superiore ad euro 26.000,00, andrà comunque applicato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, lo scaglione di valore massimo previsto dalla tariffa forense per i giudizi davanti a tale giudice, con opportuna modulazione dei compensi tra i limiti minimi e massimi previsti dalla stessa tariffa, anche eventualmente in considerazione, laddove ritenuto opportuno dal giudice e unitamente agli altri criteri da valutare in proposito, del valore effettivo della controversia stessa, mentre la possibilità di un eventuale superamento dei valori massimi di tariffa sarà possibile, come di ordinario in base ai principi generali, solo in casi eccezionali e previa specifica, adeguata e puntuale motivazione in proposito.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Sentenza 3 giugno 2024, n. 15506

Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo – (Rigetta, Trib. Roma, 22 febbraio 2021, n. 3088)

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Procedimento civile – Competenza – Per valore – Beni immobili – Presunzione del valore indeterminabile – Configurabilità – Condizioni – Immobile non accatastato e privo di elementi per la stima – Necessità.

In tema di competenza per valore, la presunzione del valore indeterminabile delle cause relative a diritti reali su beni immobili opera solo qualora l’immobile oggetto della domanda non sia accatastato ed agli atti non risultino elementi per la stima, mentre non trova applicazione quando la domanda riguarda un immobile che, pur catastalmente frazionato in varie parti, alcune delle quali senza reddito dominicale, costituisce un’unitaria entità immobiliare, il cui valore, ai fini della competenza, va calcolato moltiplicando per i coefficienti di cui all’art. 15 cod. proc. civ. (Nella specie, pacifico l’accatastamento del bene per il quale era stata avanzata domanda riconvenzionale di usucapione, ed atteso il carattere sussidiario dei criteri di determinazione del valore posti dal terzo comma del citato art.15 cod. proc. civ., la S.C., ha ritenuto incensurabile la determinazione del valore avvenuta in base alla rendita catastale).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Sentenza 30 maggio 2024, n. 15213

Pres. Manna – Rel. Criscuolo – (Rigetta, App. Cagliari, 14 ottobre 2019, n. 822)

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Procedimento civile – Competenza – Procedimento monitorio – Determinazione competenza – Momento rilevante – Deposito del ricorso introduttivo – Necessità – Ragioni.

Nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, essendo soltanto eventuale la fase dell’opposizione; né a diversa conclusione può indurre la norma dell’art. 643 cod. proc. civ. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall’interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell’eventualità dell’opposizione, ma non ha inteso privare d’efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza per territorio del tribunale adito che, nel declinare la propria competenza, aveva ritenuto che, ai fini della determinazione della competenza territoriale, fosse rilevante la data della notificazione del decreto ingiuntivo, e non già a quella del deposito del ricorso monitorio).

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 21 maggio 2024, n. 14058

Pres. Valitutti – Rel. Caiazzo – (Regola competenza, Trib. Bologna, 6 giugno 2023, n. 1206)

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Procedimento civile – Competenza – Foro inderogabile ed esclusivo – Eccezione di incompetenza – Onere del convenuto di indicare tutti i possibili fori alternativi – Necessità – Inosservanza – Conseguenze.

Quando la domanda giudiziale è proposta con l’espressa invocazione della sussistenza, dinanzi al giudice adito, di un foro inderogabile ed esclusivo (nella specie, foro del consumatore), l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto deve sostanziarsi nella contestazione dell’applicabilità del criterio di competenza territoriale inderogabile indicato dall’attore e di tutti i possibili criteri di competenza territoriale derogabile relativi alla lite, dovendo altrimenti ritenersi l’eccezione di incompetenza come non proposta, siccome incompleta.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 21 maggio 2024, n. 14058

Pres. Valitutti – Rel. Caiazzo – (Regola competenza, Trib. Bologna, 6 giugno 2023, n. 1206)

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Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Clausola indicante come foro esclusivo quello della sede della società – Ammissibilità – Fondamento.

La clausola contrattuale di deroga alla competenza per territorio assolve, di per sé, alla funzione di designare l’ufficio giudiziario di maggiore prossimità per una delle parti, sicché, ove essa indichi, come foro esclusivo, quello in cui ha sede uno dei contraenti, avente natura di società, al momento della proposizione della domanda, tale pattuizione è sostanzialmente confermativa del foro generale delle persone giuridiche previsto dall’art. 19 cod. proc. civ. pur eliminando la competenza alternativa di ogni altro giudice. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la competenza per territorio del tribunale adito nella cui circoscrizione la ricorrente banca incorporante aveva sede al momento del ricorso monitorio).

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 21 maggio 2024, n. 14057

Pres. Valitutti – Rel. Caiazzo – (Regola competenza, Trib. Modena, 6 giugno 2023, n. 938)

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Transazione

Contratti – Transazione – Appalto d’opera – Transazione tra le parti – Natura conservativa e natura novativa – Condizioni rispettive – Individuazione – Enuncia principio di diritto.

In materia di appalto d’opera, la transazione intervenuta tra le parti, con cui l’originario contratto sia sciolto solo per il futuro, con una mera riduzione quantitativa delle originarie prestazioni, in ragione della cessazione anticipata del rapporto e della esecuzione solo parziale dell’opera, ha natura conservativa, mentre ha natura novativa laddove il contratto sia sciolto con effetti “ex tunc”, travolgendo le originarie obbligazioni, sostituite con nuove prestazioni, qualitativamente e quantitativamente diverse.

Corte di cassazione, Sezione T civile, Sentenza 27 maggio 2024, n. 14472

Pres. Sorrentino – Rel. Picardi – (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 6 febbraio 2017, n. 426)

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