Rassegna giurisprudenziale N. 2

15 Maggio, 2024

Notiziario Giurisprudenziale N.2 del 15 Maggio 2024

Mediazione civile e commerciale

Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoriaIpotesi di cumulo tra procedure conciliative – Controversia soggetta sia negoziazione assistita obbligatoria che a mediazione obbligatoria – Esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento.

In tema di cumulo tra procedure conciliative, qualora una controversia risulti soggetta sia a negoziazione assistita che a mediazione, l’esperimento di quest’ultima è idonea soddisfare la condizione di procedibilità della domanda. La “ratio” di questa opzione interpretativa risiede nella stessa struttura del procedimento di mediazione, che, prevedendo l’intervento di un soggetto terzo estraneo alle parti in lite e dotato del potere di sottoporre alle parti una proposta conciliativa, risulta maggiormente articolato rispetto a quello di negoziazione assistita e non totalmente demandato all’autonomia negoziale delle parti.

 

Tribunale di Prato, Sezione civile, Sentenza 29 aprile 2024, n. 343

Giudice Compagna – (Accoglie domande e rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione delegata – Rappresentanza della parte – Procura speciale – Potere di autentica del difensore – Configurabilità – Esclusione.

 

In tema di mediazione civile e commerciale – nella specie, delegata dal giudice in un giudizio di risarcimento danni per abusiva occupazione di un immobile – il difensore che rappresenti la parte nel procedimento non può autenticare la procura speciale al pari della procura alle liti (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel riaffermare il principio, ha ritenuto comunque infondata la doglianza formulata da parte ricorrente, non avendo quest’ultima fornito alcuna prova del fatto di avere tempestivamente eccepito la nullità della procura conferita ai fini della mediazione, o comunque il vizio della autenticazione: infatti, il osserva il giudice di legittimità, il rilievo officioso della nullità della procura (anche di quella alle liti) va coordinato con il sistema delle preclusioni, con la conseguenza che, se non fatta valere nel relativo grado di giudizio, non può esserlo per la prima volta in cassazione).

Corte di cassazione, Sezione III civile, Sentenza 25 marzo 2024, n. 7985

Pres. Travaglino – Rel. Cricenti – (Rigetta, App. Catania, 28 gennaio 2021, n. 203)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Presentazione della domanda di mediazione – Deposito presso organismo territorialmente incompetente – Conseguenze – Improcedibilità della domanda giudiziale.

 

La domanda di mediazione obbligatoria che sia stata unilateralmente depositata presso un organismo territorialmente incompetente ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 28 del 2010, è inefficace, posto che tale competenza territoriale è derogabile solo su accordo delle parti, che possono rivolgersi, con domanda congiunta, ad altro organismo.

 

Tribunale di Mantova, Sezione civile, Sentenza 22 marzo 2024, n. 327

Giudice Venturini – (Dichiara improcedibile la domanda)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Primo incontro – Mancata partecipazione – Motivi addotti – Atteggiamento di livore ed infondatezza delle pretese di controparte – Sanzione pecuniaria del pagamento del doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio – Applicabilità.

 

L’atteggiamento di livore nei confronti della controparte e di ritenuta infondatezza delle richieste avanzate da quest’ultima, non costituiscono motivi idonei a giustificare per la mancata presentazione all’incontro introduttivo del procedimento di mediazione obbligatoria, sicché, ai sensi dell’art. 12-bis del D.lgs. n. 28 del 2010 legittimano, a carico della parte assente, l’irrogazione da parte del giudice della sanzione del versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

 

Tribunale di Lecco, Sezione I civile, Sentenza 19 marzo 2024, n. 298

Giudice Colasanti – ( Rigetta e dichiara inammissibili le domande)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Polizza fideiussoria – Controversia relativa – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Necessità – Esclusione.

 

La polizza fideiussoria ha natura di contratto autonomo di garanzia e non può essere  qualificata  quale contratto assicurativo bancario e finanziario ai sensi del D.lgs. n. 28 del 2010; ne consegue che la relativa controversia non è soggetta al procedimento di mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.

 

Tribunale di Milano, Sezione VI civile, 12 marzo 2024, n. 2733

Giudice Filippi – (Accoglie domanda)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione obbligatoria – Presentazione della domanda di mediazione – Deposito presso organismo territorialmente incompetente – Conseguenze – Improcedibilità della domanda giudiziale.

 

Il preventivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia, non produce effetti e non è idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale (Nella specie, il giudice adito, richiamato l’enunciato principio, ha dichiarato improcedibili delle domande di annullamento di deliberati assembleari condominiali proposte dal condomino attore).

 

Tribunale di Velletri, Sezione I civile, Sentenza 1° marzo 2024, n. 509

Giudice Picalarga – (Dichiara improcedibili le domande)

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Procedimento civile – Mediazione civile e commerciale – Procedimento di mediazione delegata – Condizione di procedibilità della domanda – Avveramento – Presupposti.

 

In tema di mediazione delegata, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, nel testo in vigore “ratione temporis”, può ritenersi soddisfatta se, entro l’udienza di rinvio fissata dal giudice, vi sia stato il primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l’accordo, a nulla rilevando che l’istanza di mediazione sia stata presentata dalla parte onerata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal giudice, non avendo lo stesso natura perentoria. Tale interpretazione, che discende da una lettura delle disposizioni implicate, risulta infatti: (i) coerente con la riconosciuta natura non perentoria del predetto termine di quindici giorni, fissato dal giudice ai sensi del citato D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, e tale rimasto anche nella disciplina scaturita a seguito della riforma legislativa del 2013, la quale non è intervenuta sul punto; (ii) ha il conforto dell’art. 152, comma 2, cod. proc. civ., posto che il termine di quindici giorni non è stato qualificato come perentorio; (iii) è confermata dalla necessità che il giudice fissi una successiva udienza, tenendo conto della scadenza del termine massimo della durata della mediazione; (iv) è compatibile con la “ratio legis” sottesa alla mediazione obbligatoria “ope iudicis”, consistente nella ricerca della soluzione migliore possibile per le parti, dato un certo stato di avanzamento della lite e certe sue caratteristiche che poco si concilierebbero con la tesi della natura perentoria del termine, atteso che finirebbe per frustrare l’operatività del generale principio del raggiungimento dello scopo; (v) è, infine, coerente con il principio della ragionevole durata del processo, perché la verifica all’udienza fissata dal citato art. 5, comma 2, è già ricompresa nell’intervallo temporale delimitato dalla previsione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 7, a mente del quale “Il periodo di cui all’art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’art. 5, commi 1-bis e 2, non si computano ai fini di cui della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2”.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 14 febbraio 2024, n. 4133

Pres. Travaglino – Rel. Gorgoni – (Rigetta, App. Firenze, 13 gennaio 2020, n. 65)

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Arbitrato

Procedimento civile – Arbitrato – Nomina dell’arbitro – Provvedimento presidenziale – Natura di atto di volontaria giurisdizione – Sussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa ad azione promossa per ottenere il pagamento degli onorari legali.

 

Il provvedimento presidenziale di nomina dell’arbitro a norma dell’art. 810 cod. proc. civ. ha natura di atto di volontaria giurisdizione, in quanto non ha carattere decisorio, non esprime un contenzioso su diritti soggettivi e cioè non è destinato a risolvere controversie su diritti sostanziali delle parti, né pregiudica in alcun modo le successive valutazioni e determinazioni (Nel caso di specie, riaffermato l’enunciato principio, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile l’ordinanza impugnata con la quale il giudice del merito aveva dichiarato che il ricorso proposto dal difensore, odierno ricorrente, ex art. 810 cod. proc. civ. non poteva essere ricompreso nell’attività difensiva svolta nel procedimento arbitratale, con l’applicazione della relativa tariffa, ma in quella di volontaria giurisdizione con consequenziale corretta liquidazione del relativo compenso previsto per tale tipologia di procedimento).

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 10 maggio 2024, n. 12812

Pres. Di Virgilio – Rel. Cavallino – (Rigetta, Tri. Ancona, 30 gennaio 2020, n. 786)

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Conciliazione

Lavoro – Lavoro subordinato – Rinunzie e transazioni – Conciliazione in sede sindacale – Luogo di svolgimento – Sede aziendale – Invalidità.

La conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, cod. proc. civ. non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore.

Corte di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza 15 aprile 2024, n. 10065

Pres. Esposito – Rel. Ponterio – (Rigetta, App. Napoli, 9 maggio 2022, n. 2027)

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Definizione della lite in sede sindacale dopo la proposizione del ricorso – Cessazione della materia del contendere – Sussistenza.

 

La definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, che resta così travolta e caducata, determina la cessazione della materia del contendere; infatti, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata (Nel caso di specie, avendo i difensori delle parti depositato istanza congiunta in conseguenza della redazione di un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha dichiarato cessata la materia del contendere anche per le spese di giudizio, avendo le parti medesime congiuntamente richiesto la loro compensazione).

Corte di cassazione, Sezione L civile, Ordinanza 12 marzo 2024, n. 6541

Pres. Doronzo – Rel. Michelini – (Dichiara cessazione materia del contendere, App. Napoli, 27 novembre 2020, n. 3937)

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Procedura civile

Procedimento civile – Competenza territoriale – Accordo delle parti – Designazione di un foro convenzionale quale foro esclusivo – Pattuizione espressa – Necessità – Caratteri – Individuazione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari.

 

La designazione di un foro convenzionale come esclusivo presuppone una pattuizione espressa, che, pur non richiedendo l’uso di forme sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da un’inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti, volta ad escludere la competenza degli altri fori contemplati dalla legge (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in ambito bancario, nel ritenere competente il tribunale adito, in quanto la predetta esclusione non era desumibile dalla clausola contrattuale, limitandosi la stessa a prevedere una deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale, consentendo di concentrare presso il giudice del luogo in cui aveva sede la banca tutte le controversie eventualmente derivanti dal contratto, senza però sottrarre alle parti la facoltà di adire altri fori, tra quelli alternativamente previsti dalla legge, la Suprema Corte ha aggiunto che nessun rilievo poteva assumere, in contrario, la previsione dell’applicabilità del foro convenzionale ad ogni possibile controversia che poteva insorgere tra le parti medesime in dipendenza del rapporto di conto corrente o di qualsiasi altro rapporto, trattandosi di un’espressione riferibile non già all’indicazione del foro competente, ma all’oggetto della deroga alla competenza territoriale, omnicomprensivamente individuato in ogni pretesa riconducibile al rapporto contrattuale, e quindi inidonea ad evidenziare la volontà delle parti di escludere l’operatività degli altri fori).

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 11 aprile 2024, n. 9754

Pres. Valitutti – Rel. Mercolino – (Regola competenza, Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2022, 4320)

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Procedimento civile – Spese processuali – Declaratoria di improcedibilità dell’appello – Compensazione delle spese di lite – Configurabilità – Esclusione – Fondamento.

 

L’improcedibilità dell’appello per mancato deposito del provvedimento impugnato costituisce una condotta che, improntata ad una negligenza della parte appellante, si rivela quale condotta censurabile. Ne consegue che il rigetto della domanda in rito non può costituire “ex se” una “grave ragione” per disporre la compensazione delle spese di giudizio, pervenendosi, altrimenti, al paradosso di attenuare le conseguenze sfavorevoli della soccombenza quando maggiore è stata la negligenza del soccombente.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 8 marzo 2024, n. 6424

Pres. Rossetti – Rel. Guizzi – (Cassa senza rinvio, Trib. Roma, 6 maggio 2022, n. 7107)

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Contratti bancari

Contratti bancari – Operazioni in conto corrente – Addebiti in conto corrente non dovuti – Azione di ripetizione del correntista – Mancata produzione di alcuni estratti conto – Conseguenze – Possibilità di ricostruire “aliunde” i movimenti contabili – Accertamento in fatto del giudice di merito.

Nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di restituzione soltanto mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti desumersi “aliunde”, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l’ausilio di una consulenza d’ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Nel caso di specie, nel riaffermare l’enunciato principio, la Suprema Corte, rigettando il ricorso della banca, ha ritenuto incensurabile la decisione gravata avendo correttamente la corte del merito ritenuto che il correntista avesse provato il credito, avendo egli ricostruito i movimenti del conto corrente utilizzando gli estratti-conto prodotti, le lettere intercorse tra le parti e le risultanze della Centrale-rischi, recependo il contenuto della C.T.U. ed evidenziando, sul punto, che la banca ricorrente non aveva espressamente criticato l’argomentazione del giudice di secondo grado).

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 13 maggio 2024, n. 12944

Pres. Marulli – Rel. Caiazzo – (Rigetta, App. Appello di Firenze 1° aprile 2020, n. 715)

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Contratti finanziari

Intermediazione finanziaria – Cointestazione del contratto quadro – Mancanza della sottoscrizione di uno dei clienti – Conseguenze – Nullità del contratto – Sussistenza – Ragioni.

In tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell’art. 23 del T.U.F., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell’altro (la cui sottoscrizione, nella specie, è risultata apocrifa) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell’art. 1420 cod. civ., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 8 aprile 2024, n. 9331

Pres. Marulli – Rel. Lamorgese – (Cassa con rinvio, App. Roma, 9 ottobre 2019, n. 6015)

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Diritti reali

Comunione nei diritti reali – Comproprietà indivisa – Scioglimento delle comunioni relative ad edifici – Nullità ex art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 – Applicabilità.

Gli atti di scioglimento delle comunioni relative ad edifici, o a loro parti, sono soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall’art. 40, comma 2, della legge n. 47 del 1985 per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici realizzati prima della entrata in vigore della detta legge, ove dagli atti non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 8 marzo 2024, n. 6377

Pres. Carrato – Rel. Guida – (Cassa con rinvio, App. Napoli, 26 aprile 2018, n. 1919)

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Responsabilità civile

Responsabilità civile – Diffamazione con il mezzo della stampa – Giornalismo di inchiesta – Nozione – Fondamento – Interesse pubblico – Valutazione – Criteri.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il c.d. “giornalismo d’inchiesta” ricorre quando il giornalista non si limiti alla divulgazione della notizia, come nel giornalismo ordinario di informazione, ma provveda egli stesso alla raccolta autonoma e diretta della notizia, tratta da fonti riservate e non, anche documentali ed ufficiali, con un lavoro personale di organizzazione, collegamento e valutazione critica, al fine di informare i cittadini su tematiche di interesse pubblico. L’interesse pubblico generale deve essere valutato considerando che il ruolo civile ed utile alla vita democratica di una collettività, svolto attraverso la divulgazione delle notizia, implica la necessità di valutarne l’attualità con riferimento al momento in cui la conoscenza dei fatti è sorta ed al contesto sociale in cui è proposta con la pubblicazione, e non con riferimento al momento in cui si sono svolti i fatti che la integrano; implica, altresì, la necessità di valutarne gli esiti, non tanto alla luce dell’attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto dell’avvenuto rispetto da parte del suo autore dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, oltre che della maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti e della loro attendibilità, ai fini del bilanciamento del diritto al rispetto della vita privata e del diritto alla libertà di espressione.

Corte di cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 10 maggio 2024, n. 12773

Pres. Genovese – Rel. Tricomi – (Cassa con rinvio, App. Milano, 8 novembre 2022, n. 3487)

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Responsabilità civile – Diffamazione con il mezzo della stampa – Azione di risarcimento del danno – Esercizio del diritto di cronaca e di critica – Requisiti – Pertinenza – Configurabilità – Condizioni e criteri di valutazione – Individuazione.

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell’autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (art. 21 Cost.); bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l’esimente dell’esercizio del diritto di critica.

Corte di cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 12 marzo 2024, n. 6464

Pres. Travaglino – Rel. Valle – (Cassa con rinvio, App. Torino, 29 settembre 2020, n. 958)

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Successioni ereditarie

Successioni ereditarie – Successione necessaria –  Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Erede – Azione di simulazione relativa – Oggetto – Atto di disposizione patrimoniale del “de cuius”, stipulato anche o solo con un terzo – Ammissibilità – Preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario – Necessità – Fondamento.

L’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del “de cuius”, stipulato (anche o solo) con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 cod. civ., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 2 aprile 2024, n. 8666

Pres. Manna – Rel. Giannaccari – (Cassa con rinvio, App. Cagliari, 7 settembre 2018, n. 369)

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Successioni ereditarie – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione – Onere di allegazione a carico dell’attore – Indicazione, in termini numerici, del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia – Necessità – Esclusione.

Nel caso di esercizio dell’azione di riduzione, il legittimario ha l’onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all’uopo l’indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, e, a tal fine, può allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva.

Corte di cassazione, Sezione II civile, Ordinanza 8 marzo 2024, n. 6377

Pres. Carrato – Rel. Guida – (Cassa con rinvio, App. Napoli, 26 aprile 2018, n. 1919)

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