Rassegna Giurisprudenza Procedura Civile n. 09/2020

9 Marzo, 2020


Newsletter giuridica n. 09/2020 del 10 marzo 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

 INDICE DELLE MASSIME

Procedimento civile – Spese giudiziali – Responsabilità aggravata – Azione risarcitoria

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Sottoscrizione del giudice

Procedimento civile – Termini – Computo – Comune di Roma – 29 giugno – Festività

Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Locazione  

Procedimento civile – Sentenza – Omessa pronuncia – Relativa ad una delle domande introdotte in causa 

Procedimento civile – Spese giudiziali – Giudizio di appello – Responsabilità aggravata

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Procedimento civile – Spese giudiziali – Responsabilità aggravata – – Azione risarcitoria – Carattere solo endoprocessuale – Configurabilità – Autonoma azione – Limiti – Fattispecie in tema utilizzo di certificato abusivamente ottenuto

In tema di responsabilità aggravata, il risarcimento dei danni causati a norma dell’art. 96 cod. proc. civ. dalla condotta processuale consistente nella fattispecie dall’uso di un certificato abusivamente ottenuto va chiesto nel processo in cui quella condotta è stata tenuta, e non attraverso autonoma azione, salvo che la proposizione in quel giudizio sia stata preclusa per l’evoluzione propria dello specifico processo da cui detta responsabilità è scaturita, ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte, o che il ricorrente non dimostri un interesse specifico a proporre separatamente la domanda di risarcimento, quindi un interesse diverso da quello che poteva essere fatto valere nel giudizio in cui la responsabilità processuale si è concretizzata.

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5097 – Pres. Amendola, Rel. Cricenti

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2043

Cod. Proc. Civ. art. 96

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25862

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 16 maggio 2017, n. 12029

Cass. civ. Sez. I, sentenza 20 maggio 2016, n. 10518

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Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Sottoscrizione del giudice – Deliberazione adottata con decidente già collocato a riposo – Nullità

La sentenza deliberata quando il decidente, per essere stato collocato a riposo, non appartiene più all’ordine giudiziario, risulta pronunciata, a non iudice ed è pertanto nulla ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod. proc. civ.

 

Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5137 – Pres. Campanile, Rel. Marulli

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 132

Cod. Proc. Civ. art. 161

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 27 ottobre 2006, n. 23191

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Procedimento civile – Termini – Computo – Comune di Roma – 29 giugno – Festività dei santi Apostoli Pietro e Paolo – Giorno festivo – Procedimenti celebrati avanti ad un’autorità giudiziaria avente sede nel Comune di Roma – Scadenza termini processuali – Proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo – Principio espresso in relazione a giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare 

L’art. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, pur ignorando le feste dei santi patroni locali, include espressamente nel novero dei giorni festivi, agli effetti del divieto di compiere determinati atti giuridici, “il giorno della festa dei santi Apostoli Pietro e Paolo”, – cioè il 29 giugno; allo stesso modo, l’art. 1 della legge 28 dicembre 1985, n. 792 stabilisce che “il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il Comune di Roma” sia annoverato tra le festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 dell’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, secondo cui “la Repubblica italiana riconosce come festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa fra le parti”. Da tale compendio normativo si evince che la giornata del 29 giugno debba essere considerata, per il solo Comune di Roma, giorno festivo, sicché la scadenza del termine processuale per gli atti che riguardino procedimenti celebrati avanti ad un’autorità giudiziaria avente sede nel Comune di Roma si proroga di diritto, ex art. 155, comma 4, cod. proc. civ., al primo giorno seguente non festivo (Nel caso di specie, in applicazione degli enunciati principi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato con rinvio il provvedimento impugnato il quale, dopo aver riconosciuto che il termine per proporre opposizione previsto dall’art. 99, comma 1, della legge fallimentare veniva a scadenza il 29 giugno 2017, ha ritenuto tardiva l’impugnazione presentata il 30 giugno 2017, senza considerare che proprio in quel giorno il termine in questione era stato prorogato ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260, 1 della legge 28 dicembre 1985, n. 792 e 155, comma 4, cod. proc. civ.).

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5320 – Pres. Scaldaferri, Rel. Pazzi

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 155

Legge, 27/05/1949, n. 260 art. 2

Legge, 28/12/1985, n. 792 art. 1

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. II, sentenza 24 marzo 2015, n. 5895

Cass. civ. Sez. L, sentenza 3 agosto 2007, n. 17079

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Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Locazione – Decreto ingiuntivo ottenuto per canoni non corrisposti – Mancata opposizione – Effetti – Formazione giudicato – Oggetto – Questione di competenza – Efficacia di cosa giudicata

Quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni non corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti sull’esistenza, validità e natura giuridica del rapporto corrente “inter partes”, e sull’inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione. Tanto in base al principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico; principio che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia stata proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui nel decreto ingiuntivo non opposto vi sia una espressa dichiarazione di competenza. Ne consegue che l’affermazione contenuta nel decreto ingiuntivo non opposto sulla competenza ad emettere tale provvedimento costituisca presupposto logico-giuridico della stessa condanna in sede monitoria disposta dal giudice successivamente adito e sia quindi da estendere anche ad essa l’efficacia di cosa giudicata. 

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5443 – Pres. Frasca, Rel. Cigna

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2909

Cod. Proc. Civ. art. 633

Cod. Proc. Civ. art. 647

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 28 novembre 2017, n. 28318

Cass. civ. Sez. III, sentenza 26 giugno 2015, n. 13207

Cass. civ. Sez. Un, sentenza 12 luglio 2005, n. 14546

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Procedimento civile – Sentenza – Omessa pronuncia – Relativa ad una delle domande introdotte in causa – Facoltà della parte – Deduzione del vizio in sede di gravame ovvero riproposizione della domanda in separato giudizio – Sussistenza – Riproposizione della domanda in separato giudizio – Eccezione di giudicato esterno – Opponibilità – Esclusione

 

Qualora il giudice di primo grado ometta di pronunciare su una domanda e non ricorrano gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulti che essa domanda sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda, la parte ha la facoltà alternativa di fare valere la omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in separato giudizio, posto che la presunzione di rinuncia di cui all’art. 346 cod. proc. civ. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale; ne consegue che, riproposta la domanda in separato giudizio, non è in tale sede opponibile il giudicato esterno per omessa pronunzia. 

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5460 – Pres. Frasca, Rel. Cirillo

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 346

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 11 giugno 2008, n. 15461

Cass. civ. Sez. III, sentenza 16 maggio 2006, n. 11356

Cass. civ. Sez. II, sentenza 30 maggio 2002, n. 7917

 

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Procedimento civile – Spese giudiziali – Giudizio di appello – Rigetto sul merito della pretesa ed accoglimento sul capo di condanna per responsabilità aggravata – Liquidazione spese di lite – Legittimità – Fondamento

In tema di liquidazione delle spese di lite in esito ad appello con esito vittorioso non sul merito della pretesa, di cui è stato confermato il rigetto, ma solo sull’accessorio capo di condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., è legittima la liquidazione delle spese di lite, quand’anche impropriamente separata per i due gradi di giudizio, se intesa come riferita alla soccombenza complessiva o sostanziale dell’appellante, attesa la preponderanza di quella sulla pretesa principale.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 28 febbraio 2020, n. 5466 – Pres. Frasca, Rel. De Stefano 

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 92

Cod. Proc. Civ. art. 96

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 12 aprile 2017, n. 9532

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