Newsletter giuridica n. 07/2020 del 25 febbraio 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense
INDICE DELLE MASSIME
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Notificazione della sentenza impugnata |
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Domande nuove – Mutamento della domanda |
Procedimento civile – Collaboratori ed ausiliari del giudice – Consulente tecnico d’ufficio – Liquidazione compenso |
Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Decreto ingiuntivo contro più coobbligati solidali |
Procedimento civile – Arbitrato – Clausola compromissoria – Interpretazione -Criteri – “Causa petendi” |
Procedimento civile – Arbitrato – Clausola compromissoria – Interpretazione – Portata – Dubbi interpretativi |
Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Pronuncia della Corte di cassazione – Contrasto dispositivo e motivazione |
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Giudice di pace – Provvedimento – Competenza – Rimedi |
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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Dichiarazione del ricorrente di mancata notificazione della sentenza impugnata – Effetto – Implicita proposizione del ricorso per cassazione nel termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. – Eccezione del controricorrente di avvenuta notificazione della sentenza o emergenza di tale circostanza dagli atti – Attività di controllo della Cassazione – Rilievo dell’omesso deposito della copia della sentenza impugnata nel termine previsto dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. – Conseguenza – Declaratoria di improcedibilità del ricorso – Fondamento
Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Suprema Corte deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la Suprema Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità.
Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 7 febbraio 2020, n. 2974 – Pres. Campanile, Rel. Scotti
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 325
Cod. Proc. Civ. art. 326
Cod. Proc. Civ. art. 327
Cod. Proc. Civ. art. 369
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. V, sentenza 19 gennaio 2018, n. 1295
Cass. civ. Sez. L, sentenza 31 marzo 2014, n. 7469
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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Domande nuove – Mutamento della domanda riguardo al “petitum” – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie in tema di azione risarcitoria nei confronti di amministrazione comunale per ritardata ristrutturazione di immobile in base a finanziamento pubblico concesso a seguito di eventi sismici
A norma dell’art. 345 cod. proc. civ. si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita “emendatio” allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul “petitum” solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell’originaria domanda (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso proposto da una amministrazione comunale condannata in sede di gravame al risarcimento del danno in favore dei controricorrenti per la ritardata ristrutturazione di immobile in base a finanziamento pubblico concesso a seguito di eventi sismici; infatti, pur avendo, parte attorea, richiesto in primo grado la condanna della predetta amministrazione, in via principale, all’ultimazione dei lavori e, in via gradata, alla somma necessaria ad ultimare i lavori, per poi richiedere in appello — essendo “medio tempore” intervenuta la vendita dell’immobile in questione al fine di ridurre i danni risarcibili – il risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra quanto ricavato dalla vendita dell’immobile ed il valore che l’immobile avrebbe avuto qualora fossero stati regolarmente terminati i lavori, non ha affatto modificato il titolo della pretesa risarcitoria (inadempimento del Comune) e neanche i fatti posti a fondamento della domanda, ma soltanto adeguato il “petitum” nell’ambito della stessa pretesa risarcitoria già inizialmente svolta).
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3309 – Pres. Frasca, Rel. Vincenti
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 345
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. I, sentenza 19 settembre 2016, n. 18299
Cass. civ. Sez. I, sentenza 10 novembre 2008, n. 26905
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Procedimento civile – Collaboratori ed ausiliari del giudice – Consulente tecnico d’ufficio – Liquidazione del compenso – Perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice – Riduzione di un terzo dell’onorario – Legittimità – Limiti
In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice, è legittima, ove non sia possibile l’individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, la riduzione di un terzo dell’onorario ai sensi dell’art. 52, ultima parte, del d.P.R. n. 115 del 2002, dovendosi ritenere che l’esclusione del compenso per “il periodo successivo alla scadenza del termine”, prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell’incarico, ma all’acquisizione della relazione. Ne deriva che la riduzione di un terzo opera soltanto nell’ipotesi di onorario determinato secondo tariffa, mentre sia nel caso di quantificazione a tempo che in ipotesi di calcolo a vacazione può soltanto operarsi lo scomputo delle prestazioni eseguite successivamente alla scadenza, laddove il consulente tecnico abbia depositato la propria relazione peritale senza rispettare il termine stabilito dal giudice.
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 12 febbraio 2020, n. 3464 – Pres. Gorjan, Rel. Oliva
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 61
D.P.R. 30/05/2002 n. 115 art. 52
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 12 settembre 2018, n. 22158
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 18 settembre 2015, n. 18331
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Procedimento civile – Competenza – Per territorio – Decreto ingiuntivo contro più coobbligati solidali – Riunione delle proposte, distinte opposizioni – Cumulo litisconsortile facoltativo – Incompetenza territoriale eccepita da uno o alcuni degli opponenti – Inefficacia dell’eccezione verso gli altri – Conseguenze
Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori solidali, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che si realizza ove lo stesso sia da loro separatamente opposto e solo uno, o alcuni, di essi eccepiscano l’incompetenza territoriale del giudice a pronunciarlo, rende tale eccezione rilevante soltanto per chi l’ha formulata, restando invece escluso – salvo il caso di tempestivo rilievo d’ufficio di quell’incompetenza, se ne sussista il potere in capo al giudice, anche per gli altri litisconsorti – che, pur riunite le opposizioni autonomamente proposte, possa dichiararsi l’incompetenza e la conseguente caducazione del decreto suddetto anche riguardo ai coobbligati non eccipienti, per i quali invece il giudizio può legittimamente procedere innanzi al giudice adito.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3523 – Pres. Frasca, Rel. Scoditti
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Civ. art. 1294
Cod. Proc. Civ. art. 38
Cod. Proc. Civ. art. 103
Cod. Proc. Civ. art. 274
Cod. Proc. Civ. art. 645
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 14 ottobre 2016, n. 20720
Cass. civ. Sez. III, sentenza 14 febbraio 2008, n. 3533
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Procedimento civile – Arbitrato – Clausola compromissoria – Interpretazione – Criteri – Riferimento a tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro “causa petendi” nel contratto – Necessità
La clausola compromissoria, che si riferisce genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3523 – Pres. Frasca, Rel. Scoditti
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 808
Cod. Proc. Civ. art. 808-quater
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. I, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3795
Cass. civ. Sez. I, sentenza 22 dicembre 2005, n. 24485
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Procedimento civile – Arbitrato – Clausola compromissoria – Interpretazione – Portata della clausola compromissoria – Dubbi interpretativi – Prevalenza della giurisdizione statuale – Affermazione – Fondamento
Poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale dello Stato, in caso di dubbio in ordine all’interpretazione della portata della clausola compromissoria, deve preferirsi un’interpretazione restrittiva di essa ed affermativa della giurisdizione statuale.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3523 – Pres. Frasca, Rel. Scoditti
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 808
Cod. Proc. Civ. art. 808-quater
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. I, sentenza 4 giugno 2003, n. 8910
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 28 luglio 1998, n. 7398
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Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Pronuncia della Corte di cassazione – Contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e pronuncia adottata in motivazione – Errore materiale correggibile ex art. 287 e 391-bis c.p.c. – Configurabilità – Fondamento
Il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo di una pronuncia della Corte di cassazione e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile “ictu oculi” dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di interpretazione della sentenza di legittimità.
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 14 febbraio 2020, n. 3714 – Pres. Frasca, Rel. Scrima
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 287
Cod. Proc. Civ. art. 391-bis
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 15 gennaio 2019, n. 668
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 12 settembre 2012, n. 15321
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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Giudice di pace – Provvedimento decisorio sulla competenza – Impugnabilità col regolamento di competenza – Esclusione – Conseguente appellabilità ai sensi e nei limiti dell’art. 339 cod. proc. civ. – Sussistenza – Giudizio di opposizione a sanzioni amministrative – Applicabilità
Anche in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all’art. 339 cod. proc. civ..
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 18 febbraio 2020, n. 4001 – Pres. Amendola, Rel. Di Florio
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 46
Cod. Proc. Civ. art. 113
Cod. Proc. Civ. art. 339
Riferimenti giurisprudenziali:
Conforme:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 28 gennaio 2014, n. 1812
Vedi:
Cass. civ. Sez. L, ordinanza 26 settembre 2018, n. 23062
Cass. civ. Sez. III, ordinanza 29 maggio 2008, n. 14185
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