Rassegna Giurisprudenza Procedura Civile n. 06/2020

17 Febbraio, 2020


Newsletter giuridica n. 06/2020 del 18 febbraio 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

 INDICE DELLE MASSIME

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – Violazione 
Procedimento civile – Spese giudiziali – Compensazione – Obbligo di motivazione – Insussistenza 
Procedimento civile – Azione – Interesse ad agire – Giudizi di impugnazione 
Procedimento civile – Spese giudiziali – Liquidazione – Onorari difensivi – Domande riconvenzionali – Incidenza 
Procedimento civile – Parti e difensori – Spese giudiziali – Patrocinio a spese dello Stato – Revoca  – Impugnazioni
Procedimento civile – Notificazioni – A mezzo posta elettronica – Casella di posta elettronica certificata “satura” 

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Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – Violazione – Configurabilità – Condizioni – Principio espresso in tema di giudizio di separazione tra coniugi

Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta in divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. Tale principio deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del “petitum”, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (“causa petendi”) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2410 – Pres. Genovese, Rel. Di Marzio

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 112

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 24 settembre 2015, n. 18868
Cass. civ. Sez. L, sentenza 11 gennaio 2011, n. 455
Cass. civ. Sez. III, sentenza 6 ottobre 2005, n. 19475
Cass. civ. Sez. L, sentenza 19 giugno 2004, n. 11455

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Procedimento civile – Spese giudiziali – Compensazione – Obbligo di motivazione in ordine alla mancata compensazione – Insussistenza –Censurabilità in sede di legittimità – Esclusione

In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2590 – Pres. Curzio, Rel. Marchese

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 92

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 26 aprile 2019, n. 11329
Cass. civ. Sez. Un, ordinanza 15 luglio 2005, n. 14989

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Procedimento civile – Azione – Interesse ad agire – Giudizi di impugnazione – Interesse ad impugnare – Utilità giuridica – Nozione

Il principio enunciato nell’art. 100 cod. proc. civ., per il quale per proporre una domanda e per contraddire ad essa è necessario avervi interesse, si estende anche ai giudizi di impugnazione, in ordine ai quali, in particolare, l’interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega pertanto ad una soccombenza, anche solo parziale, nel precedente giudizio, intesa come effetto pregiudizievole derivante dalle statuizioni (idonee a passare in giudicato) contenute nella sentenza impugnata. In particolare, l’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa non può esaurirsi in un mero interesse astratto privo di riflessi pratici sulla decisione adottata, ma deve riguardare una più concreta soluzione giuridica.  

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2759 – Pres. Lombardo, Rel. Falaschi

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 100

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, sentenza 3 maggio 2017, n. 10726
Cass. civ. Sez. L, sentenza 22 aprile 2011, n. 9308

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Procedimento civile – Spese giudiziali – Liquidazione – Onorari difensivi – Determinazione del valore della controversia – Valore delle domande riconvenzionali – Incidenza – Fondamento

 

Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all’attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell’attività difensiva (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo il tribunale omesso di considerare l’attività difensiva svolta dall’avvocato nel suo complesso, anche in relazione alla domanda riconvenzionale, negando “l’ampliamento della lite” già in via di principio, in base al rilievo che la domanda riconvenzionale non aveva comportato ulteriori attività, essendo state rigettate le richieste istruttorie della parte che l’aveva proposta).

 

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2769 – Pres. D’Ascola, Rel. Tedesco

 

Riferimenti normativi:

Cod. Civ. art. 2233
Cod. Proc. Civ. art. 10
Cod. Proc. Civ. art. 36
Cod. Proc. Civ. art. 91
D.M. 10/03/2014 n. 55 art. 2
D.M. 10/03/2014 n. 55 art. 4
D.M. 10/03/2014 n. 55 art. 5

 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. III, ordinanza 29 novembre 2018, n. 30840

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Procedimento civile – Parti e difensori – Spese giudiziali – Patrocinio a spese dello Stato – Revoca dell’ammissione con sentenza – Mezzo di impugnazione – Ordinario rimedio ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – Ricorso per cassazione avverso la relativa statuizione – Inammissibilità – Fondamento

La revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anziché con separato decreto, come previsto dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso d.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 del d.P.R. citato.

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2871 – Pres. Amendola, Rel. Di Florio

Riferimenti normativi:

DPR 30/05/2002 n. 115 art. 170    
DPR 30/05/2002 n. 115 art. 113    
DPR 30/05/2002 n. 115 art. 136

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. III, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3028
Cass. civ. Sez. II, sentenza 6 dicembre 2017, n. 29228

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Procedimento civile – Notificazioni – A mezzo posta elettronica – Casella di posta elettronica certificata “satura” – Imputabilità al destinatario – Perfezionamento notifica – Sussistenza – Fondamento

In tema di notificazioni a mezzo posta elettronica eseguite dall’ufficiale giudiziario, dal disposto dell’art. 149-bis, comma 3, cod. proc. civ., il quale dispone che “La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario”, si evince che costituisce onere del difensore provvedere al controllo periodico della propria casella di P.E.C. essendo tale onere manifestamente finalizzato ad assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel momento in cui il gestore del servizio P.E.C. rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario. Da ciò consegue che qualora il “rendere disponibile” quale azione dell’operatore non possa evolversi in una effettiva disponibilità da parte del destinatario per causa a lui imputabile, come per essere la casella “satura”, la notificazione si abbia per perfezionata, con la conseguenza che il notificante può procedere all’utilizzazione dell’atto come se fosse stato notificato. In definitiva, il lasciare la casella di P.E.C. “satura” equivale ad un preventivo rifiuto di ricevere notificazioni tramite di essa e l’essere della sua gestione direttamente responsabile il titolare giustifica il considerare la conseguenza di tale atteggiamento come equipollente ad una consegna dell’atto (Nel caso di specie, la Suprema Corte, agli effetti della regolamentazione delle spese di giudizio, ha considerato per notificato il controricorso, regolarmente depositato in cancelleria, nonostante non fosse andata a buon fine la notifica telematica essendo risultata “piena” la casella di posta elettronica certificata di controparte).

Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3164 – Pres. Frasca, Rel. Gianniti

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 149-bis
Legge, 21 gennaio 1994, n. 53, art. 3-bis
D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 5

 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. V, sentenza 21 marzo 2018, n. 7029

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