Procedimento civile – Parti – Pluralità di parti – Giudizio risarcitorio – Deduzione da parte del convenuto della esclusiva responsabilità di un terzo per il danno allegato dall’attore – Litisconsorzio necessario – Configurabilità – Esclusione – Chiamata in causa del terzo su istanza di parte o per ordine del giudice – Litisconsorzio necessario processuale – Configurabilità
Nel caso in cui il convenuto in un giudizio risarcitorio prospetti l’esclusiva responsabilità di un terzo per il danno allegato dall’attore, non si determina affatto una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. con il terzo indicato quale responsabile.
Il convenuto stesso può eventualmente chiederne la chiamata in causa ai sensi dell’art. 106 cod. proc. civ. ovvero tale chiamata può essere eventualmente disposta dal giudice, nell’esercizio dì una sua facoltà discrezionale non sindacabile in sede di impugnazione, ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ. Solo laddove effettivamente avvenga la chiamata in giudizio del terzo, peraltro, si determina non una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. ma una ipotesi di inscindibilità di cause, per dipendenza, e quindi di litisconsorzio necessario meramente processuale.
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 3 febbraio 2020, n. 2395 – Pres. Frasca, Rel. Tatangelo
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 102
Cod. Proc. Civ. art. 106
Cod. Proc. Civ. art. 107
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. I, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4722
Cass. civ. Sez. I, sentenza 13 marzo 2013, n. 6208
Cass. civ. Sez. II, sentenza 8 agosto 2003, n. 11946
Cass. civ. Sez. L, sentenza 22 marzo 2002, n. 4129