Rassegna Giurisprudenza Procedura Civile n. 05/2020

8 Febbraio, 2020


Newsletter giuridica n. 05/2020 del 11 febbraio 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Questioni – Principio della “ragione più liquida” – Operatività 

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ricorso – Ex rappresentante di società cancellata dal r.i.


Procedimento civile – Parti – Pluralità di parti – Litisconsorzio necessario processuale – Integrazione del contraddittorio


Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Ammissione – Casi di esclusione – Assistenza di più di un difensore 


Procedimento civile – Arbitrato – Rapporti tra il giudizio ordinario ed il procedimento arbitrale – Sospensione del giudizio


Procedimento civile – Parti – Pluralità di parti – Giudizio risarcitorio – Responsabilità di un terzo – Ipotesi di litisconsorzio


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Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Questioni – Principio della “ragione più liquida” – Operatività – Portata e fondamento

In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ.

Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 21 gennaio 2020, n. 1209 – Pres. Gorjan, Rel. Varrone

Riferimenti normativi:

Cost. art. 24
Cost. art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 276

Riferimenti giurisprudenziali:   

Conformi:
Cass. civ. Sez. V, ordinanza 9 gennaio 2019, n. 363
Cass. civ. Sez. V, sentenza 11 maggio 2018, n. 11458

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ricorso proposto da parte dell’ex rappresentante di società cancellata dal registro delle imprese – Inammissibilità – Conseguenze – Condanna alle spese in favore di controparte – Configurabilità

 Il ricorso per cassazione proposto dall’ex rappresentante di società cancellata dal registro delle imprese è inammissibile, sia per le peculiarità dell’operatività del mandato nel giudizio di legittimità, sia per la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese, in proprio, del detto rappresentante il quale, spendendo tale qualità con riferimento a soggetto non più esistente, ha conferito il mandato all’avvocato, essendosi questi limitato ad autenticare la relativa sottoscrizione.

Corte di cassazione, Sezione L, ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1392 – Pres. Bronzini, Rel. Raimondi

 Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 365
Cod. Proc. Civ. art. 385

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 22 maggio 2018, n. 12603

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Procedimento civile – Parti – Pluralità di parti – Litisconsorzio necessario processuale – Configurabilità – Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. – Omissione – Conseguenze

 Il litisconsorzio necessario processuale realizza una ipotesi di inscindibilità della causa ovvero la necessità che il giudizio prosegua, anche nelle fasi di impugnazione, nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado; ne consegue che l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, bensì la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

 Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 24 gennaio 2020, n. 1572 – Pres. Vivaldi, Rel. D’Arrigo

 Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 102
Cod. Proc. Civ. art. 331

 

Riferimenti giurisprudenziali:    
Conformi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 20 marzo 2019, n. 7927

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Procedimento civile – Parti e difensori – Spese giudiziali – Patrocinio a spese dello Stato – Ammissione al patrocinio – Esclusione – Soggetto richiedente assistito da più di un difensore o nomina da parte dello stesso di un secondo difensore di fiducia – Ambito di operatività – Processo civile – Sussistenza – Fondamento

 

Dal complesso delle disposizioni del d.p.r. n. 115/2002 che regolano per tutti i processi l’istituto del patrocinio a spese dello Stato – ed in particolare dall’art. 80 che prevede che “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore – si ricava che l’art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all’interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.

 

Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 27 gennaio 2020, n. 1736 – Pres. Lombardo, Rel. Besso Marcheis

 Riferimenti normativi:

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 80
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 83
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 91

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Procedimento civile – Arbitrato – Rapporti tra il giudizio ordinario ed il procedimento arbitrale – Sospensione del giudizio – Applicabilità – Esclusione – Rapporto di pregiudizialità – Irrilevanza

 Nei rapporti tra il giudizio ordinario ed il procedimento arbitrale l’art. 819-ter cod. proc. civ. dichiara espressamente inapplicabile l’art. 295 cod. proc. civ., escludendo pertanto, anche nel caso in cui sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra una causa promossa dinanzi al giudice ordinario ed un’altra pendente dinanzi agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato, la possibilità di disporre la sospensione della prima in attesa della decisione di quest’ultima.

 

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2020, n. 2335 – Pres. Bisogni, Rel. Mercolino

 Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 295
Cod. Proc. Civ. art. 819-ter

 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 29 marzo 2019, n. 8870
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 19 gennaio 2016, n. 783

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Procedimento civile – Parti – Pluralità di parti – Giudizio risarcitorio – Deduzione da parte del convenuto della esclusiva responsabilità di un terzo per il danno allegato dall’attore – Litisconsorzio necessario – Configurabilità – Esclusione – Chiamata in causa del terzo su istanza di parte o per ordine del giudice – Litisconsorzio necessario processuale – Configurabilità

 

Nel caso in cui il convenuto in un giudizio risarcitorio prospetti l’esclusiva responsabilità di un terzo per il danno allegato dall’attore, non si determina affatto una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ. con il terzo indicato quale responsabile.
Il convenuto stesso può eventualmente chiederne la chiamata in causa ai sensi dell’art. 106 cod. proc. civ. ovvero tale chiamata può essere eventualmente disposta dal giudice, nell’esercizio dì una sua facoltà discrezionale non sindacabile in sede di impugnazione, ai sensi dell’art. 107 cod. proc. civ. Solo laddove effettivamente avvenga la chiamata in giudizio del terzo, peraltro, si determina non una ipotesi di litisconsorzio necessario ai sensi dell’art. 102 cod. proc. civ.  ma una ipotesi di inscindibilità di cause, per dipendenza, e quindi di litisconsorzio necessario meramente processuale.

 

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 3 febbraio 2020, n. 2395 – Pres. Frasca, Rel. Tatangelo

 

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 102
Cod. Proc. Civ. art. 106
Cod. Proc. Civ. art. 107

 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:
Cass. civ. Sez. I, ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4722
Cass. civ. Sez. I, sentenza 13 marzo 2013, n. 6208
Cass. civ. Sez. II, sentenza 8 agosto 2003, n. 11946
Cass. civ. Sez. L, sentenza 22 marzo 2002, n. 4129

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