Rassegna Giurisprudenza Civile n. 03/2020

24 Gennaio, 2020


Newsletter giuridica n. 01/2020 del 21 gennaio 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

 

 

Corte di cassazione, Sezione L, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 404 
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Spese di giustizia – Contributo unificato – Raddoppio
Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 411 
Procedimento civile – Processo di esecuzione – Espropriazione forzata – Conversione del pignoramento
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 14 gennaio 2020, n. 450 
Procedimento civile – Interruzione del processo – Riassunzione – Termine ex art. 305 c.p.c. – Applicabilità  
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 529 
Procedimento civile – Spese giudiziali – Liquidazione – Statuizione sul rimborso del contributo unificato 
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 544 
Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Vizi attinenti alla “vocatio in ius” 
Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 15 gennaio 2020, n. 711 
Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Decisione sulla provvisoria esecuzione

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Spese di giustizia – Contributo unificato – Meccanismo sanzionatorio del raddoppio – Applicabilità – Esclusione – Fondamento – Prognosi in ordine all’integrale conferma della sentenza impugnata – Rilevanza – Esclusione

 

In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

Corte di cassazione, Sezione L, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 404 – Pres. Napoletano, Rel. Bellè

 

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360

D.P.R. 30/05/2002 n. 115 art. 13

Legge 24/12/2012 n. 228 art. 1

 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 10 febbraio 2017, n. 3542

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Procedimento civile – Processo di esecuzione – Espropriazione forzata – Conversione del pignoramento – Determinazione somme dovute – Criteri – Creditori intervenuti successivamente all’istanza fino all’udienza in cui il giudice provvede o si riserva di provvedere – Rilevanza – Fondamento

 

In tema di espropriazione forzata, in sede di determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, fino all’udienza in cui il giudice provvede (ovvero si riserva di provvedere) sulla stessa con l’ordinanza di cui dell’art. 495, terzo comma, cod. proc. civ. Tale conclusione è dettata in omaggio al principio della par condicio creditorum, a mente della quale tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti (art. 2741 cod. civ.); principio, che, inverando la regola della concorsualità, esprime un atteggiamento di favore del legislatore verso gli interventi tempestivi nel processo esecutivo, quali strumenti volti a favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori. Ne consegue che l’ordinamento non ritiene affatto di favorire il debitore nella possibilità di liberare i propri beni dal vincolo del pignoramento pagando solo parte dei creditori intervenuti nel processo esecutivo. La conversione del pignoramento, infatti, quale strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, non può non tener conto del credito per il quale è stato fatto atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell’esecuzione, provvedendo sull’istanza, determina l’ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti. Resta solo da precisare che l’intervento nel processo esecutivo effettuato

in data successiva all’istanza di conversione del pignoramento, ma anteriormente all’udienza fissata per provvedere su di essa, ovviamente non incide ex post sull’ammissibilità della domanda, con

specifico riferimento all’osservanza dell’onere di accompagnare la stessa con il versamento di una somma pari ad un quinto del credito

per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori

intervenuti. La commisurazione dell’importo che, a titolo cauzionale, deve accompagnare l’istanza di conversione del pignoramento va pertanto rapportata all’ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell’istanza medesima, mentre di quelli successivamente intervenuti si dovrà tenere conto nell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato ai sensi del citato art. 495, terzo comma, cod. proc. civ.

 

Corte di cassazione, Sezione VI, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 411 – Pres. Frasca, Rel. D’Arrigo

 

Riferimenti normativi:

Cost. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 495

Cod. Civ. art. 2741

 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 24 gennaio 2012, n. 940

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Procedimento civile – Interruzione del processo – Riassunzione – Termine ex art. 305 c.p.c. – Applicabilità – Alla sola fase del deposito del ricorso in cancelleria – Conseguenze – Vizi della notifica dell’atto di riassunzione tempestivamente depositato – Estinzione del processo – Esclusione – Rinnovazione della notifica – Necessità – Mancata osservanza del termine perentorio per la rinnovazione – Effetti

 

In caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato se, entro sei mesi viene depositato il ricorso. Una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera

del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della “vocatio in ius”. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il (diverso) termine di cui all’art. 305 cod. proc. civ., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 cod. proc. civ., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio; solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3 citato, e del successivo art. 307, comma 3, cod. proc. civ.

 

Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 14 gennaio 2020, n. 450 – Pres. Oricchio, Rel. Giannaccari

 

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 291

Cod. Proc. Civ. art. 305

Cod. Proc. Civ. art. 307

 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. I, sentenza 11 marzo 2019, n. 6921

Cass. civ. Sez. III, ordinanza 20 aprile 2018, n. 9818

Cass. civ. Sez. I, sentenza 9 aprile 2015, n. 7131

Cass. civ. Sez. Un, sentenza 28 dicembre 2007, n. 27183

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Procedimento civile – Spese giudiziali – Liquidazione – Condanna alle spese giudiziali – Statuizione sul rimborso del contributo unificato – Condanna implicita – Sussistenza – Fondamento

 

In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell’ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un’obbligazione “ex lege” di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell’obbligazione.

 

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 529 – Pres. Travaglino, Rel. Valle

 

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

Cod. Proc. Civ. art. 474

D.P.R. 30/05/2002 n. 115 art. 9

D.P.R. 30/05/2002 n. 115 art. 13

 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. I, sentenza 10 luglio 2019, n. 18529

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Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Deduzione di vizi attinenti alla “vocatio in ius” – Proposizione dell’appello – Nullità del giudizio ed irrevocabilità del provvedimento monitorio – Esclusione – Sanatoria retroattiva della nullità e decisione nel merito – Legittimità

 

Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la nullità dell’atto di citazione derivante dall’omessa indicazione dell’ufficio giudiziario (art. 163, comma 3, n. 1) cod. proc. civ.), del giorno dell’udienza di comparizione nonché dell’invito a costituirsi nel termine e nelle forme ivi indicate, con avvertimento delle decadenze previste in caso di tardiva costituzione (art. 163, comma 3, n. 7) cod. proc. civ.), attenendo a vizi riguardanti la c.d. “vocatio in ius”, risulta sanata retroattivamente, ex art. 164 cod. proc. civ., dalla proposizione dell’appello, sicché il giudice adito, esclusa l’irrevocabilità del provvedimento monitorio, deve decidere la causa nel merito (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte del merito aveva ritenuto che la nullità dell’atto di citazione in opposizione, benché sussistente, doveva considerarsi sanata, con efficacia ex tunc, per effetto della proposizione dell’appello e che, pertanto, esclusa l’irrevocabilità del provvedimento monitorio, occorreva entrare nel merito delle ragioni dell’opposizione).

 

Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 15 gennaio 2020, n. 544 – Pres. Amendola, Rel. Iannello

 

Riferimenti normativi:

Cost. art. 24

Cod. Proc. Civ. art. 101

Cod. Proc. Civ. art. 156

Cod. Proc. Civ. art. 163

Cod. Proc. Civ. art. 164

Cod. Proc. Civ. art. 294

Cod. Proc. Civ. art. 353

Cod. Proc. Civ. art. 354

Cod. Proc. Civ. art. 647

 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. III, sentenza 28 marzo 2017, n. 7885    

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Procedimento civile – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Ordinanza ex art. 648 cod. proc. civ. – Decisione sulla provvisoria esecuzione in presenza di eccezione pregiudiziale – Ricorso per cassazione – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento

 

L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 648, primo comma cod. proc. civ., con la quale sia concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento non definitivo e non decisorio; ciò vale anche quando il giudice abbia provveduto sulla richiesta di provvisoria esecuzione senza pronunciarsi su eventuali questioni pregiudiziali attinenti alla competenza ed alla proponibilità della domanda, potendo il giudice differirne la decisione con il merito o dovendo, in alternativa, invitare, anche in prima udienza di comparizione, le parti a precisare le conclusioni.

 

Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 15 gennaio 2020, n. 711 – Pres. Tria, Rel. Ciriello

 

Riferimenti normativi:

Cost. art. 111

Cod. Proc. Civ. art. 648

 

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. III, ordinanza 26 luglio 2004, n. 14051

Cass. civ. Sez. II, ordinanza 20 novembre 2001, n. 14717

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