Newsletter giuridica n. 01/2020 del 21 gennaio 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense
Corte di cassazione, Sezione L, ordinanza 7 gennaio 2020, n. 113 | Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione apparente – Configurabilità – Presupposti |
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 8 gennaio 2020, n. 124 | Procedimento civile – Atto di citazione – Contenuto – Invalidità – Atto di costituzione in mora |
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 8 gennaio 2020, n. 127 | Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Appellante – Ritiro del fascicolo di parte |
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 8 gennaio 2020, n. 138 | Procedimento civile – Interruzione del processo – Morte della parte – Riassunzione – Termine – Sospensione feriale |
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 186 | Procedimento civile – Procedimento sommario di cognizione – Controversie – Liquidazione onorari e diritti di avvocato |
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 186 | Procedimento civile – Regolamento di competenza – Controversie – Liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato |
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 9 gennaio 2020, n. 193 | Procedimento civile – Spese giudiziali – Responsabilità aggravata |
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Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione apparente – Configurabilità – Presupposti – Individuazione
La motivazione meramente apparente – parificabile, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante
– sussiste allorquando, pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione
delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico alla base del decisum. In particolare, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture, oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento oppure, ancora, nell’ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum.
Corte di cassazione, Sezione L, ordinanza 7 gennaio 2020, n. 113 – Pres. Nobile, Rel. Pagetta
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 132
Cod. Proc. Civ. art. 360
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 3 novembre 2016, n. 22232
Cass. civ. Sez. III, sentenza 18 settembre 2009, n. 20112
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Procedimento civile – Atto di citazione – Contenuto – Invalidità quale domanda giudiziale – Validità quale atto di costituzione in mora con consequenziale efficacia interruttiva della prescrizione – Sussistenza – Condizioni
L’atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioè a produrre effetti processuali, può tuttavia valere come atto di costituzione in mora, ed avere perciò efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva ritenuto inefficace quale atto interruttivo della prescrizione l’atto di citazione dichiarato nullo osservando che «…trattandosi di nullità dell’editio actionis, l’atto è privo di effetti processuali ma anche sostanziali, difettando di quegli elementi che consentano di individuare il diritto fatto valere…»).
Corte di cassazione, Sezione III, sentenza 8 gennaio 2020, n. 124 – Pres. Sestini, Rel. Valle
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1219
Cod. Civ. art. 2943
Cod. Proc. Civ. art. 163
Cod. Proc. Civ. art. 164
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. I, sentenza 7 agosto 1989, n. 3616
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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Appellante – Ritiro del fascicolo di parte contenente copia della sentenza impugnata – Mancato deposito prima della decisione – Conseguenze – Improcedibilità dell’appello – Esclusione – Pronuncia allo stato degli atti – Necessità – Fondamento
Nel caso in cui l’appellante, dopo aver ritirato il fascicolo di parte contenente copia della sentenza oggetto di impugnazione, ometta poi di depositarlo prima della decisione, unitamente alla comparsa conclusionale il cui deposito sia invece avvenuto per via telematica, il giudice non deve pronunciare l’improcedibilità dell’appello ma è comunque tenuto a decidere allo stato degli atti. Infatti, l’art. 347, comma 2, cod. proc. civ. il quale stabilisce che l’appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata non commina, in caso di omissione, la sanzione dell’improcedibilità come previsto, invece, dall’art. 348 cod. proc. civ. per la mancata costituzione nei termini per l’omessa comparizione dell’appellante alla prima udienza ed a quella successiva all’uopo fissata. Ciò che il giudice dell’appello deve accertare, a pena di improcedibilità, è pertanto la costituzione dell’appellante e la sua comparizione alla prima udienza di trattazione, potendo nelle altre ipotesi di omissioni formali acquisire elementi utili (anche in ordine al contenuto della sentenza
impugnata), dagli atti prodotti dalla controparte. Lo stesso giudice, inoltre, non è tenuto, in difetto di annotazioni della cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso quest’ultima, neppure a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza riscontrata, dovendo decidere la controversia allo stato degli atti.
Corte di cassazione, Sezione III, ordinanza 8 gennaio 2020, n. 127 – Pres. Vivaldi, Rel. Fiecconi
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 115
Cod. Proc. Civ. art. 169
Cod. Proc. Civ. art. 347
Cod. Proc. Civ. art. 348
Disp. att. cod. proc. civ. art. 77
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. III, sentenza 22 novembre 2016, n. 23713
Cass. civ. Sez. I, sentenza 25 maggio 2015, n. 10741
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Procedimento civile – Interruzione del processo – Morte della parte – Riassunzione – Atto notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto – Termine – Natura processuale – Sospensione feriale – Applicabilità
Il termine di un anno entro il quale il processo interrotto per morte della parte può essere riassunto, a norma dell’art. 303, comma 2, cod. proc. civ., con atto notificato collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell’ultimo domicilio del defunto è un termine di natura processuale, soggetto all’ordinaria sospensione feriale dei termini processuali.
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 8 gennaio 2020, n. 138 – Pres. Manna, Rel. Carbone
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 303
Legge 07/10/1969, n. 742, art. 1
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 18 giugno 2010, n. 14699
Cass. civ. Sez. III, sentenza 25 maggio 2007, n. 12245
Cass. civ. Sez. I, sentenza 3 marzo 2004, n. 4297
Cass. civ. Sez. III, sentenza 5 maggio 1998, n. 4506
Cass. civ. Sez. III, sentenza 7 febbraio 1987, n. 1306
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Procedimento civile – Procedimento sommario di cognizione – Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato – Opposizione al decreto ingiuntivo introdotta con citazione in luogo del ricorso – Ordinanza di mutamento di rito – Termine – Prima udienza di comparizione delle parti – Osservanza – Necessità
Nelle cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell’avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l’opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anziché con ricorso, può avvenire, anche d’ufficio, ma non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 186 – Pres. San Giorgio, Rel. Giannaccari
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 702-bis
D.lgs. 01/11/2011, n. 150 art. 4
D.lgs. 01/11/2011, n. 150 art. 14
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 23 febbraio 2018, n. 4485
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Procedimento civile – Competenza – Regolamento necessario di competenza – Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato – Causa introdotta e proseguita con il rito ordinario – Provvedimento del giudice adito – Rigetto eccezione di incompetenza territoriale, affermazione propria competenza e prosecuzione del giudizio – Impugnazione con regolamento di competenza – Inammissibilità
Anche in una causa avente ad oggetto le prestazioni professionali dell’avvocato, introdotta e proseguita con il rito ordinario, il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza territoriale, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione.
Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 9 gennaio 2020, n. 186 – Pres. San Giorgio, Rel. Giannaccari
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 42
D.lgs. 01/11/2011, n. 150 art. 4
D.lgs. 01/11/2011, n. 150 art. 14
Riferimenti giurisprudenziali:
Vedi:
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 7 marzo 2018, n. 5354
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 20 gennaio 2017, n. 1615
Cass. civ. Sez. Un, sentenza 29 settembre 2014, n. 20449
Cass. civ. Sez. Un, ordinanza 12 maggio 2008, n. 11657
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Procedimento civile – Spese giudiziali – Responsabilità aggravata – Rigetto in appello della domanda proposta ex art. 96 c.p.c. dalla parte soccombente in primo grado e vittoriosa nel merito in secondo grado – Parziale e reciproca soccombenza sia in primo che in secondo grado – Insussistenza – Conseguenze in tema di spese processuali
In tema di responsabilità aggravata, il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, in applicazione dell’enunciato principio, ha ritenuto parte ricorrente tenuta a rifondere alle due parti controricorrenti le spese del giudizio di legittimità senza che assumesse rilievo il rigetto della domanda di responsabilità aggravata per una di esse).
Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 9 gennaio 2020, n. 193 – Pres. Manna, Rel. Grasso
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 92
Cod. Proc. Civ. art. 96
Riferimenti giurisprudenziali:
Conformi:
Cass. civ. Sez. II, sentenza 13 settembre 2019, n. 22951
Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 15 maggio 2018, n. 11792
Cass. civ. Sez. VI, sentenza 12 aprile 2017, n. 9532
Difforme:
Cass. civ. Sez. VI, sentenza 14 ottobre 2016, n. 20838
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