Rassegna Giurisprudenza Civile n. 01/2020

13 Gennaio, 2020


Newsletter giuridica n. 01/2020 del 13 gennaio 2020
a cura del Centro Studi di Primavera Forense

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Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 27 dicembre 2019, n. 34549 

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Questioni nuove – Ammissibilità – Limiti

Corte di cassazione, Sezione L, ordinanza 30 dicembre 2019, n. 34731   

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Omessa ammissione di prova testimoniale 

Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 30 dicembre 2019, n. 34734 

Procedimento civile – Atti processuali – Termini – Rimessione in termini – Ambito di operatività 

Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 31 dicembre 2019, n. 34744

Procedimento civile – Parti – Giudizio – Pluralità di parti in cause scindibili – Notificazione impugnazione – Spese di giudizio 

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 3 gennaio 2020, n. 14

Procedimento civile – Mezzi di prova – Prova testimoniale – Incapacità a testimoniare – Condizioni 

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 3 gennaio 2020, n. 16 

Cosa giudicata civile – Limiti del giudicato – Estensione oggettiva del giudicato – Dedotto e deducibile – Delimitazione

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Questioni nuove – Ammissibilità – Limiti – Questioni in fatto non esaminate nella sentenza impugnata – Prospettazione delle stesse nei gradi precedenti – Necessità – Allegazioni e deduzioni della parte – Onere relativo – Contenuto

Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di cui all’art. 366 cod. proc. civ., di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito laquestione stessa.

Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 27 dicembre 2019, n. 34549 – Pres. Di Cerbo, Rel. Blasutto

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360
Cod. Proc. Civ. art. 366

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conformi:

Cass. civ. Sez. II, sentenza 9 agosto 2018, n. 20694

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 13 giugno 2018, n. 15430

Cass. civ. Sez. L, sentenza 11 gennaio 2006, n. 230

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Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova – Vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia – Configurabilità – Condizioni – Denuncia in sede di legittimità – Requisiti

L’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato ilconvincimento del giudice di merito.

Corte di cassazione, Sezione L, ordinanza 30 dicembre 2019, n. 34731 – Pres. Bronzini, Rel. Blasutto

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. II, ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27415

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Procedimento civile – Atti processuali – Termini – Rimessione in termini – Ambito di operatività – Tempestiva richiesta della parte incorsa nella decadenza – Necessità – Caratteri

Il provvedimento di rimessione in termini, reso sia ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ., che del vigente art. 153, comma 2, cod. proc. civ., presuppone una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un’attività processuale per causa ad essa non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa.

Corte di cassazione, Sezione L, sentenza 30 dicembre 2019, n. 34734 – Pres. Nobile, Rel. Blasutto

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 153

Cod. Proc. Civ. art. 332

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. V, ordinanza 1° marzo 2019, n. 6102

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Procedimento civile – Parti – Giudizio con pluralità di parti in cause scindibili – Notificazione impugnazione – Fondamento – Destinatario della notificazione – Assunzione della qualità di parte – Automaticità – Esclusione – Riflessi in sede di regolamento delle spese di giudizio

In un giudizio svoltosi con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione

dell’impugnazione (nella specie, l’appello) e la sua conoscenza assolvono alla funzione di “litis denuntiatio”, così da permettere l’attuazione della concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza. In tal caso, pertanto, il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., che esige la qualità di parte, e perciò una “vocatio in ius”, e la soccombenza.

Corte di cassazione, Sezione I, ordinanza 31 dicembre 2019, n. 34744 – Pres. Campanile, Rel. Iofrida

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 91

Cod. Proc. Civ. art. 332

Riferimenti giurisprudenziali:    

Vedi:

Cass. civ. Sez. VI, ordinanza 27 novembre 2018, n. 30730

Cass. civ. Sez. I, sentenza 21 marzo 2016, n. 5598

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Procedimento civile – Mezzi di prova – Prova testimoniale – Incapacità a testimoniare – Condizioni – Interesse a partecipare al giudizio alla stregua dell’art. 100 c.p.c. – Necessità – Interesse di mero fatto – Rilevanza – Ai soli fini dell’attendibilità – Sussistenza – Conseguenze

L’incapacità a deporre prevista dall’art 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto ad un determinato esito del processo – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilità del teste – né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio.

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 3 gennaio 2020, n. 14 – Pres. Oricchio, Rel. Casadonte

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 100

Cod. Proc. Civ. art. 246

Riferimenti giurisprudenziali:    

Conforme:

Cass. civ. Sez. II, sentenza 5 gennaio 2018, n. 167

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Cosa giudicata civile – Limiti del giudicato – Estensione oggettiva del giudicato – Dedotto e deducibile – Delimitazione – Fattispecie in tema di subappalto in ambito condominiale

L’autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo.

Corte di cassazione, Sezione II, ordinanza 3 gennaio 2020, n. 16 – Pres. Sangiorgio, Rel. Falaschi

Riferimenti normativi:

Cod. Proc. Civ. art. 360

Cod. Civ. art. 2909

Conforme:

Cass. civ. Sez. III, ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5486

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