Prudenza nell’agire in giudizio, responsabilità aggravata e trascrizione della domanda

20 Novembre, 2017

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


PROCEDURA CIVILE

Prudenza nell’agire in giudizio, responsabilità aggravata e trascrizione della domanda

Ai fini della configurabilità della responsabilità processuale aggravata prevista dall’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., è necessario che siano accertate sia l’infondatezza della pretesa fatta valere in giudizio, sia la violazione del canone di normale prudenza nell’agire in giudizio, in relazione alla fattispecie concreta. Ai fini dell’affermazione di tale violazione, il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, la consapevolezza dell’interessato della presumibile infondatezza della propria pretesa, dando rilievo, oltre che agli orientamenti giurisprudenziali esistenti al momento della proposizione della domanda, anche ad eventuali istanze cautelari o volte alla sospensione dell’esecutività della sentenza. In caso di trascrizione della domanda giudiziale, deve accertare se la trascrizione sia stata effettuata fuori dei casi consentiti o imposti dalla legge, o se fosse consentita o obbligatoria, non potendosi considerare violazione dell’obbligo di agire con la normale prudenza l’esclusivo dato della avvenuta trascrizione della domanda giudiziale nel caso in cui essa sia imposta dalla legge allo scopo di rendere opponibile ai terzi l’esito positivo del giudizio.

 

Corte di cassazione, Sez. III civ. ordinanza 9 novembre 2017, n. 26515

Corte di Appello di Bologna, sentenza 22 agosto 2013, n. 1448

Accoglie ricorso, cassa con rinvio

 


Primavera Forense

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