Perdita della capacità di lavoro del fanciullo o neonato e criteri di liquidazione del danno

30 Aprile, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


(A) Il danno da perdita di capacità di lavoro deve essere liquidato:

(a’) sommando e rivalutando i redditi già perduti dalla vittima tra il momento del fatto illecito ed il momento della liquidazione;

(a’’) capitalizzando i redditi che la vittima perderà dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente corrispondente all’età della vittima al momento della liquidazione.

(B) Quando il danno da perdita della capacità di lavoro sia patito da persona che al momento del fatto non era in età da lavoro, la liquidazione deve avvenire:

(b’) sommando e rivalutando i redditi figurativi perduti dalla vittima tra il momento in cui ha raggiunto l’età lavorativa, e quello della liquidazione;

(b’’) capitalizzando i redditi futuri, che la vittima perderà dal momento della liquidazione in poi, in base ad un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’età della vittima al momento della liquidazione;

(b’’’) se la liquidazione dovesse avvenire prima del raggiungimento dell’età lavorativa da parte della vittima, la capitalizzazione dovrà avvenire o in base ad un coefficiente corrispondente all’età della vittima al momento del presumibile ingresso nel mondo del lavoro; oppure in base ad un coefficiente corrispondente all’età della vittima al momento della liquidazione, ma in questo caso previo abbattimento del risultato applicando il coefficiente di minorazione per anticipata capitalizzazione.

Corte di cassazione, Sez. III civ. sentenza 12 aprile 2018, n. 9048

Corte di Appello di Napoli, sentenza 30 dicembre 2013, n. 4514

Cassa con rinvio

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