Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista. “Nemo Iudex sine Mediatore”
CONTRATTI FINANZIARI
Ordini telefonici: la documentazione della registrazione non integra un requisito di forma
In tema di intermediazione finanziaria, ove la previsione contenuta nel contratto quadro richiami ai sensi dell’art. 1352 cod. civ. la possibilità di dare all’intermediario ordini orali, secondo quanto prevede il regolamento Consob n. 11522/1998, imponendo alla banca intermediaria di registrare su nastro magnetico, o altro supporto equivalente, gli ordini inerenti alle negoziazioni in valori mobiliari impartiti telefonicamente dal cliente, la documentazione attraverso la registrazione dell’ordine non costituisce, un requisito di forma, sia pure “ad probationem”, degli ordini suddetti, ma uno strumento atto a facilitare la prova – altrimenti più difficile – dell’avvenuta richiesta di negoziazione dei valori, con conseguente esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiere.
Corte di cassazione, Sez. I civ. ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3087
Corte di Appello di Milano, sentenza 8 marzo 2012, n. 874
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