Ordini d’acquisto titoli: l’acquiescenza degli investitori non “sana” la nullità per difetto di forma

2 Dicembre, 2017

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


CONTRATTI FINANZIARI

Ordini d’acquisto titoli: l’acquiescenza degli investitori non “sana” la nullità per difetto di forma

Anche in tema di intermediazione finanziaria trova applicazione il principio secondo cui l’invalidità originaria di un contratto non è suscettibile di essere sanata attraverso una ratifica, atto, quest’ultimo, che, propriamente opera nell’ipotesi di contratto concluso dal falso rappresentante. Né eventuali condotte omissive possono assumere rilievo ai fini della sanatoria del contratto nullo, giacché, come è noto, quest’ultimo non può formare oggetto di convalida. Infatti, le ipotesi di convalida del negozio nullo – in cui, cioè, il negozio acquista efficacia per effetto di un atto confermativo – sono eccezionali e tassativamente previste dalla legge (cfr., artt. 590, 799 cod. civ.). Da ciò consegue che è da escludersi che detta sanatoria possa prodursi attraverso la prolungata acquiescenza degli investitori rispetto agli effetti determinati dall’acquisto dei titoli posto in essere dall’intermediario in esecuzione del negozio nullo per difetto di forma.

Corte di cassazione, Sez. I civ. ordinanza 25 ottobre 2017, n. 25335

Corte di Appello di Firenze, sentenza 10 novembre 2012, n. 14455

Accoglie ricorso, cassa con rinvio


Primavera Forense

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