Non invocabile la prescrizione presuntiva in caso di contestazione del quantum della pretesa creditoria

31 Gennaio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


PRESCRIZIONE

Non invocabile la prescrizione presuntiva in caso di contestazione del quantum della pretesa creditoria

La contestazione, da parte del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell’art. 2959 cod. civ., il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore. La prescrizione presuntiva si fonda infatti non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come invece la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, l’art. 2959 cod. civ. stabilisce che l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammette di non aver pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dover pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze tutte incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell’obbligazione (Principi espressi in controversia avente ad oggetto il pagamento di somme dovute ad un avvocato a titolo di compensi professionali).

 

Corte di cassazione, Sez. II civ. ordinanza 14 dicembre 2017, n. 30058

Tribunale di Lagonegro, sentenza 7 maggio 2013, n. 205

Rigetta ricorso

Primavera Forense

#mediazione #mediazionecivile #prescrizione

Cos’è la mediazione civile?

Cosa si può mediare?

Come posso tutelare i miei crediti con la clausola multistep?

Una risposta alla domande più frequenti

Condividi questo articolo su:

Form

Mettiti in contatto con noi

Contatti

Via Santamaura, 46 00192 – Roma

Tel. 06.47.41.96.7

segreteria@primaveraforense.it

Si informa la gentile Clientela che dal 15/11/2023 sono operative le nuove tariffe stabilite dal D.M. n. 150/2023

×

Ciao!

Clicca sul contatto riportato qui sotto per chattare su WhatsApp o invia una mail a amministrazione@primaveraforense.it

× Come ti posso aiutare?