Non dovuti i frutti in caso di reintegrazione per equivalente monetario

19 Gennaio, 2018

Pubblichiamo, a cura del Centro Studi Primavera Forense sulla Mediazione Civile, una ultimissima pronuncia della Corte di Cassazione in una delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione civile con l’ausilio di un mediatore civile professionista“Nemo Iudex sine Mediatore”


SUCCESSIONI EREDITARIE

Non dovuti i frutti in caso di reintegrazione per equivalente monetario

Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell’art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell’ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l’ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti ed interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno. Tale conclusione costituisce coerente applicazione del diverso principio secondo il quale colui che possiede un bene in virtù di un atto a titolo gratuito o di una disposizione testamentaria, possiede in virtù di un titolo idoneo a trasferire il dominio, il quale è originariamente valido e tale rimane fino a che non sia esercitata l’azione di riduzione, il cui accoglimento ne determina appunto l’inefficacia, con effetto dalla data della domanda giudiziale.

La norma del secondo comma dell’art. 561 cod. civ. costituisce un’applicazione del suddetto principio e, pertanto, in ogni caso di disposizione testamentaria o di donazioni, soggette a riduzione, i frutti dei beni da restituire sono dovuti al legittimario con decorrenza dalla domanda giudiziale. Se, però, si debba corrispondere una somma di denaro, nei casi previsti dalla legge o pattuiti dalle parti, i frutti non sono dovuti affatto, in quanto l’obbligazione di restituzione dei frutti è consequenziale a quella di restituzione del bene che li produce se il diritto del legittimario si è trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta consequenzialità, mancando la cosa fruttifera.

 

Corte di cassazione, Sez. VI civ. ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30485

Corte di Appello di Venezia, sentenza 19 agosto 2015, n. 1979

Rigetta ricorso


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